![]() |
![]() |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
1. IL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA 1.1. Obiettivi della Direttiva Regionale La Regione Lombardia, con la L.R. 1/2000, ha recepito quanto stabilito dalla norma nazionale. Negli ultimi anni l'attivitą di pianificazione di emergenza č stata interessata da un radicale mutamento dei criteri di riferimento, puntando sempre pił l'attenzione verso un'analisi degli scenari di rischio e delle procedure connesse, rispetto alla semplice elencazione di persone, mezzi e materiali, senza un'effettiva indicazione del loro utilizzo specifico in emergenza. La presente Direttiva ha come principale obiettivo quello di fornire indicazioni metodologiche e un'architettura generale di riferimento che aiutino gli Enti locali nel processo di redazione di Piani di Emergenza efficaci e pratici. E' importante che le Amministrazioni Locali seguano un indirizzo comune, proposto a livello regionale, per avviare una azione coordinata sui contenuti minimi essenziali ed ottenere prodotti di buona qualitą, confrontabili ed utilizzabili anche per sintesi di carattere regionale. Le indicazioni tecniche e metodologiche che seguono sono state predisposte sulla base dell'analisi di documenti e direttive nazionali elaborate nel corso di questi anni, quali: Ų "Metodo Augustus" - Dipartimento della Protezione Civile, 1998; Ų "Criteri di massima per la pianificazione provinciale e comunale di emergenza" - Dipartimento della Protezione Civile, 2000; Ų "Attivitą preparatoria di intervento in caso di emergenza per protezione civile - Specificazione per il rischio di inondazione per il bacino del Po" - Dipartimento della Protezione Civile, 1999"; Ų "Linee-Guida per la predisposizione del piano comunale di protezione civile" - CNR/GNDCI, 1998; Ų "Manuale per la gestione dell'attivitą tecnica nei COM" - Servizio Sismico nazionale SSN e GNDT, 1998; Ų "Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi" - Dipartimento della Protezione Civile, 2000; Ų "Manuale procedurale per la gestione della comunicazione in situazioni crisi" - Dipartimento della Protezione Civile; Ų "Ruolo e funzioni del Comune e del Sindaco in protezione civile" - Agenzia di Protezione Civile, 2001; Ų "Il ruolo delle Comunitą Montane nel nuovo sistema di protezione civile. Spunti per una pianificazione di emergenza" - Agenzia di Protezione Civile, 2001; Ų "Linee guida per la pianificazione comunale di protezione civile" - Regione Liguria, 2001;
Ų
"Gli insediamenti abitativi in emergenza" - Dipartimento della Protezione
Civile, 1998. Dopo una breve parentesi apertasi nel 1999 (D.Lgs. 300/99) in cui il cardine del sistema nazionale di protezione civile č stato rappresentato dall'Agenzia di Protezione Civile, nel 2001 (L.401/01) il Parlamento ha ripristinato a tutti gli effetti il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri come fulcro del sistema nazionale. A livello decentrato, sebbene con il D.Lgs. 112/98 molte competenze siano state trasferite dalla Prefettura alla Provincia, il Prefetto resta il cardine della struttura di comando della protezione civile, secondo l'art. 14 della L. 225/92. A livello Comunale viene ribadita la figura centrale del Sindaco, sia in fase preventiva, che nella gestione degli interventi di emergenza, mentre viene riconosciuta la competenza delle Comunitą Montane, in ambito montano, nella pianificazione di emergenza a livello intercomunale. La Regione svolge un ruolo importante soprattutto nella fase della previsione-prevenzione, potendo agire sui suoi organi tecnici e controllando la gestione del territorio, soprattutto su tre fattori: Ų prevenzione a lungo termine, agendo sui fattori urbanistici e territoriali, sviluppando politiche rigorose di protezione e conoscenza del territorio e dei suoi rischi, sviluppando la cultura di protezione civile e la formazione a tutti i livelli, dai corsi di base e di aggiornamento alle esercitazioni e simulazioni di evento; Ų prevenzione a breve-medio termine, progettando e realizzando opere di difesa del suolo, di monitoraggio dei rischi e di ingegneria naturalistica, per mitigare il rischio in modo concreto, nonché sviluppando la pianificazione di emergenza degli Enti locali. Ų prevenzione a brevissimo termine, utilizzando i pił ampi e affidabili sistemi di monitoraggio dei rischi, sviluppando azioni di preannuncio e allertamento