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STATUTO

COMITATO ALLUVIONATI LODI ONLUS

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Comitato alluvionati
Lodi Onlus:

Indirizzo
Via Luigi Bay 26/G
26900 Lodi
Telefono

339-7495130
Posta elettronica

c.al.lo@tin.it

alluvionati adda

 

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Art.1 COSTITUZIONE

E’ costituito il Comitato denominato:

“COMITATO ALLUVIONATI LODI” - ONLUS
o, più brevemente, C.AL.LO.

Al Comitato possono aderire i privati cittadini, le imprese commerciali, industriali, artigiane, agricole, gli enti, associazioni e, comunque, qualsiasi altra categoria non espressamente sopra citata, che abbiano subito danni diretti od indiretti in conseguenza dei recenti eventi alluvionali verificatisi il 26 e 27 novembre 2002 nel comprensorio lodigiano, che ne faranno richiesta previa adesione al presente atto, ed accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
Gli Enti Pubblici che faranno richiesta di adesione, previa accettazione del presente atto ed accettazione da parte del Consiglio Direttivo; a fronte della loro adesione avranno una loro rappresentanza nel Consiglio Direttivo.
Il Comitato può aderire ad analoghi Comitati locali, regionali, nazionali e internazionali, o gli stessi possono aderire a questo Comitato.

Art. 2  SCOPI SOCIALI

Il Comitato: è fondato sugli irrinunciabili principi di libertà, eguaglianza, solidarietà, democrazia diretta e collettiva della cittadinanza, ed è autonomo da Stato, governi, partiti.
Il Comitato si ispira ai principi democratici dettati dalla Costituzione italiana e dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo.
Il comitato è apartitico e senza scopo di lucro.
Esso si riconosce come ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE, integrando la denominazione con la predetta definizione o con l’acronimo ONLUS.
Il Comitato non può distribuire utili o avanzi di gestione o fondi con questo formati; a tale proposito deve redigere annualmente un rendiconto o un bilancio; esso è formato da quote sociali che non sono trasmissibili, né rivalutabili; il suo patrimonio non è suddiviso, né suddivisibile in  quote di partecipazione; pertanto dichiara di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 10, comma 7 D.L. 4 dicembre 1997 n. 460.
Esso ha per finalità la tutela dei diritti e degli interessi di privati cittadini, di imprese commerciali, industriali, artigiane, agricole, di enti, associazioni e, comunque, di qualsiasi altra categoria non espressamente sopra citata, che abbia subito danni diretti od indiretti in conseguenza dei recenti eventi alluvionali verificatisi il 26 e 27 novembre 2002 nel comprensorio lodigiano.
Tali finalità saranno perseguite nei modi e con le attività che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuno.
Le attività del Comitato sono:
Sollecitare le Pubbliche Autorità ed Amministrazioni ad assumere i provvedimenti che ritenga opportuno suggerire e richiedere per le tutele che gli scopi del Comitato si prefiggono;
Proporre opposizioni in qualsiasi sede contro provvedimenti che si riterranno contrari alle finalità anzidette;
Impugnare dinanzi alle Autorità amministrative o giudiziarie o giurisdizionali gli atti che si ritengono comunque lesivi degli interessi che il comitato ha lo scopo di tutelare;
Promuovere i giudizi che si ritenga necessario instaurare sempre in funzione delle tutele che rientrano negli scopi del Comitato e per gli stessi fini intervenire nei giudizi eventualmente promossi da altri;
Promuovere studi sulle cause naturali o meno che hanno provocato gli eventi e i conseguenti danni oggetto di interesse del Comitato;
Costituirsi come persona offesa negli eventuali procedimenti penali, nonché come parte civile;
Intervenire ad adiuvandum a favore della parte che sostenga in causa un interesse la cui tutela rientri nei compiti del Comitato;
Promuovere le manifestazioni che siano utili per il raggiungimento degli scopi.

Art. 3  SEDE

Il Comitato ha la propria sede in Lodi Via Luigi Bay, 26.
Il Comitato potrà, con semplice determina del Consiglio Direttivo, trasferire la propria sede.
Il Comitato potrà inoltre istituire sedi secondarie e succursali.
I sostenitori sono domiciliati presso il Comitato.

Art. 4  DURATA

Esso cesserà di esistere solo e soltanto al completo raggiungimento degli scopi e delle finalità previsti.
Cesserà comunque definitivamente il 31 dicembre 2013, salvo proroghe deliberate dall’assemblea Straordinaria.

