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3.3. Differenza tra programmazione e pianificazione3.3.1. L'attività di programmazioneLa legge 225/92 che ha istituito il Servizio nazionale di protezione civile valorizza il ruolo delle Regioni e delle Province nel settore della programmazione, con particolare riferimento alla previsione e alla prevenzione dei rischi. La legge 225/92 ha stabilito tre livelli di programmazione: nazionale, regionale e provinciale. L'attività di programmazione finalizzata alla previsione e alla prevenzione rappresenta il momento di ricognizione e di conoscenza del territorio rispetto alle varie ipotesi di rischio, individua le aree interessate, valuta le caratteristiche tecniche delle opere di difesa esistenti, individua gli elementi a rischio e l'attività di monitoraggio da porre in essere, individua le opere e definisce le normative atte a mitigare gli effetti del danno atteso, identificando per ogni rischio la probabilità di ricorrenza, la probabile magnitudo, l'estensione areale, i precursori di evento. I Programmi provinciali di previsione e prevenzione sono fondamentali in quanto: - rappresentano la premessa ai piani di emergenza provinciali e comunali; il D.Lgs 112/98 e la L.R. 1/2000 stabiliscono che i Programmi provinciali di previsione e prevenzione devono essere considerati dall'Amministrazione Provinciale per la redazione dei Piani di Emergenza Provinciali. E' necessario, pertanto, che in tali Programmi siano individuate con sufficiente certezza, o con la massima approssimazione, tutte quelle aree e quelle strutture che siano configurabili come "elementi a rischio" e sui quali il Piano di Emergenza, ove non siano programmate opere di difesa, o nelle more della loro realizzazione, deve organizzare le procedure per garantire la sicurezza delle persone e dei beni; - sono uno strumento di informazione per la popolazione; l'attività di programmazione comporta indagini mirate sulla consistenza e le caratteristiche delle aree e dei beni a rischio, sulle reti di monitoraggio; queste attività, se messe a regime dalle autorità locali di protezione civile, si traducono in un'opera di informazione continua ed sempre aggiornata alla popolazione. Per questo motivo, le Amministrazioni Provinciali dovranno studiare strategie di divulgazione dei programmi realizzati che possano raggiungere un'ampia fascia di popolazione. 3.3.2. L'attività di pianificazioneCome già per la fase di programmazione, il D.Lgs. 112/98 e la L.R. 1/2000 individuano il ruolo preminente delle Province nell'attività di pianificazione, con particolare riferimento alla redazione del Piano di Emergenza Provinciale, comunque correlato ai programmi di previsione e prevenzione regionale e provinciale. Infatti, il fine dell'attività di programmazione (previsione e prevenzione) è quello dell'individuazione delle fragilità del sistema, o delle carenze esistenti sul territorio per il quale si rende necessario disporre il Piano di Emergenza. L'attività provinciale di pianificazione dell'emergenza è necessaria per fronteggiare gli eventi di interesse sovracomunale, per i quali non è sufficiente la risposta locale organizzata dal sindaco, oppure per affiancare i Sindaci nel momento in cui le strutture comunali non sono più in grado di reggere il peso dell'emergenza. Inoltre, alla luce delle nuove competenze assegnate alle Province in materie quali la viabilità e le derivazioni idroelettriche, è necessario che i Piani di Emergenza Provinciali vengano estesi a queste tematiche che possono riguardare aree estese di territorio. |
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