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Piano di emergenza regionale
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| Introduzione
L'attività legislativa in materia di pianificazione di emergenza negli ultimi tre anni si è molto evoluta rispetto al decennio precedente, nel quale, con la L.225/92, il legislatore si limitava all'istituzione del sistema nazionale di protezione civile ed alla possibilità, demandata alle Amministrazioni Comunali, di dotarsi di una generica "struttura di protezione civile". Solo dopo eventi calamitosi di notevole impatto sull'opinione pubblica (le frane di Sarno nel 1998 e di Soverato nel 2000) è risultata evidente la necessità di una maggiore sensibilizzazione degli Enti Locali nell'organizzazione della prima risposta all'emergenza. Solo con la L.267/98 è stato reso obbligatorio il piano di emergenza comunale nei comuni che presentano aree a rischio molto elevato; in seguito anche il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Po (2000) ha espressamente indicato la realizzazione di piani di emergenza come fondamentale misura di salvaguardia nelle aree individuate come a rischio. La normativa regionale (L.R. n. 41/1997) prevede che per le aree del territorio a rischio più elevato le Amministrazioni Comunali mettano in atto tutte le misure del caso per consentire un rapido allertamento delle popolazioni a rischio. Nel frattempo, sia a livello regionale che provinciale, sono stati compiuti numerosi studi che hanno incrementato la conoscenza del territorio e dei fenomeni presenti, con l'elaborazione di efficaci metodologie per la definizione delle aree a rischio e l'allestimento degli scenari di rischio. L'obiettivo primario del Piano di emergenza Comunale e Provinciale è costituito dalla definizione degli scenari di rischio, da cui è possibile risalire al "cosa succederebbe se." e quindi alle necessità di mobilitazione di strutture operative: quanti vigili del fuoco, quanti volontari, quali strutture di comando e controllo, quali strade o itinerari di fuga, quali strutture di ricovero, aree sanitarie. Il complemento fondamentale dello scenario di rischio è rappresentato dal cosiddetto "modello di intervento", cioè l'elenco di attività che costituiscono la procedura operativa, nella quale sia chiaro e leggibile "chi fa che cosa" in modo predeterminato e non soggetto a decisioni da prendersi sotto lo stress dell'emergenza. Il concetto-chiave della pianificazione di emergenza è cercare di prevedere tutto, ma lasciarsi un margine di flessibilità per l' "assoluto imprevedibile". Le procedure devono diventare automatiche, ma il modello di risposta all'emergenza deve essere sufficientemente flessibile e snello per affrontare situazioni non previste. Si tratta perciò di uno strumento di lavoro tarato su una situazione ipotetica verosimile, sulla base delle conoscenze scientifiche del momento, aggiornabile e revisionabile, non solo quando cambino nomi e numeri di telefono, ma soprattutto quando si acquisiscano nuove conoscenze sui rischi del territorio, o nuovi sistemi di monitoraggio e preannuncio. A livello comunale ed intercomunale, è necessario arrivare a un dettaglio esaustivo, che consenta al gestore dell'ipotetica emergenza di avere con un colpo d'occhio il quadro della possibile ampiezza del disastro, della popolazione coinvolta, di conoscere le vie di fuga, e così via: uno o più "scenari di rischio", a cui possono corrispondere diverse tipologie di intervento, in una sorta di "albero delle possibilità" che deve essere il più possibile predeterminato. A livello provinciale, il Piano individuerà le situazioni che possono configurare un'emergenza più estesa del singolo comune, a scala subprovinciale; inoltre, evidenzierà le situazioni, anche localizzate, di maggior rischio, segnalando la necessità di un approfondimento a livello di Piano di Emergenza Comunale. È il caso di sottolineare che il Piano deve essere redatto comunque sulla base delle conoscenze scientifiche possedute al momento: un piano "speditivo" è meglio che nessun piano. Appena possibile, si farà una revisione del Piano, lo si migliorerà, lo si completerà con dati aggiornati e studi più approfonditi.
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