Art.1 COSTITUZIONE
E’ costituito
il Comitato denominato:
“COMITATO ALLUVIONATI LODI” - ONLUS
o, più brevemente, C.AL.LO.
Al Comitato possono aderire i privati
cittadini, le imprese commerciali, industriali, artigiane,
agricole, gli enti, associazioni e, comunque, qualsiasi altra
categoria non espressamente sopra citata, che abbiano subito
danni diretti od indiretti in conseguenza dei recenti eventi
alluvionali verificatisi il 26 e 27 novembre 2002 nel comprensorio
lodigiano, che ne faranno richiesta previa adesione al presente
atto, ed accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
Gli Enti Pubblici che faranno richiesta
di adesione, previa accettazione del presente atto ed accettazione
da parte del Consiglio Direttivo; a fronte della loro adesione
avranno una loro rappresentanza nel Consiglio Direttivo.
Il Comitato può aderire ad analoghi
Comitati locali, regionali, nazionali e internazionali, o
gli stessi possono aderire a questo Comitato.
Art. 2 SCOPI SOCIALI
Il
Comitato: è fondato sugli irrinunciabili principi di libertà,
eguaglianza, solidarietà, democrazia diretta e collettiva
della cittadinanza, ed è autonomo da Stato, governi, partiti.
Il
Comitato si ispira ai principi democratici dettati dalla Costituzione
italiana e dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo.
Il
comitato è apartitico e senza scopo di lucro.
Esso
si riconosce come ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ
SOCIALE, integrando la denominazione con la predetta definizione
o con l’acronimo ONLUS.
Il Comitato non può distribuire utili o avanzi di gestione
o fondi con questo formati; a tale proposito deve redigere
annualmente un rendiconto o un bilancio; esso è formato da
quote sociali che non sono trasmissibili, né rivalutabili;
il suo patrimonio non è suddiviso, né suddivisibile in
quote di partecipazione; pertanto dichiara di trovarsi
nelle condizioni di cui all’art. 10, comma 7 D.L. 4 dicembre
1997 n. 460.
Esso ha per finalità la tutela dei diritti e degli interessi
di privati cittadini, di imprese commerciali, industriali,
artigiane, agricole, di enti, associazioni e, comunque, di
qualsiasi altra categoria non espressamente sopra citata,
che abbia subito danni diretti od indiretti in conseguenza
dei recenti eventi alluvionali verificatisi il 26 e 27 novembre
2002 nel comprensorio lodigiano.
Tali finalità saranno perseguite nei modi e con le attività
che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuno.
Le attività del Comitato sono:
Sollecitare le Pubbliche Autorità ed Amministrazioni ad assumere
i provvedimenti che ritenga opportuno suggerire e richiedere
per le tutele che gli scopi del Comitato si prefiggono;
Proporre opposizioni in qualsiasi sede contro provvedimenti
che si riterranno contrari alle finalità anzidette;
Impugnare dinanzi alle Autorità amministrative o giudiziarie
o giurisdizionali gli atti che si ritengono comunque lesivi
degli interessi che il comitato ha lo scopo di tutelare;
Promuovere i giudizi che si ritenga necessario instaurare
sempre in funzione delle tutele che rientrano negli scopi
del Comitato e per gli stessi fini intervenire nei giudizi
eventualmente promossi da altri;
Promuovere studi sulle cause naturali o meno che hanno provocato
gli eventi e i conseguenti danni oggetto di interesse del
Comitato;
Costituirsi come persona offesa negli eventuali procedimenti
penali, nonché come parte civile;
Intervenire ad adiuvandum a favore della parte che sostenga
in causa un interesse la cui tutela rientri nei compiti del
Comitato;
Promuovere le manifestazioni che siano utili per il raggiungimento
degli scopi.
Art. 3
SEDE
Il Comitato ha la propria sede in
Lodi Via Luigi Bay, 26.
Il Comitato potrà, con semplice determina
del Consiglio Direttivo, trasferire la propria sede.
Il Comitato potrà inoltre istituire
sedi secondarie e succursali.
I sostenitori sono domiciliati presso
il Comitato.
Art. 4
DURATA
Esso
cesserà di esistere solo e soltanto al completo raggiungimento
degli scopi e delle finalità previsti.
Cesserà
comunque definitivamente il 31 dicembre 2013, salvo proroghe
deliberate dall’assemblea Straordinaria.