Art. 5  I SOTTOSCRITTORI

Sono coloro che accettano il presente Statuto sottoscrivendolo. Possono aderire al Comitato tutti i soggetti, di cui all’art. 2. Essi hanno diritto al voto purché in regola con i versamenti della quota stabilita dal presente Statuto.
I Sottoscrittori, con la loro firma, accettano lo statuto, ma non assumono alcuna responsabilità di ordine patrimoniale.

Art. 6  ORGANI SOCIALI

Gli organi operativi del Comitato sono:

L’ASSEMBLEA DEI SOTTOSCRITTORI;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO;

IL PRESIDENTE;

IL VICE PRESIDENTE;

IL SEGRETARIO/TESORIERE.

Art. 7  L’ASSEMBLEA DEI SOTTOSCRITTORI

Essa viene convocata dal Presidente nelle forme e nei modi che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuno. Procede all’elezione del Consiglio Direttivo e assume tutte le deliberazioni che più riterrà opportune in ordine alle finalità del Comitato.
Per le deliberazioni dell’Assemblea valgono le maggioranze previste dal Codice Civile per la prima e seconda convocazione.
Ogni sottoscrittore può rappresentare fino ad un massimo di un sottoscrittore, dietro presentazione di delega firmata.
L’assemblea assume tutte le deliberazioni che più riterrà opportune, nell’ambito delle finalità del Comitato.
Inoltre delibera sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo.
Delibera sul rendiconto o bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 8  IL CONSIGLIO DIRETTIVO

È formato da un numero di membri: da un minimo di tre ad un massimo di cinquanta.
Esso dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti; in caso di dimissioni o cessazione dell’incarico, valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni.
I suoi membri devono essere sottoscrittori e sono eletti dall’Assemblea.
I consiglieri sono responsabili delle somme di denaro introitate dal Comitato e devono provvedere a riversarle al Segretario/Tesoriere.
Nell’ambito del Consiglio vengono eletti:

IL PRESIDENTE;

IL VICE PRESIDENTE;

UN RAPPRESENTANTE per ogni Zona Alluvionata.

Il Consiglio ha l’obbligo di provvedere a tutto quanto è necessario ed utile in relazione agli scopi del Comitato.
Può provvedere a stilare regolamenti, al fine di agevolare le aspirazioni delle varie categorie rappresentate in assemblea. Esso è responsabile della corretta gestione dei fondi del Comitato. Ad esso spetta il compito di redigere il rendiconto o bilancio annuale preventivo e consuntivo.
Nell’ambito del Consiglio possono essere demandati specifici compiti a taluni suoi membri o anche a membri esterni al Consiglio, purché sottoscrittori.
L’attività del Consiglio deve essere documentata mediante verbali.
La convocazione del Consiglio spetta al Presidente, per essa non è necessaria la comunicazione scritta; basta quella verbale o telefonica.
La convocazione deve prevedere il giorno, il luogo e l’ora, oltre all’ordine del giorno.
I membri del Consiglio Direttivo sono responsabili personalmente e solidamente della conservazione dei fondi e della loro destinazione agli scopi del Comitato. Devono dare conto della loro gestione a chiunque dei Sottoscrittori lo richieda e devono a tal fine predisporre il rendiconto o bilancio consuntivo entro maggio di ogni anno e darne la pubblicità che ritengono opportuna.
Il Consiglio Direttivo procede ai rimborsi delle spese, purché documentate e preventivamente autorizzate, inerenti le finalità del Comitato sostenute dalle persone incaricate e delle spese per la conduzione del Comitato.
Il rimborso di spese non documentate potrà avvenire previa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 9  IL PRESIDENTE

Il presidente ha la rappresentanza legale in qualsiasi sede, anche giudiziale, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza gli derivano.
Esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo, gestisce i rapporti con gli Enti Pubblici e privati e i terzi in genere, salvo espressa delega ad altro membro del Comitato.
Convoca il Consiglio su richiesta sua o di due terzi dei suoi membri.
Convoca e presiede le riunioni pubbliche del Comitato.
Promuove ed organizza l’attività del Comitato, in stretto rapporto con il Consiglio Direttivo.
In caso di urgenza o di impossibilità di riunire tutto il Consiglio, può assumere le iniziative che ritenga necessarie, previa, se possibile, consultazione informale con i membri del Consiglio. In tal caso la deliberazione del Presidente deve essere portata all’esame del Consiglio per la ratifica entro trenta giorni.
Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con funzioni consuntive e non deliberative, anche persone estranee al Comitato.
Il Presidente dura in carica due anni dalla sua nomina ed è rieleggibile.