per eventi calamitosi attesi (da pochi giorni a poche ore prima dell'evento). Accanto a questi ruoli dettati dalla normativa generale della L. 225/92, alla Regione č stato espressamente attribuito con il D.Lgs. 112/98, art.108, il compito di redigere "direttive per i piani di emergenza provinciali e comunali", che sembra delineare una nuova funzione della Regione come ente di orientamento, programmazione, indirizzo e controllo di attivitą che sempre pił vengono svolte operativamente dagli Enti territoriali pił vicini al cittadino, cioč Provincia e Comune. La Regione tuttavia si propone - proprio in seguito al D.Lgs. 112/98 - come capofila organizzativo di un insieme di Enti e Istituzioni, coordinandone l'attivitą e anzi orientandola verso la prevenzione del rischio e la collaborazione sinergica in emergenza. Tutto questo attraverso accordi, convenzioni, protocolli di intesa, pił che attraverso leggi e decreti: lo scopo č integrare le conoscenze e le capacitą e ridurre le sovrapposizioni e gli sprechi. Quando l'autoritą coordinatrice dell'emergenza (il Prefetto, il Sindaco, il Presidente della Provincia) richiederą il supporto tecnico-operativo della Regione, questa risponderą non solo con le sue strutture interne, ma anche con quelle di tutti gli Enti collegati. Questo costituisce il "Sistema Regionale di Protezione Civile", l'interfaccia con cui la Regione si propone all'esterno per il "concorso" alla gestione dell'emergenza. Alle emergenze classificabili fra gli eventi di protezione civile deve far fronte in primo luogo il Comune con i propri mezzi. Nel caso in cui la natura e la dimensione dell'evento calamitoso lo esigano, il Sindaco richiede l'intervento del Prefetto. Qualora l'evento calamitoso assuma dimensioni o caratteristiche rilevanti e tali da non poter essere affrontate da forze di livello provinciale, il Prefetto richiede l'intervento dello Stato attraverso la struttura nazionale di protezione civile (Dipartimento della Protezione Civile), che potrą avvalersi o coordinarsi con la Regione. In ogni caso, al verificarsi di una situazione di emergenza, anche di livello comunale, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla Sala Operativa dell' U.O. Protezione Civile regionale, nonché alla Prefettura, e deve trasmettere successivi aggiornamenti per tutta la durata dell'emergenza. Nel caso in cui le Amministrazioni locali possiedano sistemi di monitoraggio dei rischi, e questi prevedano il verificarsi di una situazione di emergenza, l'informazione di preannuncio deve essere immediatamente comunicata, nell'ordine, al Sindaco del Comune interessato, alla Sala Operativa dell' U.O. Protezione Civile regionale e al Prefetto competente per territorio, per le determinazioni del caso in ordine alla valutazione delle dimensioni e delle caratteristiche dell'evento atteso, nonché per le operazioni di cui ai precedenti punti. Per quanto riguarda il ruolo dei vari soggetti istituzionali, č importante individuare i responsabili delle attivitą di indirizzo normativo, di pianificazione, di redazione e predisposizione dei Piani di Emergenza, e di gestione dell'emergenza. Infatti, alla luce delle disposizioni di legge vigenti (D.Lgs. 112/98), il compito di ciascun ente risulta di non facile comprensione. Si č infatti venuta a creare una situazione di sovrapposizione e di incongruenza oggettiva (con riferimento alla vigente legge n. 225/92) che richiede una ulteriore specificazione. L'attivitą di indirizzo normativo compete: Ų al Dipartimento della Protezione Civile per i livelli nazionale, regionale e locale; Ų alla Regione per i livelli regionale e locale. L'attivitą di pianificazione (redazione dei Piani di Emergenza) compete: Ų al Dipartimento della Protezione Civile, per i piani nazionali; Ų alle Amministrazioni Provinciali, per i piani provinciali; Ų alle Amministrazioni Comunali, per i piani comunali; Ų alle Comunitą Montane per i Piani intercomunali in aree montane. L'attivitą di gestione degli interventi di soccorso e di emergenza compete: Ų al Sindaco, per gli eventi di protezione civile di cui alla lettera a) e b), comma 1, art. 2, L. 225/92; Ų al Prefetto, per gli eventi di protezione civile di cui alla lettera b), comma 1, art. 2, L. 225/92; Ų al Dipartimento Protezione Civile, per gli interventi di protezione civile di cui alla lettera c), comma 1, art. 2, L. 225/92. |
||||||||||||||
|
.
|
||||||||||||||