TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE
DELLA LOMBARDIA
RICORSO
CONTRO
DELIBERA DELLA GIUNTA
COMUNALE DI LODI DI APPROVAZIONE
DEL
PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI
NECESSARI
ALLA MESSA IN OPERA DI DUE CHIUSE
CON
IDROVORE SULLE ROGGE GELATA E GAETANA
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Il
sig. Ossino
Domenico, nato a Lentini (sr) il 26 febbraio 1955 e residente
a Lodi, via Luigi Bay n. 26/G, non in proprio, ma nella sua qualità di presidente e legale rappresentante
del Comitato
Alluvionati Lodi onlus, con sede a Lodi, via Luigi Bay
n. 26/G;
il
sig. Poggio
Andrea, nato a Parigi il 27 agosto 1954 e residente a Lodi,
via Bulloni n. 31, non in proprio, ma nella sua qualità di presidente
e legale rappresentante di Legambiente Lombardia onlus, con sede
a Milano, via Vida n. 7;
ed i signori: ……….. OMISSIS ………..
tutti
assistiti e rappresentati dall’avv. Vito Lombardo ed elettivamente
domiciliati presso l’avv. Gian Carlo Franceschinis a Milano, via Lario
n. 26, in virtù delle procure speciali apposte in calce al presente
atto, ricorrono
contro
Comune
di Lodi, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante
pro tempore –resistente-
Immobiliare
Severiana s.r.l., con sede a Milano, via Camillo Hajech
n. 6, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore –controinteressata-
in
punto: impugnazione e richiesta di annullamento e/o revoca della deliberazione
della Giunta Comunale di Lodi n. 114 del 17 giugno 2003, di cui si
allega copia (doc. 1), pubblicata il giorno 18 giugno 2003 all’albo
pretorio del Comune, avente ad oggetto: “Realizzazione
delle opere e dei lavori necessari alla messa in opera di n. 2 chiaviche
con idrovore sulle rogge Gaetana e Gelata previste ai punti A.1.5
e A.1.6 della tabella A delle N.T.A. della variante adeguamento al
P.A.I. approvata con D.C.C. n. 139 del 14.11.2002 – Approvazione del
progetto preliminare”; nonché
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali,
fra cui, in primis, il parere ex art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 n. 207 favorevole alla proposta
di deliberazione della Giunta Comunale espresso in data 11 giugno
2003 dal dirigente arch. Luigi Trabattoni.
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FATTO
Con istanza del 24 dicembre 2001 la società
F.lli Tarenzi & C., dante causa della Immobiliare Severiana s.r.l.,
in quanto società incorporante per atto di fusione del 19 novembre
2002 della GIMA s.r.l., con sede in Milano, via Camillo Hajech n.
6, richiese al Comune di Lodi il rilascio di concessione edilizia
per la costruzione di un fabbricato ad uso terziario e commerciale
da realizzare nell’area sita in via Cavezzali della superficie di
mq. 10.097, identificata dal vigente Piano Regolatore Generale del
Comune medesimo (art. 23 delle N.T.A.) come zona D4 a destinazione
commerciale e terziaria.
L’area in questione ricade, altresì, nella perimetrazione
del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume
Po (PAI) ed è indicata all’art. 31 delle N.T.A. di detto Piano come
zona “retrostante il limite di progetto tra la fascia B e la fascia
C”, ove risulta consentita l’edificazione, ma solo previa osservanza
di ben definite prescrizioni nonché previa esecuzione e collaudo di
specifiche e rigorose opere di protezione.
A seguito di istruttoria effettuata dai competenti
uffici comunali, in data 28 gennaio 2003 è stata rilasciata alla GIMA
s.r.l. -subentrata
alla originaria richiedente soc. F.lli Tarenzi & C. con richiesta
di voltura depositata in data 19 luglio 2002- concessione edilizia
con efficacia differita all’esecuzione del collaudo positivo relativo
alle opere idrauliche necessarie per la messa in sicurezza dell’area
interessata dall’intervento.
Conseguentemente, la Immobiliare Severiana s.r.l.
nella sua qualità di società incorporante per fusione la GIMA s.r.l.
ed essendo perciò divenuta ipso iure proprietaria dell’area
edificabile in questione, presentava un atto unilaterale d’obbligo
alla realizzazione di opere idrauliche, asseritamente finalizzate
alla messa in sicurezza dell’area interessata dalla concessione edilizia
di cui sopra.
Nel suddetto atto unilaterale vengono poste
alcune premesse, che si possono riepilogare come segue:
- l’area in questione ricade nella perimetrazione
del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume
Po e vi è consentita l’edificazione con certe prescrizioni e previa
esecuzione e collaudo di opere di protezione, le quali possono essere
eseguite dal richiedente a scomputo degli stessi oneri concessori
ex art. 8 della legge regionale n. 60/97;
- la richiesta di concessione edilizia, presentata
dalla società F.lli Tarenzi & C., dante causa della incorporata
GIMA s.r.l. (prot. N. 38578 del 24.12.2001), ha per oggetto un progetto
per edificazione, a seguito di demolizione dell’esistente, di una
superficie commerciale di mq. 3.497,46, da realizzarsi nel rispetto
degli indici di zona, in relazione alla sua superficie dichiarata;
- la concessione edilizia, rilasciata alla GIMA
s.r.l., a seguito dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici
comunali, è dotata di efficacia differita all’esecuzione del collaudo
positivo relativo alle opere idrauliche necessarie per la messa in
sicurezza dell’area interessata dall’intervento.
Ciò premesso, la Immobiliare Severiana s.r.l.,
sulla base del rilievo che è sua intenzione, oltre che obbligo, realizzare
a proprie spese le opere idrauliche finalizzate alla messa in sicurezza
dell’area oggetto dell’intervento, formalmente dichiara di volere
assumere unilateralmente, nei confronti del Comune di Lodi, per sé
e per i suoi aventi causa a qualunque titolo, con riguardo alle suddette
opere idrauliche, gli obblighi che si possono ricapitolare come qui
di seguito:
1) Procedere alla realizzazione delle necessarie
opere idrauliche (indicativamente consistenti nella realizzazione
di un nuovo impianto di sollevamento sulla Roggia Gelata, di un nuovo
impianto di sollevamento sulla Roggia Gaetana e delle relative opere
strutturali) per la messa in sicurezza dell’area oggetto dell’intervento,
nel pieno rispetto delle disposizioni attuative del PAI recepite nella
normativa urbanistica generale ed in esecuzione del progetto esecutivo
approvato dall’Amministrazione Comunale.
2) Dare immediatamente corso alla realizzazione
di dette opere, il cui avvio dovrà comunque avvenire entro un anno
dalla formale consegna del progetto esecutivo, nonché della messa
a disposizione dell’area di sedime delle richiamate opere e delle
aree comunque necessarie per la realizzazione delle opere stesse,
da parte dell’amministrazione comunale.
3) procedere, una volta ultimate le suddette
opere, a richiedere il relativo collaudo dell’amministrazione comunale,
che dovrà essere espletato a cura e spese della stessa.
A conclusione dell’atto figura la clausola finale,
secondo cui l’efficacia degli obblighi assunti dall’Immobiliare Severiana
s.r.l. “è espressamente subordinata alla formale consegna del progetto
esecutivo delle opere idrauliche di cui sopra e alla messa a disposizione
delle relative aree (libere da persone e/o cose che possano ostacolare
la realizzazione delle opere) da parte dell’Amministrazione Comunale”.
