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2.5.     Gestire un'evacuazione
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2.5.     Gestire un'evacuazione

Uno degli aspetti più delicati della gestione dell’emergenza è senza dubbio legato alla possibilità di dover disporre l'evacuazione della popolazione; essa viene disposta con apposita ordinanza di emergenza emanata dal Sindaco (ai sensi dell'art. 38, comma 2 della L. 142/90), o dal Prefetto (sia in funzione surrogatoria del Sindaco ai sensi dell'art. 39 comma 9 L. 142/90, sia autonomamente in forza dell'art. 19 del R.D. n. 383 del 1934).

Le ordinanze sono atti normativi temporanei, contingibili ed urgenti, emanati per fronteggiare un evento imprevedibile per il quale urge la necessità di provvedere immediatamente al fine di evitare un pericolo incombente sulla pubblica incolumità. Hanno natura derogatoria alle leggi vigenti, fatti salvi i principi costituzionali e quelli generali dell'ordinamento giuridico.

Vi sono diverse evacuazioni a seconda dei rischi incombenti e delle situazioni contingenti.

In linea di massima, si può parlare di evacuazioni preventive, quando lo sgombero della popolazione avviene prima che gli eventi calamitosi si verifichino, oppure di evacuazioni di soccorso, nel caso la popolazione debba essere sgomberata a causa di un determinato evento.

I tempi connessi all’effettuazione dell’evacuazione dipendono perciò da alcuni fattori:

Ø       epoca in cui l’evacuazione ha luogo (in fase preventiva, o in fase di soccorso)

Ø       numero delle persone da evacuare

Ø       tipologia delle persone da evacuare (anziani, bambini, disabili, malati)

Ø       particolari procedure da attuare per svolgere l’evacuazione (ospedali, scuole, fabbriche, centri commerciali, …).

Al fine di ridurre al massimo le criticità connesse con l’evacuazione di numerose persone, in fase di pianificazione si dovrà prevedere un adeguato e capillare censimento degli abitanti delle aree a rischio, rilevandone età, condizioni di disagio fisico particolari, recapiti telefonici ed esigenze particolari di evacuazione; inoltre dovrà essere pianificata l’accoglienza della popolazione in adegute strutture temporanee (edifici) o permanenti (tendopoli, roulottopoli).

Un caso molto particolare, ma significativo, riguarda inoltre l’evacuazione del bestiame, per il quale dovranno essere previste aree di ammassamento specificamente attrezzate.

In caso di evacuazioni prolungate nel tempo, si dovrà organizzare un cordone di sicurezza composto dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Municipale per evitare episodi di sciacallaggio nelle aree interessate.

I punti di raccolta della popolazione dovranno essere vicino all'area interessata e, se i tempi lo permettono, ben segnalati.

Il messaggio di evacuazione dovrà essere diramato casa per casa, con chiamata telefonica o usando megafoni, macchine pubbliche, sistemi automatici, annunci radio-televisivi o altre combinazioni di questi metodi.

 

 

 

 

2.6.     Livelli di approfondimento del Piano di Emergenza  Comunale e Intercomunale

 

Si ritiene opportuno indirizzare le Amministrazioni locali verso approcci diversificati alla pianificazione di emergenza comunale o intercomunale, a seconda che il comune o il consorzio dei comuni siano o meno interessati dalla normativa vigente in materia di rischio idrogeologico e rischio industriale.

 

2.6.1.  Piano obbligatorio

 

Fino al 1998 nessuna normativa statale obbligava i comuni a dotarsi di un piano di emergenza; a seguito dell’emanazione della L.267/98, è stata introdotta l’obbligatorietà di questo strumento di pianificazione comunale, almeno per i comuni interessati dalla perimetrazione di aree ad elevato rischio idrogeologico.

Altre norme vigenti, seppur in modo non esplicito, indicano nel piano di emergenza uno strumento necessario per la riduzione del rischio in particolari situazioni; nello specifico, si fa riferimento alla L.102/90 (perimetrazione di aree a vincolo edificativo) ed alla L.R.41/97 (aree individuate ad R3 ed R4).

Inoltre, l’approvazione del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico), predisposto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, ha introdotto per tutti i comuni interessati dalle fasce fluviali l’obbligo della redazione del piano di emergenza comunale, come principale strumento di difesa della popolazione.

In conseguenza di ciò, per quanto riguarda il rischio idrogeologico, sono tenuti a redigere il Piano di emergenza:

Ø       i comuni inclusi nell'elenco approvato dall'Autorità di Bacino del fiume Po di cui alla L. 267/98;

Ø       i comuni interessati dalla perimetrazione delle Fasce fluviali, così come riportato nel PAI;

Ø       i comuni interessati dalle perimetrazioni ai sensi della L. 102/90;

Ø       i comuni che, rivedendo lo studio geologico ai sensi della L.R. 41/97, sono interessati da aree di fattibilità R3 ed R4.

 

I comuni sopraindicati potranno redigere il Piano di Emergenza nelle forme associative e di cooperazione previste dalla L. 142/90 e, in ambito montano, tramite la Comunità Montana, ai sensi dell’art. 108 primo comma, lett. c) punto 3 del D.Lgs. 112/98. Nel Piano Intercomunale si dovrà comunque raggiungere il livello di dettaglio comunale per l’individuazione degli scenari di rischio.

 

Inoltre, si consiglia ai Comuni non compresi nell’elenco sopra indicato, ma nei quali si sono verificate emergenze negli ultimi anni di predisporre il piano di emergenza comunale.

 

Un discorso a parte deve essere effettuato per i Comuni interessati dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante, ai sensi del D.P.R. 175/98, L.137/97 e d.Lgs. 334/99.

La competenza per la redazione dei piani di emergenza esterni riferiti a questi insediamenti industriali è in mantenuta dallo Stato, tramite la Prefettura ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Naturalmente i Comuni interessati provvederanno ad inserirne i contenuti nel piano di emergenza comunale, coordinandolo con le attività previste per l’Unità di Crisi Locale.

 

2.6.2.  Piano facoltativo

 

Tutti gli altri comuni potranno decidere autonomamente se dotarsi o meno di un piano di emergenza comunale, ai sensi della L.225/92.

Per la redazione del piano potranno essere utilizzati gli studi disponibili presso altre Amministrazioni Pubbliche, come la Regione, le Province e le Comunità Montane, oppure realizzati da istituti di ricerca ed università.

In mancanza di documenti specifici, dovranno essere redatti scenari di rischio generici, connessi a procedure di massima per la gestione dell’emergenza, che possano adattarsi a fenomeni di diversa natura.

 

2.6.3.  Definizione dei parametri cartografici

 

La rappresentazione cartografica delle diverse sezioni contenute nel Piano Comunale, in quanto livello di dettaglio massimo previsto a livello istituzionale, dovrà essere effettuata ad una scala adeguata, tale da coprire tutte le necessità operative in emergenza.

L’inquadramento territoriale dovrà essere almeno in scala 1:10.000, mentre le carte degli scenari saranno prodotte a scale di maggior dettaglio, 1:5.000 ¸ 1:2.000; in caso di particolari esigenze (per esempio piani di evacuazione) potrà essere prevista la realizzazione di cartografia di maggior dettaglio.

La base cartografica standard è la CTR in scala 1:10.000, ma per i documenti di maggiore dettaglio si potranno utilizzare i rilievi aerofotogrammetrici disponibili presso i singoli Comuni.

 

 

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