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3.      DIRETTIVA PER I PIANI DI EMERGENZA PROVINCIALI

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3.      DIRETTIVA PER I PIANI DI EMERGENZA PROVINCIALI

3.1.     Ruolo delle Province nella Protezione Civile

La normativa vigente in materia di protezione civile assegna alle Province compiti precisi.

Secondo l'art. 13 della L.225/92 ("Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile") "Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed all'elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali".

A sua volta la L.142/90, agli articoli 14 e 15, assegna alle Province, tra i vari compiti, quello di gestire le funzioni amministrative relative alla "difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità".

In seguito il d.lgs.112/98, art. 108, punto b), attribuisce alle province funzioni di organizzazione delle attività di previsione e prevenzione a livello provinciale, oltre al compito di "predisporre il piano di emergenza provinciale, sulla base degli indirizzi regionali".

3.2.     Soggetti abilitati alla redazione del Piano

Ancor più che a livello comunale, è necessario che i rischi considerati nel piano vengano trattati da professionisti qualificati in materia (a titolo puramente esemplificativo: geologi ed ingegneri idraulici per il rischio idrogeologico, ingegneri e periti chimici per il rischio industriale, etc.), per garantire la stesura di documenti completi, tecnicamente e scientificamente accettabili, soprattutto nei casi che interessano estese porzioni del territorio, con possibili implicazioni di grandi vie di comunicazione ed il coinvolgimento di molta popolazione.

In assenza del personale adatto allo scopo nell'organico delle amministrazioni provinciali, ma fermo restando comunque il loro compito di coordinamento del piano, sarà possibile affidarsi a professionisti esterni, ad associazioni di professionisti (ognuno per la propria area di competenza), o società di progettazione (costituite sempre da professionisti qualificati), ovvero ancora Università o Istituti di ricerca pubblici, allo scopo di integrare le figure necessarie allo sviluppo del piano.  

La soluzione ottimale pertanto è quella di costituire un team di progetto in cui siano rappresentate tutte le professionalità, ivi compreso un esperto in materia giuridico-amministrativa e procedurale, adeguate alla complessità del problema e al numero e alla tipologia dei rischi considerati, dal momento che comunque è facoltà della Provincia optare per un Piano di Emergenza "multi-rischio, ovvero per un Piano specifico per singolo rischio.

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