Sulla base del suddetto atto unilaterale di
assunzione di obblighi, l’amministrazione comunale predisponeva il
testo di apposita deliberazione del Consiglio Comunale, nella quale
vengono formulate determinate premesse, che si possono ricapitolare
come segue.
Con istanza del 24 dicembre 2001 la società
F.lli Tarenzi & C., dante causa della Immobiliare Severiana s.r.l.,
ha chiesto il rilascio di concessione edilizia per la costruzione
di un fabbricato ad uso terziario e commerciale da realizzare nell’area
di via Cavezzali, che è da considerarsi compatibile con la destinazione
commerciale e terziaria di detta zona.
L’art. 8, comma 2, della legge regionale n.
60/77 consente la realizzazione diretta da parte del concessionario
di una o più opere di urbanizzazione, anche a scomputo totale degli
oneri di urbanizzazione stessi, quando la realizzazione diretta è
conveniente per l’interesse pubblico.
L’efficacia della concessione edilizia, rilasciata
il 28 gennaio 2003 alla GIMA s.r.l. (dante causa della Immobiliare
Severiana s.r.l.), è differita all’esecuzione del collaudo positivo
relativo alle opere idrauliche necessarie per la messa in sicurezza
della zona interessata dall’intervento di cui trattasi.
È da considerarsi che la realizzazione delle
opere idrauliche oggetto dell’atto unilaterale di assunzione d’obbligo
“è conveniente per l’interesse pubblico” ed altresì l’opera
risulta conforme alle prescrizioni della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 139)2002 avente ad oggetto variante del P.R.G. vigente
in attuazione all’art. 39 delle N.T.A. del P.A.I. approvato con deliberazione
del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 18 del 26 febbraio
2001 e in attuazione dell’art. 2 della legge regionale 41/97 sulla
“Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante
strumenti urbanistici e loro varianti”.
È stato acquisito il parere della competente
Commissione Consiliare “Territorio” nella seduta del 14 maggio 2003.
È stata, altresì, vista la relazione tecnica
dalla quale risulta che l’ammontare della quota relativa all’incidenza
degli oneri è pari a € 816.156,13, mentre il costo di realizzazione
delle opere idrauliche de quibus è previsto nel complessivo
importo di € 833.000 (I.V.A. esclusa) su cui operare
uno sconto del 15%.
Sulla base di tali premesse il Consiglio Comunale
di Lodi delibera di approvare l’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto
dall’Immobiliare Severiana s.r.l. relativo alla realizzazione delle
necessarie opere idrauliche per la messa in sicurezza dell’area di
via Cavezzali a scomputo oneri di urbanizzazione e all’asservimento
degli spazi a parcheggio e cessione gratuita aree per gli accessi.
Come indicato in epigrafe del presente atto,
il Consiglio Comunale, nella sua seduta del 3 giugno 2003, approvava
la suddetta deliberazione, di cui si allega copia (doc. 2).
Successivamente, in data 17 giugno 2003 veniva
sottoposto all’approvazione della Giunta Comunale di Lodi la delibera
n. 114, di cui qui di seguito si richiamano le parti più salienti:
- Richiamata la deliberazione del Consiglio
Comunale in data 14 novembre 2002 avente per oggetto variante al P.R.G.
vigente in attuazione dell’art. 39 delle opere tecniche di attuazione
del P.A.I. approvato con del9berazione del Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino n. 18 del 26.2.2001 e in attuazione dell’art.
2 della legge regionale 41/97 recante norme per la “prevenzione
del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti
urbanistici e loro varianti”.
Dato atto che si rende necessario procedere
alla realizzazione delle opere di difesa idraulica così come previste
ai punti A.1.5 e A.1.6. della tabella A delle N.T.A. della variante
di adeguamento al P.A.I. di cui al punto precedente relativamente
alla zona Pratello.
Richiamata la deliberazione di Consiglio
Comunale n. 70 del 3 giugno 2003, con la quale veniva approvato l’atto
unilaterale d’obbligo relativo alla realizzazione delle necessarie
opere idrauliche per la messa in sicurezza dell’area di via Cavezzali
a scomputo oneri di urbanizzazione e all’asservimento degli spazi
a parcheggio e cessione gratuita aree per gli accessi.
Visto il progetto preliminare ai sensi
dell’art. 16 della legge n.
109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, presentato in data
10 aprile 2003 dall’ing. Carlo Locatelli, contenente tutti gli elementi
necessari alla sua compiuta definizione e composto dei seguenti elementi:
-
Relazione illustrativa generale: “Rilevazioni tecniche ed indagini
preliminari. Stima di massima dei lavori”.
-
Tav. 1 – Ubicazione dei punti d’intervento: “Rilievo di collocamento
– Profilo longitudinale della strada provinciale 202 e di viale Milano
– Sezioni delle Rogge Gelata
e Gaetana”.
-
Tav. 2 – Schemi degli impianti di sollevamento: “Ubicazioni, planimetrie
e sezioni”.
Dato atto che le opere in oggetto non
risultano incluse nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2003/2005
e che quindi, ai sensi dell’art. 8, comma 2°, della legge regionale n. 60/77, possono essere eseguite mediante
scomputo totale degli oneri di urbanizzazione.
Sottolineata la pubblica utilità dell’intervento.
Vista la legge 109/94 e successive modificazioni;
visto il regolamento approvato con DPR 554/99; visto
il DM 145/00.
Delibera
di approvare il progetto preliminare in questione, da valicare dal
Responsabile del Procedimento nei termini previsti dall’art. 47 del
Regolamento approvato con DPR 554/99, e che prevede un importo di
massima complessivo di € 8333.000,00;
di
dare atto che le opere previste saranno eseguite a scomputo oneri
accessori ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 60/77 come da
delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 3 giugno 2003;
di
riservarsi di approvare con separato provvedimento il progetto definitivo-esecutivo;
di
comunicare copia della presente alla Immobiliare Severiana s.r.l.
per i provvedimenti di competenza ;
di
individuare come responsabile del procedimento il geom. Gaetano Italia;
di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
In data 19 settembre u.s. Legambiente Lombardia,
il Comitato Alluvionati Lodi e n. 63 cittadini di Lodi, abitanti dei
rioni del Pratello, del Capanno, della Martinetta, interessate dalla
prospettata realizzazione delle due chiuse sulle rogge Gelata e Gaetana,
hanno notificato un ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia avverso
la deliberazione del Consiglio Comunale di Lodi n. 70 del 3 giugno
2003, avente ad oggetto l’approvazione dell’atto unilaterale d’obbligo
della “Immobiliare Severiana” s.r.l. relativo alla realizzazione
delle necessarie opere idrauliche per la messa in sicurezza dell’area
di Via Cavezzali a scomputo dei relativi oneri di urbanizzazione.
Successivamente, in data 9 ottobre u.s. veniva
iscritta a ruolo la causa, che è ora pendente con il n. 2796/03 r.g..
I motivi posti a fondamento di quel primo ricorso
vengono, sostanzialmente, riproposti nella parte che segue del presente
atto, in forma ancor più approfondita ed esaustiva, con l’aggiunta
di ulteriori motivi di gravame e lo svolgimento di nuovi temi di riflessione
ed elaborazione giuridica.
