2.5. Gestire un'evacuazione
Uno degli aspetti più delicati
della gestione dell’emergenza è senza dubbio legato alla possibilità di
dover disporre l'evacuazione della popolazione; essa viene disposta con
apposita ordinanza di emergenza emanata dal Sindaco (ai sensi dell'art.
38, comma 2 della L. 142/90), o dal Prefetto (sia in funzione surrogatoria
del Sindaco ai sensi dell'art. 39 comma 9 L. 142/90, sia autonomamente
in forza dell'art. 19 del R.D. n. 383 del 1934).
Le ordinanze sono atti
normativi temporanei, contingibili ed urgenti, emanati per fronteggiare
un evento imprevedibile per il quale urge la necessità di provvedere immediatamente
al fine di evitare un pericolo incombente sulla pubblica incolumità. Hanno
natura derogatoria alle leggi vigenti, fatti salvi i principi costituzionali
e quelli generali dell'ordinamento giuridico.
Vi sono diverse evacuazioni
a seconda dei rischi incombenti e delle situazioni contingenti.
In linea di massima, si può
parlare di evacuazioni preventive, quando lo sgombero della popolazione
avviene prima che gli eventi calamitosi si verifichino, oppure di evacuazioni
di soccorso, nel caso la popolazione debba essere sgomberata a causa di
un determinato evento.
I tempi connessi all’effettuazione
dell’evacuazione dipendono perciò da alcuni fattori:
Ø
epoca in cui l’evacuazione ha luogo (in fase
preventiva, o in fase di soccorso)
Ø
numero delle persone da evacuare
Ø
tipologia delle persone da evacuare (anziani,
bambini, disabili, malati)
Ø
particolari procedure da attuare per svolgere
l’evacuazione (ospedali, scuole, fabbriche, centri commerciali, …).
Al fine di ridurre al massimo le criticità connesse con
l’evacuazione di numerose persone, in fase di pianificazione si dovrà
prevedere un adeguato e capillare censimento degli abitanti delle aree
a rischio, rilevandone età, condizioni di disagio fisico particolari,
recapiti telefonici ed esigenze particolari di evacuazione; inoltre dovrà
essere pianificata l’accoglienza della popolazione in adegute strutture
temporanee (edifici) o permanenti (tendopoli, roulottopoli).
Un caso molto particolare, ma significativo, riguarda
inoltre l’evacuazione del bestiame, per il quale dovranno essere previste
aree di ammassamento specificamente attrezzate.
In caso di evacuazioni prolungate
nel tempo, si dovrà organizzare un cordone di sicurezza composto dalle
Forze dell'Ordine e dalla Polizia Municipale per evitare episodi di sciacallaggio
nelle aree interessate.
I punti di raccolta della popolazione
dovranno essere vicino all'area interessata e, se i tempi lo permettono,
ben segnalati.
Il messaggio di evacuazione
dovrà essere diramato casa per casa, con chiamata telefonica o usando
megafoni, macchine pubbliche, sistemi automatici, annunci radio-televisivi
o altre combinazioni di questi metodi.
Si ritiene opportuno indirizzare le Amministrazioni locali
verso approcci diversificati alla pianificazione di emergenza comunale
o intercomunale, a seconda che il comune o il consorzio dei comuni siano
o meno interessati dalla normativa vigente in materia di rischio idrogeologico
e rischio industriale.
Fino al 1998 nessuna normativa statale obbligava i comuni
a dotarsi di un piano di emergenza; a seguito dell’emanazione della L.267/98,
è stata introdotta l’obbligatorietà di questo strumento di pianificazione
comunale, almeno per i comuni interessati dalla perimetrazione di aree
ad elevato rischio idrogeologico.
Altre norme vigenti, seppur in modo non esplicito, indicano
nel piano di emergenza uno strumento necessario per la riduzione del rischio
in particolari situazioni; nello specifico, si fa riferimento alla L.102/90
(perimetrazione di aree a vincolo edificativo) ed alla L.R.41/97 (aree
individuate ad R3 ed R4).
Inoltre, l’approvazione del PAI (Piano stralcio per l'Assetto
Idrogeologico), predisposto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, ha introdotto
per tutti i comuni interessati dalle fasce fluviali l’obbligo della redazione
del piano di emergenza comunale, come principale strumento di difesa della
popolazione.
In conseguenza
di ciò, per quanto riguarda il rischio idrogeologico, sono tenuti a redigere
il Piano di emergenza:
Ø
i comuni inclusi nell'elenco approvato
dall'Autorità di Bacino del fiume Po di cui alla L. 267/98;
Ø
i comuni interessati dalla perimetrazione
delle Fasce fluviali, così come riportato nel PAI;
Ø
i comuni interessati dalle perimetrazioni
ai sensi della L. 102/90;
Ø
i comuni che, rivedendo lo studio
geologico ai sensi della L.R. 41/97, sono interessati da aree di fattibilità
R3 ed R4.
I comuni sopraindicati potranno redigere il Piano di
Emergenza nelle forme associative e di cooperazione previste dalla L.
142/90 e, in ambito montano, tramite la Comunità Montana, ai sensi dell’art.
108 primo comma, lett. c) punto 3 del D.Lgs. 112/98. Nel
Piano Intercomunale si dovrà comunque raggiungere il livello di dettaglio
comunale per l’individuazione degli scenari di rischio.
Inoltre, si consiglia ai Comuni non compresi nell’elenco
sopra indicato, ma nei quali si sono verificate emergenze negli ultimi
anni di predisporre il piano di emergenza comunale.
Un discorso a parte deve essere effettuato per i Comuni
interessati dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante,
ai sensi del D.P.R. 175/98, L.137/97 e d.Lgs. 334/99.
La competenza per la redazione dei piani di emergenza
esterni riferiti a questi insediamenti industriali è in mantenuta dallo
Stato, tramite la Prefettura ed il Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco.
Naturalmente i Comuni interessati provvederanno ad inserirne
i contenuti nel piano di emergenza comunale, coordinandolo con le attività
previste per l’Unità di Crisi Locale.
Tutti gli altri comuni potranno decidere autonomamente
se dotarsi o meno di un piano di emergenza comunale, ai sensi della L.225/92.
Per la redazione del piano potranno essere utilizzati
gli studi disponibili presso altre Amministrazioni Pubbliche, come la
Regione, le Province e le Comunità Montane, oppure realizzati da istituti
di ricerca ed università.
In mancanza di documenti specifici, dovranno essere redatti
scenari di rischio generici, connessi a procedure di massima per la gestione
dell’emergenza, che possano adattarsi a fenomeni di diversa natura.
2.6.3. Definizione dei parametri cartografici
La rappresentazione cartografica delle diverse sezioni
contenute nel Piano Comunale, in quanto livello di dettaglio massimo previsto
a livello istituzionale, dovrà essere effettuata ad una scala adeguata,
tale da coprire tutte le necessità operative in emergenza.
L’inquadramento territoriale dovrà essere almeno in scala
1:10.000, mentre le carte degli scenari saranno prodotte a scale di maggior
dettaglio, 1:5.000 ¸ 1:2.000;
in caso di particolari esigenze (per esempio piani di evacuazione) potrà
essere prevista la realizzazione di cartografia di maggior dettaglio.
La base cartografica standard è la CTR in scala 1:10.000,
ma per i documenti di maggiore dettaglio si potranno utilizzare i rilievi
aerofotogrammetrici disponibili presso i singoli Comuni.
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