Art. 5 I SOTTOSCRITTORI
Sono coloro
che accettano il presente Statuto sottoscrivendolo. Possono
aderire al Comitato tutti i soggetti, di cui all’art. 2. Essi
hanno diritto al voto purché in regola con i versamenti della
quota stabilita dal presente Statuto.
I Sottoscrittori, con la loro firma, accettano lo statuto,
ma non assumono alcuna responsabilità di ordine patrimoniale.
Art. 6 ORGANI SOCIALI
Gli organi
operativi del Comitato sono:
L’ASSEMBLEA DEI SOTTOSCRITTORI;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
IL PRESIDENTE;
IL VICE PRESIDENTE;
IL SEGRETARIO/TESORIERE.
Art. 7 L’ASSEMBLEA DEI SOTTOSCRITTORI
Essa viene
convocata dal Presidente nelle forme e nei modi che il Consiglio
Direttivo riterrà più opportuno. Procede all’elezione del
Consiglio Direttivo e assume tutte le deliberazioni che più
riterrà opportune in ordine alle finalità del Comitato.
Per
le deliberazioni dell’Assemblea valgono le maggioranze previste
dal Codice Civile per la prima e seconda convocazione.
Ogni sottoscrittore può rappresentare fino ad un massimo di
un sottoscrittore, dietro presentazione di delega firmata.
L’assemblea assume tutte le deliberazioni che più riterrà
opportune, nell’ambito delle finalità del Comitato.
Inoltre delibera sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo.
Delibera sul rendiconto o bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
È formato
da un numero di membri: da un minimo di tre ad un massimo
di cinquanta.
Esso
dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti;
in caso di dimissioni o cessazione dell’incarico, valgono
le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni.
I suoi membri devono essere sottoscrittori e sono eletti dall’Assemblea.
I consiglieri sono responsabili delle somme di denaro introitate
dal Comitato e devono provvedere a riversarle al Segretario/Tesoriere.
Nell’ambito del Consiglio vengono eletti:
IL PRESIDENTE;
IL VICE PRESIDENTE;
UN RAPPRESENTANTE per ogni
Zona Alluvionata.
Il Consiglio
ha l’obbligo di provvedere a tutto quanto è necessario ed
utile in relazione agli scopi del Comitato.
Può provvedere a stilare regolamenti, al fine di agevolare
le aspirazioni delle varie categorie rappresentate in assemblea.
Esso è responsabile della corretta gestione dei fondi del
Comitato. Ad esso spetta il compito di redigere il rendiconto
o bilancio annuale preventivo e consuntivo.
Nell’ambito del Consiglio possono essere demandati specifici
compiti a taluni suoi membri o anche a membri esterni al Consiglio,
purché sottoscrittori.
L’attività del Consiglio deve essere documentata mediante
verbali.
La convocazione del Consiglio spetta al Presidente, per essa
non è necessaria la comunicazione scritta; basta quella verbale
o telefonica.
La convocazione deve prevedere il giorno, il luogo e l’ora,
oltre all’ordine del giorno.
I membri del Consiglio Direttivo sono responsabili personalmente
e solidamente della conservazione dei fondi e della loro destinazione
agli scopi del Comitato. Devono dare conto della loro gestione
a chiunque dei Sottoscrittori lo richieda e devono a tal fine
predisporre il rendiconto o bilancio consuntivo entro maggio
di ogni anno e darne la pubblicità che ritengono opportuna.
Il Consiglio Direttivo procede ai rimborsi delle spese, purché
documentate e preventivamente autorizzate, inerenti le finalità
del Comitato sostenute dalle persone incaricate e delle spese
per la conduzione del Comitato.
Il rimborso di spese non documentate potrà avvenire previa
delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 9 IL PRESIDENTE
Il presidente
ha la rappresentanza legale in qualsiasi sede, anche giudiziale,
con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza
gli derivano.
Esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo, gestisce
i rapporti con gli Enti Pubblici e privati e i terzi in genere,
salvo espressa delega ad altro membro del Comitato.
Convoca il Consiglio su richiesta sua o di due terzi dei suoi
membri.
Convoca
e presiede le riunioni pubbliche del Comitato.
Promuove ed organizza l’attività del Comitato, in stretto
rapporto con il Consiglio Direttivo.
In caso di urgenza
o di impossibilità di riunire tutto il Consiglio, può assumere
le iniziative che ritenga necessarie, previa, se possibile,
consultazione informale con i membri del Consiglio. In tal
caso la deliberazione del Presidente deve essere portata all’esame
del Consiglio per la ratifica entro trenta giorni.