DIRITTO
Questione preliminare circa
la legittimazione
dei
ricorrenti a proporre la presente impugnativa
Non può sussistere questione circa la legittimazione
ad agire ed a proporre il presente ricorso in capo al Comitato Alluvionati
Lodi, organizzazione che ha fra i suoi compiti istituzionali quello
di assistere, tutelare, rappresentare i cittadini, le imprese commerciali
e industriali, le ditte artigianali, le associazioni, gli enti, insomma
tutti i soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) che, essendo stati
duramente colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a Lodi nel
novembre dello scorso anno, intendono attivarsi, impegnarsi e battersi
per promuovere ogni forma di partecipazione, intervento e dibattito
civile che possano condurre all’adozione di tutte quelle misure ed
iniziative, sul piano sociale, giuridico ed amministrativo, idonee
a prevenire ed evitare il ripetersi di catastrofi naturali della stessa
natura di quella già subita e all’effettuazione di opere ed interventi
di effettiva messa in sicurezza del territorio dove essi vivono ed
operano giorno per giorno.
Si può, quindi, pacificamente rilevare che il
Comitato Alluvionati Lodi, di cui si produce l’atto costitutivo, in
cui sono anche contemplati i poteri di rappresentanza del presidente
(doc. 3), è un’organizzazione stabilmente costituita per il perseguimento
di fini associativi che appaiono de plano strettamente connessi
con lo scopo che il presente ricorso si prefigge e con la materia
del contendere che con esso si sottopone alla valutazione ed alla
decisione della giurisdizione amministrativa. Il thema decidendum
del presente ricorso è, giustappunto, la ferma opposizione ad una
progettata realizzazione edilizia di rilevante impatto idrogeologico
che, secondo il fermo convincimento espresso nel ricorso, è destinata
a produrre una irreversibile ed irreparabile situazione di strutturale
e costante pericolo e danno ambientale ed ecologico a carico di tutti
gli abitanti della zona interessata dall’intervento di cui è causa,
in quanto verrebbero esposti ad un aggravio del rischio di esondazioni
alluvionali e ad un catastrofico incremento delle loro perniciose
conseguenze.
È ben difficile, in definitiva, immaginare un
interesse ad agire più concreto, diretto ed immediato di questo.
Discorso analogo vale per Legambiente Lombardia.
La suddetta organizzazione, di cui si allegano lo statuto nazionale
e quello regionale (doc. 4-5), è l’articolazione regionale della nota
e prestigiosa associazione che opera ormai da decenni sul piano nazionale
e la cui attività ha suscitato e suscita il consenso, il plauso e
l’attiva partecipazione di milioni di cittadini italiani, dell’opinione
pubblica, dei mezzi d’informazione, che in essa vedono un’organizzazione
che opera incessantemente e strenuamente per la difesa dell’ecosistema
e degli equilibri ambientali, per un rapporto più equilibrato fra
uomo e natura e per un approccio più equilibrato, lungimirante e costruttivo
all’utilizzazione delle risorse umane e naturali.
Appare, dunque, in re ipsa la legittimazione
di Legambiente Lombardia a proporre il presente ricorso, che si occupa
in maniera diretta e specifica di questioni strettamente connesse
con l’attività e le finalità contemplate dallo statuto dell’organizzazione,
in una coincidenza e sovrapposizione
di intenti che appaiono di evidenza solare e sono, pertanto,
incontrovertibili.
I poteri di rappresentanza del presidente dell’organizzazione
sono espressamente indicati nel verbale di deliberazione del suo direttivo
regionale n. 11 del 14 gennaio 2001, di cui si allega copia (doc.
6). Peraltro, dagli allegati statuti nazionale e regionale di Legambiente
(cfr. docc. 4-5) si evince de plano che al presidente dell’articolazione
regionale è conferita la rappresentanza giudiziale di Legambiente
in quanto associazione nazionale.
Per entrambe le due organizzazioni valgono e
debbono applicarsi i risultati di una consolidata ed ormai irreversibile
evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale, che ha dato accesso nel
diritto vivente al principio che afferma la legittimazione ad agire
in giudizio, per conto dei consociati, in capo alle organizzazioni
che, in maniera stabile e consolidata nel tempo, come nel caso di
specie, rappresentano bisogni ed interessi diffusi della collettività
e danno, in questo modo, voce e partecipazione a gruppi sociali e
a molteplicità di individui che, altrimenti, non avrebbero la possibilità
di essere rappresentati e di contare come persone e come cittadini
nelle controversie attinenti alle questioni di importanza cruciale
e vitale per la loro esistenza quotidiana.
Altrettanto limpida, lineare ed evidente è la
legittimazione ad agire di tutti gli altri cittadini che hanno sottoscritto
le procure allegate al presente ricorso. Si tratta di cittadini lodigiani
i quali sono tutti proprietari di immobili -abitativi o commerciali-
nella zona del territorio del Comune di Lodi interessata dall’esecuzione
delle opere idrauliche che dovrebbero essere realizzate in forza dell’impugnata
deliberazione del Consiglio Comunale.
Tale stabile collegamento con il territorio
costituisce uno status (che è al tempo stesso di fatto e di
diritto), dal quale consegue la potestà dei ricorrenti di proporre
la presente impugnazione avverso una deliberazione della Giunta Comunale
che -approvando l’esecuzione di opere
idrauliche per la (asserita) messa in sicurezza della zona in cui
sono ubicati gli insediamenti abitativi o commerciali di loro proprietà-
autorizza, ipso facto, una radicale mutazione ambientale ed
un vero e proprio stravolgimento dell’assetto idrogeologico dell’area
in questione. Tale deprecabilissimo evento amministrativo è destinato
a produrre effetti perniciosi nella vita di ciascuno dei ricorrenti
e dei suoi familiari, in quanto comporta la genesi di un grave ed
irreparabile pericolo a carico dei loro beni, delle loro attività
e della stessa loro incolumità fisica.
Secondo le più risalenti e consolidate dottrine
di diritto amministrativo, la potestà di ricorrere in via giurisdizionale
compete a quidam de populo sia soggetto di diritti o di interessi,
quando abbia motivo di paventare di poter subire una lesione per effetto
dell’attuazione di un determinato atto amministrativo.
La dottrina prevalente prevede che la lesione
(rectius: il pericolo della lesione) debba avere carattere
di immediatezza, cioè debba derivare direttamente dall’atto che si
intende impugnare, omisso medio: cioè la lesione deve essere
effetto diretto dell’atto e non dipendere da un atto successivo, che
pur si preannunci nell’atto precedente. Questo requisito, esposto
sotto il profilo della lesione del diritto o dell’interesse legittimo,
può anche essere considerato sotto il profilo dell’interesse a veder
rimossa la lesione: si dice, quindi, anche che l’interesse al ricorso
deve essere diretto, immediato e attuale.