Art. 10          IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in sua mancanza.
È nominato dal Consiglio Direttivo, e duro in carica come il Presidente.
Il Vicepresidente decade nei casi di decadenza del Presidente.

Art. 11          IL SEGRETARIO/TESORIERE

Il Segretario/Tesoriere svolge l’attività di segreteria e stila i verbali delle adunanze del Comitato.
Il Segretario/Tesoriere tiene la contabilità del Comitato.
È nominato dal Presidente e duro in carica come esso.
Il Segretario/Tesoriere decade nei casi di decadenza del Presidente

Art. 12          GRATUITÀ DELLE CARICHE

I membri del Comitato investiti di cariche sociali, svolgono gratuitamente i loro compiti, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute in nome e per conto del Comitato.
Il Comitato potrà avvalersi nello svolgimento della propria attività anche di collaboratori retribuiti.

Art. 13          CASSA SOCIALE DEL COMITATO

I fondi necessari al Comitato per il perseguimento delle sue attività sono costituiti:
Dalle sottoscrizioni dai Sottoscrittori mediante versamento di un contributo annuo libero nel suo ammontare, ma non inferiore a Euro 2,00 (eurodue).
Dalle oblazioni volontarie dei Sottoscrittori.
Dalle donazioni, lasciti, attribuzioni in genere a qualsiasi titolo.
Dagli oboli provenienti dalla messa a disposizione di spazi pubblicitari previsti nella forma di comunicazione in uso del Comitato (sito internet, materiale promozionale, eventuali pubblicazioni, ecc.).
Il Comitato avrà piena autonomia e utilizzerà, per il conseguimento dello scopo sociale, i fondi derivanti da contributi e/od oblazioni da parte degli stessi membri e terzi.
Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno per il miglior raggiungimento dello scopo sociale, potrà porre in essere anche attività commerciali, purché marginali e strettamente connesse all’oggetto sociale.
La raccolta, la gestione, l’utilizzazione delle elargizioni e delle somme in ogni modo riscosse sono affidate al Presidente del Comitato e, per sua delega, al Segretario/Tesoriere.
Presidente e Segretario/Tesoriere hanno la più ampia autonomia negoziale, ivi compresa quella di aprire e gestire, in nome e per conto del Comitato stesso, conti correnti bancari o postali, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale degli altri membri per le obbligazioni assunte dal Comitato stesso.

Art. 14          ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo redigerà il rendiconto economico finanziario che, oltre ad offrire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale del Comitato, con netta separazione tra le attività sociali e quelle commerciali, dovrà contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Art. 15          DEVOLUZIONI

In caso di scioglimento, ogni singola sovvenzione ricevuta da Privati, Enti Pubblici o altra fonte, detratte le spese di gestione e di attività del Comitato che risulterà dalla liquidazione, saranno devolute ad altre organizzazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità conformi agli scopi sociali del Comitato.

Art. 16          REVISORI DEI CONTI E PROBIVIRI

L’assemblea Ordinaria può prevedere la nomina dei revisori dei conti e dei probiviri. La loro carica è gratuita.

Art. 17          RAPPRESENTANZA DEL COMITATO

Chiunque non autorizzato dal presente statuto o dal Consiglio Direttivo o per espressa delega del Presidente, agisce in nome e per conto del Comitato, risponde di ogni conseguenza patrimoniale per le proprie iniziative, salvo il diritto al Comitato di rivalersi in qualsiasi sede sotto ogni aspetto civile e penale per le conseguenze comunque derivanti.

Art. 18          LOGO

Il Comitato potrà dotarsi di un logo, che lo contraddistingue per le sue finalità.

Art. 19          MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche al presente Statuto, che non possono comunque stravolgere gli scopi del Comitato, devono essere deliberate dall’Assemblea Straordinaria con la maggioranza di due terzi dei Sottoscrittori in prima convocazione e, in seconda convocazione, dalla maggioranza dei presenti.

Art. 20 NORME GENERALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile in materia di Associazioni.

Lodi, 13 marzo 2003

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