Il Presidente può invitare alle riunioni
del Consiglio Direttivo, con funzioni consuntive e non deliberative,
anche persone estranee al Comitato.
Il Presidente dura in carica due anni dalla sua nomina ed
è rieleggibile.
Art.
10 IL VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il
Presidente in sua mancanza.
È
nominato dal Consiglio Direttivo, e duro in carica come il
Presidente.
Il Vicepresidente decade nei casi di decadenza del Presidente.
Art.
11 IL SEGRETARIO/TESORIERE
Il Segretario/Tesoriere
svolge l’attività di segreteria e stila i verbali delle adunanze
del Comitato.
Il
Segretario/Tesoriere tiene la contabilità del Comitato.
È nominato dal Presidente e duro in carica come esso.
Il Segretario/Tesoriere decade nei casi di decadenza del Presidente
Art.
12 GRATUITÀ DELLE CARICHE
I membri del Comitato investiti di
cariche sociali, svolgono gratuitamente i loro compiti, salvo
il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute
in nome e per conto del Comitato.
Il Comitato potrà avvalersi nello
svolgimento della propria attività anche di collaboratori
retribuiti.
Art. 13 CASSA SOCIALE DEL COMITATO
I fondi necessari
al Comitato per il perseguimento delle sue attività sono costituiti:
Dalle
sottoscrizioni dai Sottoscrittori mediante versamento di un
contributo annuo libero nel suo ammontare, ma non inferiore
a Euro 2,00 (eurodue).
Dalle oblazioni volontarie dei Sottoscrittori.
Dalle donazioni, lasciti, attribuzioni in genere a qualsiasi
titolo.
Dagli oboli provenienti dalla messa a disposizione di spazi
pubblicitari previsti nella forma di comunicazione in uso
del Comitato (sito internet, materiale promozionale, eventuali
pubblicazioni, ecc.).
Il Comitato avrà piena autonomia
e utilizzerà, per il conseguimento dello scopo sociale, i
fondi derivanti da contributi e/od oblazioni da parte degli
stessi membri e terzi.
Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno per il miglior raggiungimento
dello scopo sociale, potrà porre in essere anche attività
commerciali, purché marginali e strettamente connesse all’oggetto
sociale.
La raccolta, la gestione, l’utilizzazione delle elargizioni
e delle somme in ogni modo riscosse sono affidate al Presidente
del Comitato e, per sua delega, al Segretario/Tesoriere.
Presidente e Segretario/Tesoriere hanno la più ampia autonomia
negoziale, ivi compresa quella di aprire e gestire, in nome
e per conto del Comitato stesso, conti correnti bancari o
postali, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale
degli altri membri per le obbligazioni assunte dal Comitato
stesso.
Art.
14 ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio
al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo redigerà il
rendiconto economico finanziario che, oltre ad offrire una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale
del Comitato, con netta separazione tra le attività sociali
e quelle commerciali, dovrà contenere una sintetica descrizione
dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
Art.
15 DEVOLUZIONI
In caso di scioglimento, ogni singola
sovvenzione ricevuta da Privati, Enti Pubblici o altra fonte,
detratte le spese di gestione e di attività del Comitato che
risulterà dalla liquidazione, saranno devolute ad altre organizzazioni
con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità conformi
agli scopi sociali del Comitato.
Art.
16 REVISORI DEI CONTI E PROBIVIRI
L’assemblea
Ordinaria può prevedere la nomina dei revisori dei conti e
dei probiviri. La loro carica è gratuita.
Art. 17 RAPPRESENTANZA DEL COMITATO
Chiunque
non autorizzato dal presente statuto o dal Consiglio Direttivo
o per espressa delega del Presidente, agisce in nome e per
conto del Comitato, risponde di ogni conseguenza patrimoniale
per le proprie iniziative, salvo il diritto al Comitato di
rivalersi in qualsiasi sede sotto ogni aspetto civile e penale
per le conseguenze comunque derivanti.
Art. 18 LOGO
Il Comitato
potrà dotarsi di un logo, che lo contraddistingue per le sue
finalità.
Art. 19 MODIFICHE STATUTARIE
Le modifiche
al presente Statuto, che non possono comunque stravolgere
gli scopi del Comitato, devono essere deliberate dall’Assemblea
Straordinaria con la maggioranza di due terzi dei Sottoscrittori
in prima convocazione e, in seconda convocazione, dalla maggioranza
dei presenti.
Art. 20 NORME GENERALI
Per tutto
quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme
del Codice Civile in materia di Associazioni.
Lodi, 13 marzo 2003