Non può sussistere il minimo dubbio sul fatto
che l’interesse dei ricorrenti sia corredato di tali requisiti:
è diretto, in quanto l’impugnata deliberazione autorizza
l’esecuzione di opere di trasformazione dell’assetto idrogeologico
della zona in cui sono ubicati i loro insediamenti abitativi e commerciali,
il che comporta non solo uno sconvolgimento dell’equilibrio ambientale
dell’area, ma anche (come più specificamente osserveremo nel merito)
la situazione –che ne consegue- di endemico aggravamento del rischio
(sempre incombente nella suddetta zona golenale dell’Adda) di esondazioni
alluvionali, come quella, gravissima per la sua portata ed i suoi
effetti, che ebbe luogo nella notte fra il 26 e il 27 novembre del
2002;
è immediato, in quanto la deliberazione
della Giunta Comunale -che verrebbe eseguita se non fosse impugnata
o se l’impugnazione non venisse accolta- comporterebbe l’immediata
esecuzione delle opere di trasfigurazione dell’assetto idrogeologico
che in essa sono previste, senza alcuna possibilità di porre riparo
alle sue disastrose conseguenze, che sono prevedibili da chiunque
abbia un minimo di competenza tecnica e di discernimento della delicatissima
materia della gestione delle acque pubbliche;
è attuale, il che discende dagli
stessi motivi sopra indicati, in quanto la lesione paventata avrebbe
luogo come effetto diretto ed inevitabile dell’atto impugnato e si
verificherebbe in qualsiasi momento in cui le incrementi condizioni
meteorologiche riproponessero le stesse circostanze ambientali che
hanno provocato i disastrosi eventi alluvionali dello scorso anno.
I ricorrenti, alla luce di queste considerazioni,
sono da considerare, senza il minimo dubbio, portatori dell’interesse
legittimo a non vedere in alcun modo alterato l’assetto ambientale
e l’equilibrio idrogeologico della zona in cui sono insediate le loro
proprietà immobiliari e dove conducono la maggior parte della loro
vita familiare e delle loro attività commerciali, dando per scontato
che nessuno stravolgimento dei suddetti assetti ed equilibri, che
venga posto in essere per l’utilità di un singolo soggetto privato
(nella specie la immobiliare Severiana s.r.l.), può essere considerato
indifferente (cioè immune da potenzialità lesiva) rispetto agli interessi
di tutti gli altri consociati. Una collettività, infatti, ricava certezze
esistenziali, qualità di vita, stabilità di attività imprenditoriali
e lavorative, perfino garanzia di incolumità e benessere psicofisico
dai consolidati equilibri ambientali nei quali vive, che non possono
essere alterati se non a seguito di serie ed approfondite rilevazioni
tecniche e scientifiche e con finalità di perseguimento di effettivi
criteri di interesse pubblico ed utilità generale.
L’interesse legittimo così delineato, in quanto
tale, essendo consustanziale all’esigenza, primaria ed irrinunciabile,
della collettività alla conservazione degli equilibri ambientali consolidati
nel tempo, comporta la legittimazione ad impugnare qualunque atto
che si prefigga di sconvolgere gli elementi costitutivi dell’ecosistema.
Ma vi è di più: infatti, ciascuno dei ricorrenti è titolare di specifici
diritti soggettivi -perfetti, assoluti, irrinunciabili, incomprimibili-
quali sono quelli che riguardano la tutela della proprietà privata
dei beni; la preservazione dell’integrità psicofisica; la salvaguardia
degli assetti ambientali nei quali si svolge la vita e l’attività
dei consociati. Tali diritti sono garantiti e protetti da norme di
rango costituzionale, che hanno funzione e portata immediatamente
precettiva, di guisa che qualsiasi atto amministrativo che con essi
confligga è, per ciò stesso, viziato di nullità assoluta ed insanabile.
In materia di tutela degli assetti ecologici,
inoltre, è ormai da tempo recepito nel diritto vivente il principio
che ciascuno dei consociati, che abbia una qualsiasi relazione non
occasionale o transeunte con una determinata realtà territoriale (e
quindi qualsiasi abitante; proprietario di case; titolare di esercizi
commerciali; frequentatore di scuole; e così via), ha diritto alla
conservazione dell’ambiente in cui si svolgono la sua vita e le sue
attività quotidiane ed è, perciò, legittimato ad insorgere, con il
mezzo del ricorso giurisdizionale, avverso ogni atto che illegittimamente
comporti l’effetto di stravolgerlo e dissestarlo.
A tali osservazioni è, inoltre, da aggiungere
il rilievo che la legittimazione al ricorso in sede giurisdizionale
contro le concessioni edilizie illegittime, nei casi previsti dall’art.
31, comma 9, della legge 17 agosto 1942 n. 1150, è riconosciuto a
“chiunque”. Ebbene, anche nell’interpretazione più restrittiva di
tale norma, è comunque riconosciuto l’interesse ad agire ove sia ravvisabile
“un criterio di stabile collegamento tra il ricorrente
e la zona interessata dall’attività edilizia assentita con
la concessione edilizia che si impugna; criterio che può derivare
dalla residenza della zona interessata, dalla proprietà, dal possesso
o detenzione di immobili in detta zona, o da altro titolo di frequentazione
della stessa” (T.A.R. Marche, 9 novembre 2001, n. 1161, in Foro
Amm., 2001). Meglio non si potrebbe dire e tale icastica massima
definisce, più di qualunque altra diffusa argomentazione, la legittimazione
alla presente azione dei ricorrenti.
Quanto poi al carattere collettivo del presente
ricorso, è appena il caso di ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza,
“nel processo amministrativo, nei ricorsi giurisdizionali collettivi,
la necessità di una puntuale specificazione della legittimazione ed
interesse ad agire, in relazione a ciascun ricorrente, si correla
all’esigenza di verificare i presupposti di ammissibilità del ricorso
medesimo, il quale è consentito in presenza in capo ai ricorrenti
di posizioni giuridiche non disomogenei e non confliggenti fra loro”.
(Cons. Stato, sez. V, 31.1.2001, n. 358, in Foro Amm., 2001,
I, 1).
Nel caso di specie, pacifici essendo sia i nessi
di collegamento fra i ricorrenti e la zona interessata dall’impugnato
intervento idrogeologico, così come pacifica è l’omogeneità delle
loro posizioni, ne discende, come il più logico e lineare degli effetti
giuridici, la legittimazione di essi a proporre il presente ricorso
sotto il vincolo del litisconsorzio facoltativo, che
scaturisce dal comune interesse ad agire (fondato su identici
e condivisi motivi) avverso l’illegittimo atto oggetto dell’impugnazione.
Nel
merito
La deliberazione consiliare che si impugna
va ritenuta illegittima per i seguenti motivi in diritto.
Primo motivo
Violazione
di legge e in particolare
dell’art.
8, comma 2°, della legge
regionale
n. 60/70 che consente
la realizzazione
di opere a scomputo
degli oneri
di urbasnizzazione solo
quando queste
possano considerarsi
convenienti per l’interesse pubblico.
Si legge testualmente nelle premesse della impugnata
deliberazione consiliare che “la realizzazione delle opere idrauliche
e l’asservimento degli spazi a parcheggio e per gli accessi è conveniente
per l’interesse pubblico”.
Mai affermazione di un soggetto di pubblica
amministrazione fu più di questa priva di veridicità e contraria alla
realtà.
