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2.      DIRETTIVA PER I PIANI DI EMERGENZA COMUNALI E INTERCOMUNALI

2.1.     Ruolo dei Comuni e delle Comunità Montane nella Protezione Civile

L'articolo 15 della L.225/92 assegna al Comune un ruolo da protagonista in tutte le attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza), soprattutto nella fase di gestione dell'emergenza.

Il Sindaco, che è Autorità comunale di protezione civile, al verificarsi di una situazione d'emergenza, acquisite le opportune e dettagliate informazioni sull'evento, assume la direzione dei servizi di soccorso (nel caso di eventi localizzati e limitati all'ambito comunale, ex art. 2 L. 225/92 lett. a) e lett. b)) e assistenza alla popolazione colpita e provvede all'adozione dei necessari provvedimenti.

Il Sindaco quindi, in emergenza, è il responsabile, in accordo con il Prefetto, della gestione dei soccorsi sul territorio comunale, nonchè del coordinamento dell'impiego di tutte le forze disponibili.

Per il corretto espletamento delle competenze ad esso affidate, ogni Comune ha il diritto-dovere di dotarsi di una struttura di Protezione civile (L.225/92, ibidem).

In realtà, il diritto-dovere di costituire una struttura comunale di protezione civile è stato ampliato nel suo significato mediante il D.M. del 28 maggio 1993, art.1, in cui vengono individuati i servizi indispensabili che i Comuni devono garantire al cittadino; insieme all'acquedotto, la fognatura, l'ufficio tecnico e l'anagrafe, il D.M. individua anche i servizi di Protezione Civile, di Pronto Intervento e di Sicurezza Pubblica.

Da ciò risulta chiaro che la materia "protezione civile" non deve essere considerata solo nell'ottica della gestione dell'emergenza, ma come un servizio continuativo e diffuso, di cui viene garantito il funzionamento anche in tempi ordinari.

Quindi quanto riportato nella L.225/92, deve essere inteso come una facoltà lasciata al Sindaco di organizzare la propria struttura, sulla base delle risorse economiche e strutturali di cui dispone.

Ulteriori funzioni in materia di protezione civile sono attribuite al Sindaco dal D. Lgs. 112/98, art. 108, punto c).

In particolare esse riguardano:

"1) l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;

2) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

3) la predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n.142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;

4) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

5) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

6) l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali."

Inoltre, con la L.265/99, art.12, è stata trasferito al Sindaco il dovere di informare tempestivamente la popolazione sulle situazioni di pericolo o connesse alle esigenze di protezione civile.

La L. 267/1998, come accennato in precedenza, comporta l'obbligo per le Autorità competenti di realizzare piani di emergenza specifici per i siti individuati e classificati "a rischio idrogeologico".

Una importante novità introdotta con il d.Lgs. 112/98 è quella che assegna espressamente alle comunità montane la competenza nella redazione dei piani di emergenza intercomunali in ambito montano, al fine di sopperire la mancanza di fondi e strutture presso i comuni più piccoli e per organizzare in modo omogeneo ed efficiente la gestione del servizio di protezione civile.

La costituzione di organismi intercomunali e la conseguente realizzazione di Piani di Emergenza Intercomunali deve essere valutata con accortezza: il coinvolgimento di aree estese e di popolazioni numerose tenderà necessariamente a far salire di scala tutto il processo, avvicinandolo ai criteri realizzativi di un Piano Provinciale; allo stesso tempo, però, il Piano Intercomunale dovrà prevedere gli approfondimenti di dettaglio propri di un Piano Comunale, che non avrà più ragione di esistere come documento singolo.

Il fulcro della struttura intercomunale dovrà essere una Sala Operativa unificata, che non si dovrà sostituire alle funzioni del Comune, ma fungerà da coordinamento ed appoggio.

2.2.     Soggetti abilitati alla redazione del Piano

L'importanza rivestita dalla redazione del Piano di Emergenza comunale, che non deve essere solo un assemblaggio di procedure e elenchi di uffici e numeri di telefono, ma un processo completo che parte dall'analisi dei rischi (idrogeologico, industriale, incendio boschivo, etc.) per giungere alla definizione di scenari di rischio ad essi collegati, richiede che il personale incaricato della stesura del piano stesso possieda capacità ed esperienza adeguate.

E' necessario che i rischi considerati nel piano vengano trattati da professionisti qualificati in materia (a titolo puramente esemplificativo: geologi ed ingegneri idraulici per il rischio idrogeologico, ingegneri e periti chimici per il rischio industriale, etc.), per garantire la stesura di documenti completi e tecnicamente e scientificamente accettabili.

In assenza del personale adatto allo scopo nell'organico degli uffici tecnici delle amministrazioni comunali è naturalmente possibile affidarsi a professionisti esterni, ad associazioni di professionisti (ognuno per la propria area di competenza), o società di progettazione (costituite sempre da professionisti qualificati), ma fermo restando comunque il compito di supervisione del piano da parte dell'Amministrazione interessata.

E' infatti prassi consolidata quella di assegnare un incarico esterno con l'obiettivo di ottenere un prodotto "chiavi in mano", senza affiancare il professionista o la società incaricata nella stesura del Piano; il risultato che scaturisce da questa consuetudine è quello di avere piani di emergenza "filosofici" e teorici assolutamente carenti del contatto con la realtà locale, soprattutto in riferimento al modello di intervento, che costituisce il cuore del piano stesso.

2.3.     Supporti informatici del Piano

L'evoluzione delle tecnologie informatiche e la sempre maggiore diffusione di strumenti tecnici su supporti digitali rende ormai quasi indispensabile prevedere la realizzazione di un piano di emergenza multimediale, accanto al tradizionale supporto cartaceo, che comunque rimane fondamentale per gli utilizzi in emergenza.

E' necessario prevedere anche per i Piani d'Emergenza Comunali l'utilizzo di software adeguato per la gestione di database e cartografia (GIS - Sistemi Informativi Territoriali), a maggior ragione nella previsione di frequenti aggiornamenti e dovrà essere previsto il continuo aggiornamento dei database, in modo che le informazioni territoriali siano sempre corrette.

L'utilizzo di software GIS è mirato alla necessità di ottenere un documento agile, non eccessivamente carico di allegati cartografici, che possano essere stampati ad hoc in caso di necessità. Infatti tutti i dati rilevati e raccolti potranno essere inquadrati in strati informativi, visualizzati a seconda dei bisogni specifici.

Esistono in commercio numerosi software per la "gestione dell'emergenza": si tratta di prodotti che uniscono database più o meno relazionali a sistemi GIS più o meno raffinati per tradurre i dati su cartografie tematiche. Alcuni riprendono schemi procedurali noti o tratti dal "Metodo Augustus" per istradare l'operatore su una rotta prefissata. 

La ormai notevole diffusione di questi software consente di scegliere il prodotto che meglio si adatta alle caratteristiche ed alle criticità dei vari piani.

Occorre precisare che in nessun caso l'adozione di questi programmi è da ritenersi obbligata, infatti, il supporto informatico è solo uno strumento e non il fine delle attività di pianificazione. Possono essere sufficienti software diffusi a larga scala, integrabili tra loro in modo semplice ed efficace.

Per quanto riguarda la cartografia, si dovrà inoltre tenere conto, in merito ai formati dei file prodotti, degli standard stabiliti dalla Regione Lombardia nell'ambito delle attività di perimetrazione dei rischi e delle indagini territoriali.

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