Infatti, è un dato assolutamente certo ed irrefutabile
che la realizzazione delle opere di trasformazione idrogeologica,
previste e autorizzate dalla impugnata deliberazione consiliare, è
esclusivamente di interesse privato. Per l’esattezza, l’interesse
è quello della concessionaria Immobiliare Severiana s.r.l., la quale,
in forza della predetta autorizzazione, si appresta ad edificare in
una zona che è da considerarsi, sotto tutti i profili geologici e
paesistici, parte integrante dell’alveo naturale del fiume Adda.
Ciò è tanto vero che, per l’edificazione dei
mq. 3.497,46 di superficie commerciale coperta prevista dalla concessione
edilizia in questione (vale a dire una “bomba” di cemento armato di
oltre quindicimila metri cubi di volume piazzata in uno dei punti
più critici e delicati dell’intero percorso dell’Adda) sono previste
opere di ingegneria idrogeologica per quella che, con cinico eufemismo,
viene definita “messa in sicurezza della zona”.
In realtà, tali opere non solo non sortirebbero
un simile effetto di sicurezza e tutela collettiva, ma determinerebbero,
ipso facto, addirittura l’effetto contrario, cioè quello di
rendere tutto il bacino abitativo interessato da quell’intervento
non solo più esposto alle esondazioni alluvionali, ma soggetto alla
minaccia, di “efficacia” spaventosamente accresciuta, di qualsiasi
stagionale espansione della portata d’acqua del fiume entro quello
che è il suo alveo naturale.
I lavori
di “messa in sicurezza della zona”, infatti, consisterebbero,
specificamente, nella realizzazione di due mastodontici impianti di
sollevamento sulla Roggia Gelata e sulla Roggia Gaetana (tributarie
dell’Adda) e delle relative opere strutturali necessarie. La natura
di tali opere è chiaramente indicata nella deliberazione
n. 114 del 17 giugno 2003 della Giunta Comunale di Lodi, impugnata
con il presente ricorso (cfr. doc. 1), ove si legge che i lavori da
realizzarsi sono quelli “necessari alla messa in opera di n. 2
chiaviche con idrovore sulle rogge Gaetana e Gelata”. In sostanza,
si tratta di due impianti di sollevamento dotati di paratoia automatica
e di pompe idrovore, la cui gestione è destinata ad essere affidata
in mani che ne faranno uso discrezionale, presumibilmente con l’esclusiva
finalità di protezione del gigantesco insediamento commerciale della
società concessionaria, quindi con criteri di parte che non solo nulla
hanno a che vedere con l’interesse generale, ma sono destinate a confliggere
con esso.
Non a caso, per la realizzazione di tali impianti
di sollevamento. è anche previsto il rialzo degli argini della roggia
Gaetana e della roggia Gelata a valle degli impianti di sollevamento
sopra descritti, con sponde realizzate in terra, compreso lo spurgo
del fosso e la riprofilatura delle sponde.
In sostanza, il progetto, al quale, con la impugnata
deliberazione della Giunta Comunale, è stata data via libera, consiste
in una vera e propria mostruosità edilizia, costituita da ben due
“trincee” di contenimento dell’alveo dell’Adda. La prima, vale a dire
quella di più immediato impatto in caso di fuoriuscita delle acque
fluviali dall’alveo, è una vera e propria diga fissa, costituita dal
rialzo degli argini delle due rogge così come sopra descritto. La
seconda, posizionata più a monte di detto argine, consiste negli impianti
di sollevamento, che dovrebbero avere lo scopo di operare con pompe
idrovore sulla quantità di acqua del fiume che, eventualmente, riuscisse
a superare il primo sbarramento.
Tutto ciò che è previsto da un simile faraonico
progetto potrebbe anche, in via di mera ipotesi, essere considerato,
oltre che funzionale agli interessi privati della società concessionaria,
anche conforme all’asserito interesse generale, tanto a sproposito
invocato dall’amministrazione comunale, qualora nella zona ricompresa fra la linea di sbarramento costituita dalle
opere in esso previste e la “naturale” sponda destra dell’Adda (per
tale intendendosi quella dell’alveo delineato dal corso del fiume
in periodi di media portata) non esistessero insediamenti abitativi
e non vi fossero ubicati immobili di varia destinazione residenziale,
commerciale ed industriali. Ma così non è, vero essendo, invece, l’esatto
contrario e cioè che nel vasto comprensorio, delimitato da un lato
dalla via Cavezzali e dal lato opposto dalla sponda del fiume, esiste
un vero microcosmo di insediamenti di varia natura (con ovvia prevalenza
delle case di civile occupazione), che sono stabilmente occupati da
migliaia di cittadini lodigiani.
Nei confronti di tale collettività, (che evidentemente
l’amministrazione comunale considera composta da minus habentes
non degni di particolari premure ed attenzioni, ma mero aggregato
biologico da subordinare agli interessi commerciali di un grosso gruppo
imprenditoriale), le opere in questione avrebbero un effetto nefasto.
Infatti, in caso di esondazione, le acque dell’Adda, arrivando fino
alla prima diga fissa e/o al secondo sbarramento sulle rogge Gaetana
e Gelata, sarebbero costrette a rifluire all’indietro. L’effetto inevitabile
sarebbe non solo quello, tristemente noto, delle consuete esondazioni
alluvionali, cioè l’allagamento della zona, ma un effetto addirittura
raddoppiato o triplicato, qualcosa, per intenderci, di assai più grave
dei micidiali eventi alluvionali verificatesi nel novembre dello scorso
anno. Infatti, le acque esondate, non trovando sfogo ed essendo ricacciate
dalla diga che è in progettazione, rifluirebbero all’indietro, con
ciò aumentando il volume delle acque alluvionali, oppure, trovando
sfogo poco più avanti lungo il corso del fiume e andando ad inondare
altre zone più a valle.
In sostanza, appare evidente che il principio
ispiratore della costruzione del manufatto civile, autorizzato dalla
deliberazione consiliare qui impugnata, è la salvaguardia dell’erigendo
centro commerciale dalle prevedibili e previste esondazioni dell’Adda.
Ma tale opera è posizionata in maniera errata rispetto all’esigenza
di salvaguardia dell’intera zona, in quanto danneggerebbe le case
e gli opifici già esistenti nell’area che rimarrebbe delimitata fra
l’erigenda diga e la sponda destra del fiume. Evidente è, infatti,
che, riducendo l’area di espansione delle acque di piena, se ne provoca
l’aumento di livello. In parole povere, le case ed i fabbricati industriali
e commerciali ubicati fra il manufatto ed il fiume si troverebbero
inondati da un maggior quantitativo d’acqua.
Come si può, dunque, agevolmente constatare,
quello previsto dalla impugnata deliberazione della Giunta Comunale
non è un progetto di interesse generale, ma uno sciagurato beneplacito
concesso dall’amministrazione comunale a ben individuati interessi
privati e speculativi, quali sono quelli della società concessionaria.
Tali interessi non soltanto non sono coincidenti con gli interessi
della collettività, ma si pongono in gravissimo ed insanabile conflitto
con gli stessi e con ciò sollevano all’attenzione del giudice amministrativo
un problema ineludibile di sicurezza e di incolumità delle popolazioni
rivierasche, il che vale a dire un problema di ordine pubblico.
Un significativo riscontro di siffatta situazione
è dato di ravvisare nel verbale della seduta del Consiglio Comunale
di Lodi del 3 giugno u.s., che si allega (doc. 7).
Si tratta della seduta in cui venne messa in
discussione e poi approvato l’atto unilaterale d’obbligo della “Immobiliare
Severiana” s.r.l. per la costruzione delle due chiaviche sulle
rogge Gaetana e Gelata.
Nel verbale figura l’intervento, d’intonazione
accentuatamente critica, del consigliere Ceresa, il quale, fra l’altro,
testualmente osserva, a proposito delle due chiaviche: “Sebbene
come idea io le approvo, però non mi sembra giusta la dislocazione.
Innanzitutto si salvaguarda una sola parte dei cittadini e io non
penso che possano essere cittadini classificati A, B o di prima e
seconda categoria. I cittadini sono tutti uguali. Se si fa quindi
un’opera del genere, che come idea a me sta anche bene, la si deve
fare in un’altra posizione, in modo che tutti i cittadini vengano
salvaguardati, non solo una parte. Mi riferisco sia alla zona del
Capanno, dell’ex macello, ma soprattutto alla zona della Martinetta,
perché in questo caso si va a salvaguardare solo la zona Pratello.
La zona Martinetta comunque andrebbe sotto, la zona del Capanno va
comunque sotto. (……) Allora, o si cerca di farlo in una posizione
dove l’Adda non possa scavalcarle o quanto meno non possa danneggiare
altre parti della città o si creano degli sfoghi in altre zone, in
altri luoghi, oppure rischiamo di spendere dei soldi (……) e non avere
il risultato che ci si è prefissi. Anche perché si rischia che l’’Adda
faccia il giro e ritorni comunque in queste zone”.
Nessuna disquisizione tecnica, per quanto diffusa,
può assurgere all’efficacia dell’intervento con il quale l’assessore
all’urbanistica Biscaldi ha replicato al succitato intervento del
Ceresa, per farci comprendere quale sia il vero significato e l’effettivo
scopo del progetto che prevede la realizzazione delle due chiaviche
con connesse idrovore sulle rogge Gaetana e Gelata.
L’assessore, in primo luogo, ammette che la
realizzazione delle due chiaviche in questione non è da considerare
una fase particolarmente rilevante della complessa strategia che ha
come finalità la definitiva messa in sicurezza della città di Lodi
dai flussi di piena e dai pericoli di esondazione dell’Adda.
Osserva egli, a tal proposito, che, a questo riguardo, “l’Amministrazione
Comunale è impegnata su più fronti per quanto riguarda la realizzazione
delle opere di difesa idraulica della città nel suo complesso”.
Dopo avere ricordato i punti fondamentali della
strategia che l’amministrazione comunale a tale fine sui prefigge,
l’assessore aggiunge: “Siamo impegnati per ottenere nel più breve
tempo possibile, dall’autorità di bacino, le indicazioni stralcio
per quanto riguarda il territorio di Lodi per le opere di difesa in
sponda destra, quindi per la protezione di tutte le aree che sono
state oggetto dell’esondazione e che saranno in futuro oggetto di
eventuali altre esondazioni a ridosso della sponda destra del fiume”.
Stiamo aspettando -prosegue l’assessore- un
finanziamento già messo a disposizione della Regione Lombardia, che
però non sarà sufficiente per la realizzazione contestuale di tutte
le opere necessarie alla salvaguardia dell’intero territorio lodigiano,
ma solo per interventi frammentari, del tipo di quello che riguarda
le due rogge sul Pratello. In sostanza –sostiene l’assessore- queste
sono le risorse che passa il convento e di queste bisogna accontentarsi,
ponendo in essere interventi che, come pare di capire, andranno a
costituire i vari pezzi di un puzzle destinato ad essere completato
solo in un cospicuo lasso di tempo futuro.
Quella degli interventi a singhiozzo o a macchia
di leopardo sembra, dunque, essere la filosofica che, stando alle
parole dell’assessore al ramo, ispira gli interventi dell’amministrazione
comunale di Lodi in materia di difesa idrogeologica.
Sul punto specifico, che riguarda il progetto
delle due erigende chiaviche sulla roggia Gelata e sulla sua consorella
Gaetana, l’assessore specifica: “Queste due opere consentono, secondo
le indicazioni fornite dallo studio sul rischio idrico, di mettere
in sicurezza tutta l’area –diciamo- che è compresa a sud del Viale
Milano. Tutta l’area del Pratello, quindi, che è un’area che è stata
colpita in modo significativo dai fenomeni dell’esondazione della
fine di novembre. Che risente principalmente, se non quasi esclusivamente,
di fenomeni di allagamento dovuti al ritorno delle rogge, piuttosto
che non di fenomeni di allagamento dovuti all’esondazione diretta
del fiume”.
Già da queste osservazione dell’assessore emerge
con sufficiente chiarezza quale sia lo specifico pericolo connesso
alla struttura idrogeologica della zona del Pratello: è quello che
prende corpo attraverso il reticolo idrico minore, i cui convettori
principali sono le due rogge Gaetana e Gelata, le quali, in condizioni
normali, sono tributarie dell’Adda, nel cui alveo convogliano le proprie
acque, mentre, in occasione di esondazione, non solo non possono scaricarsi
sul fiume, ma anzi ne ricevono la piena e ne vengono ingrossate, di
guisa che nel loro alveo si innesca un meccanismo di ritorno all’indietro,
il che, di conseguenza, comporta l’allagamento della zona del Pratello.
La descrizione tecnica dell’assessore non è
certo confutabile, essendo un dato di comune esperienza –almeno per
tutti gli abitanti della zona del Pratello- che le periodiche esondazioni
dell’Adda in quel rione avvengono per effetto dei fattori e con le
modalità indicate dall’esponente dell’amministrazione.
Non può essere sollevato, dunque, il minimo
dubbio sul fatto che per prevenire in futuro ulteriori allagamenti
e per mettere in sicurezza tutte le zone delle città suscettibili
di rischio alluvionale sia necessario, anzi imprescindibile, porre
in essere opere e strumenti di sicurezza di indiscutibile efficacia
e di comprovata utilità sotto il profilo dell’interesse generale.
Ma è proprio su questo punto che non si può
consentire con il pensiero dell’assessore Biscaldi. Egli, infatti,
parte da una premessa che qualunque persona di buon senso non può
che condividere, per giungere a conclusioni del tutto erronee, e perfino
aberranti.
La premessa è espressa dall’assessore (come
risulta dal verbale della medesima seduta di consiglio comunale del
3 giugno u.s.) in questi termini testuali: “Quello che noi non
possiamo ragionevolmente considerare accettabile è il fatto che l’area
del Pratello possa essere considerata una cassa di espansione del
fiume, perché c’è un reticolo idrico minore che riceve acqua dall’Adda
quando l’Adda è in piena. L’area del Pratello è un’area densamente
abitata, lo sarà ancora di più nei prossimi anni, è evidente
che la realizzazione di queste opere di difesa è una misura
assolutamente necessaria e direi non rinviabile, per tutelare un’area
che non è possibile considerare una cassa di laminazione, uno spazio
da lasciare al fiume per la sua libera circolazione, ma deve essere
adeguatamente protetta, così come tutte le altre parti della città
naturalmente”.
Ci sono, in queste ragionamento dell’assessore,
delle contraddizioni alquanto stridenti, che è piuttosto agevole rilevare.
Nessuno, infatti, può revocare in dubbio che la zona del Pratello
–in quanto densamente abitata (ma anche se non lo fosse)- non possa
essere considerata una mera cassa di espansione del fiume, ma debba
essere adeguatamente protetta. Affermare una cosa del genere è come
sfondare una porta aperta.
Però lo stesso assessore si rende conto che
anche ”tutte le altre parti della città naturalmente” hanno
il diritto di essere messi in sicurezza, se si vuole che davvero tutti
i cittadini, di qualsivoglia rione della città, siano effettivamente
uguali nelle scelte politiche e urbanistiche dell’amministrazione
comunale.
Ma di fatto così non è, stante il fatto irrefutabile
che, come abbiamo visto, le due chiuse sulle rogge Gaetana e Gelata
sono inevitabilmente destinate –per effetto del livello del corso
delle due rogge in cui è stata progettata la loro collocazione- a
mettere in sicurezza soltanto l’area del Pratello.
Questo è un dato di fatto, non un’opinione!
Infatti, si può dissentire sugli ipotetici effetti
perniciosi che le due chiuse, così come sono state progettate, avrebbero
sulle altre zone limitrofe della città (Martinetta, Capanno, via Milano,
ecc.), provocando un riflusso d’acqua a carico delle stesse. Questa
è un’opinione tecnica, che può anche essere revocata in dubbio (anche
se i ricorrenti sono fermamente convinti di essere nel vero quando
denunciano l’aggravamento del rischio alluvionale che le due chiuse
comporteranno a carico dei rioni meno fortunati del Pratello). Quel
che, invece, è un dato di fatto che nessuno può attentarsi a confutare
riguarda la funzione delle due chiuse, limitata alla messa in sicurezza
della sola zona del Pratello.
Si tratta di una vera e propria aberrazione
politica ed urbanistica, posto che il corso delle due rogge Gaetana
e Gelata a valle delle due chiuse, essendo destinato a ricevere le
acque di piena del fiume Adda (senza il minimo sfogo, anzi con rimbalzo,
a monte), comporterà esiti alluvionali che risparmieranno il Pratello,
ma colpiranno sicuramente i rioni della Martinetta, del Capanno, di
via Milano e tutte le altre zone alluvionali di riva destra.
Non si comprende allora perché le due chiuse
sulle rogge Gaetana e Gelata si debbano erigere proprio nel punto
in cui è progettata la loro ubicazione, funzionale solo alla messa
in sicurezza del rione del Pratello, quando, praticamente con gli
stessi costi e con i medesimi interventi tecnici, potrebbero essere
poste in opera molto più a valle, vale a dire aldilà dei rioni -anch’essi
densamente popolosi- della Martinetta, del Capanno e di via Milano,
così assicurando anche a tali rioni la messa in sicurezza, sia pure
parziale e precaria, che le progettate difese artificiali comporteranno.
Qui si entra, propriamente, nel punctum dolens
della questione. Balza agli occhi, infatti, che le due chiuse devono
essere edificate a ridosso di via Cavezzali per il solo ed assorbente
motivo che questo è l’interesse del tutto privato (anzi tanto privato
da essere perfino inconfessabile) della “Immobiliare Severiana”,
la quale spende una barca di quattrini per erigere le chiuse in questione
esclusivamente a suo uso e consumo, e, ovviamente, non si cura minimamente
dei rioni della Martinetta, del Capanno e di via Milano, essendo esclusivamente
interessata ad erigere i suddetti sbarramenti artificiali a protezione
del suo investimento immobiliare (leggi: ipermercato). Per quanto
riguarda questi signori, dunque, quella a valle delle due chiuse è
terra di nessuno, è come essere in partibus infidelium: e,
dunque, aldilà delle due dighe, affoghi chi deve affogare.
Ovviamente non c’è nulla di cui meravigliarsi:
il cinismo e l’arroganza caratterizzano da sempre i comportamenti
di un certo tipo di capitale finanziario che non produce beni, ma
si nutre di speculazioni parassitarie e di rendite di posizione. Si
tratta di cose già viste e riviste. Ma non si riesce a comprendere
dove si debba ravvisare, in tale desolante panorama, l’asserito interesse
generale tanto enfaticamente proclamato dai vari esponenti, sindaco
in testa, dell’amministrazione comunale. E, di conseguenza, non si
riesce a comprendere perché mai il sindaco e tutti i suoi corifei
istituzionali (assessori, funzionari, dirigenti tecnici, progettisti,
ecc.) debbano prodursi in una tale riprovevole acquiescenza agli interessi
speculativi ed alle grette finalità di lucro di un gruppo immobiliare
e finanziario, tentando di far credere ai cittadini, come se si trattasse
di una collettività di allocchi, che la messa in sicurezza di un erigendo
ipermercato (di proprietà tanto privata che non si sa bene chi siano
in carne ed ossa gli effettivi proprietari) possa essere considerata
un’operazione di pubblica utilità.
C’è del marcio in Danimarca, per dirla con il
principe Amleto.
La tutela dell’incolumità della collettività
dei cittadini e la salvaguardia dei loro beni dovrebbero essere gli
unici criteri da prendere in considerazione, da parte della pubblica
amministrazione, per stabilire se realmente sussista la “convenienza”
di un atto sotto il profilo dell’interesse pubblico. Sovvertendo questo
cardinale principio, la Giunta Comunale ha approvato una deliberazione
che privilegia gretti interessi di parte a scapito dei diritti e degli
interessi di tutti i consociati.
Ciò comporta la più desolante insussistenza
di qualsiasi carattere di “pubblica utilità” o di “interesse generale”
del progetto idrogeologico approvata con l’impugnata deliberazione
della Giunta Comunale. Dalla mancanza di tale requisito, indispensabile
perché le opere in questione possano essere eseguite direttamente
dal concessionario della licenza edilizia a scomputo degli oneri di
urbanizzazione, consegue la nullità, per violazione di legge ed eccesso
di potere, della deliberazione stessa, la quale prevede che l’edificazione
delle due chiuse sia eseguita a spese e cure della “Immobiliare
Severiana” ed a scomputo degli oneri pecuniari cui essa deve assolvere
nei confronti del Comune.
Secondo motivo
Violazione
di legge e in particolare
della variante
di PRG vigente
in attuazione
all’art. 39 delle N.T.A.
del P.A.I.
approvato con deliberazione
dell’Autorità
di Bacino n. 18 del 26.2.01
e dell’art. 2 della legge regionale
41/97
Il citato art. 2 della legge regionale 41/97
stabilisce norme relative alla “prevenzione del rischio geologico,
idrogeologico e sismico mediante
strumenti urbanistici e loro varianti”.
La variante di PRG vigente in attuazione all’art.
39 delle sopra richiamate N.T.A. del P.A.I. è collegata alla suddetta
disposizione normativa, nel senso che deve essere interpretata ed
eseguita per il perseguimento delle suddette attività di protezione
dai rischi geologici ed idrogeologici.
L’impugnata deliberazione della Giunta Comunale
di Lodi formalmente, nelle sue premesse, si richiama a tale combinato
disposto normativo e sostiene che la realizzazione delle opere idrauliche
oggetto dell’atto unilaterale d’obbligo della “Immobiliare Severiana”
s.r.l. sarebbe funzionale al perseguimento degli obiettivi in esso
contemplati.
Nulla di meno vero e di più lontano dalla realtà.
In effetti, come abbiamo visto nello svolgimento
delle argomentazioni relative al primo motivo d’impugnazione, le opere
idrauliche che, a seguito dell’approvazione data con la impugnata
deliberazione consiliare, dovrebbero essere eseguite non soltanto
non assolvono alla prevenzione del rischio geologico ed idrogeologico
derivante dalle possibili e ricorrenti esondazioni dell’Adda, ma comportano
l’instaurazione di barriere artificiali pensate in maniera sbagliate
e per il posto sbagliato.
Una efficace protezione dell’intera area interessata
dall’intervento edilizio di cui è causa non si può certo, come abbiamo
visto, conseguire con l’erezione di barriere artificiali destinate
alla protezione di determinati insediamenti residenziali e commerciali
e strutturate in maniera tale da comportare “ricadute” in controtendenza
(cioè contrastanti con le esigenze di sicurezza) rispetto a determinate
altre zone limitrofe, per effetto del fenomeno di ritorno indietro
delle acque sulle case e sulle teste degli abitanti delle stesse.
La messa in sicurezza delle zone della città
esposte a rischio alluvionale, secondo le vigenti normative cui la
stessa amministrazione comunale si richiama, può avvenire anche con
successione parziale di opere, anziché con la realizzazione di un
complessivo progetto di messa in sicurezza dell’intero territorio
urbano. Ma in tal caso, allora, è indispensabile che ogni parziale
realizzazione sia come la tessera di un più ampio mosaico, nel senso
che costituisca una tappa in un iter generale che ha come finalità
la messa in sicurezza dell’intera città. Quindi, è indispensabile
che ogni singola realizzazione non si ponga in contrasto con quelle
successive che dovranno essere realizzate e, a maggior ragione, che
non crei effetti collaterali o antagonistici che vadano a inficiare
gli assetti territoriali e quindi la sicurezza idrogeologica delle
altre zone.
Tale principio, nel caso di specie, non è stato
minimamente rispettato. Le due chiuse progettate sulle rogge Gaetana
e Gelata hanno la finalità di mettere al riparo dalle esondazioni
del fiume il rione del Pratello, per l’esclusivo motivo che in quel
rione la concessionaria ha in progetto di edificare un ipermercato.
Le opere progettate non solo non mettono in sicurezza le zone limitrofe
al Pratello, ma sono anche in contrasto con le stesse vitali esigenze
di sicurezza di tali zone, in quanto riducono, in caso di piena, la
risalita delle acque del fiume lungo il corso delle due rogge e determinano
un “effetto boomerang”, destinato a produrre un considerevole aumento
della portata delle acque alluvionali sopra la testa della gente,
sopra le case, gli insediamenti, i beni, gli animali, il quotidiano
vissuto della “gente” (se questo termine ha ancora un senso per chi
governa la città di Lodi).
Analogamente a quanto osservato nello svolgimento
del primo motivo d’impugnazione, si può, dunque, rilevare una plateale
violazione di legge proprio in riferimento alle norme richiamate dalla
stessa amministrazione comunale, che, secondo le sue conclamate intenzioni,
dovrebbero costituire la fonte di legittimità dell’atto da essa emesso.
Sussiste, pertanto, violazione di legge, che
comporta la nullità o l’annullabilità dell’atto impugnato, alla luce
della più consolidata e risalente giurisprudenza.
Sussiste, infatti, violazione di legge ogni
qual volta la P.A. non abbia osservato, nell’emanare un proprio atto
deliberativo, quelle norme giuridiche –siano esse dettate da leggi
o da regolamenti o anche da meri criteri normativi “interni” come
i piani regolatori comunali e le loro varianti- che nella specie disciplinano
(debbono disciplinare) la sua attività. Ed è nozione largamente
diffusa quella che afferma che da ogni violazione di legge derivi
l’invalidità dell’atto amministrativo, ritenendosi irrilevante che
la violazione riguardi un elemento sostanziale o un elemento formale
dell’atto stesso.
Nel caso di specie, la violazione di legge può
rilevarsi già in alcuni dei singoli atti prodromici che costituiscono
l’iter del procedimento che ha dato vita all’atto amministrativo.
Ciò può rilevarsi, ad esempio, con riferimento all’espressione del
parere favorevole emesso dal dirigente comunale arch. Luigi Trabattoni,
un funzionario che, al momento di pronunciarsi in proposito, non ha
ritenuto di tenere in considerazione alcuno degli elementi di fatto
e di diritto ai quali avrebbe dovuto ex lege (cioè obbligatoriamente)
fare riferimento.
Ma il vizio prevalente dell’atto in quanto tale,
che lo inficia di nullità assoluta ed insanabile, è la violazione
di legge ravvisabile nel richiamo, formulato dall’amministrazione
per confortare l’atto di una sua asserita conformità a legge (ergo
del crisma della legittimità), a disposizioni di legge non correttamente
intese o addirittura interpretate in senso del tutto contrario alla
ratio legis da cui sono scaturite.
Nella forma definitiva prescritta dalla legge
per la deliberazione di giunta che qui viene impugnata è prevista
e prescritta la presenza di una motivazione, della quale, nel caso
di specie, è evidente l’insussistenza o, quanto meno, la carenza logica
e argomentativa. Si fa, infatti, riferimento ad una asserita “convenienza”,
sotto il profilo dell’interesse generale, delle opere idrauliche autorizzate.
Ma tale motivazione figura semplicemente enunciata, ma non è argomentata
in alcun modo. Di conseguenza, appaiono del tutto assenti, nelle argomentazioni
che costituiscono i presupposti di fatto e di diritto assunti nella
motivazione dell’atto, quelli che sono destinati ad essere, nella
realtà ambientale, gli ineluttabili effetti dell’atto stesso, con
la loro carica di pericolo e di danno per la tutela dei beni e la
salvaguardia della salute e dell’incolumità di tutti i cittadini.
Per questi motivi, l’atto deve essere considerato inficiato di nullità
assoluta ed insanabile per violazione delle stesse disposizioni di
legge che l’amministrazione ha inteso porre a fondamento della sua
asserita legittimità.
Terzo motivo
Eccesso di
potere che inficia
la volontà
realmente manifestata
nell’atto,
che formalmente si richiama
ad un asserito
interesse generale, ma
in effetti
persegue lo scopo di favorire
l’interesse
speculativo d’un gruppo
imprenditoriale ai danni della collettività.
La deliberazione di giunta qui impugnata costituisce
uno scolastico esempio di eccesso di potere. Infatti, l’estensore
di tale atto, nelle succinte premesse di esso, si richiama ad un criterio
di “convenienza”, sotto il profilo di un’asserita utilità sociale
del provvedimento, che, come abbiamo visto, non ha alcun riscontro
nella realtà. È vero, anzi, esattamente il contrario di quanto viene
affermato nell’atto, e cioè che i lavori di asserita messa in sicurezza
della zona in cui dovrebbe effettuarsi l’intervento edilizio per cui
è stata rilasciata concessione alla Immobiliare Severiana s.r.l.,
avrebbero l’effetto di dissestare gli equilibri idrogeologici della
zona e di mettere a grave repentaglio la sicurezza e l’incolumità
dei cittadini e l’integrità dei loro beni mobili ed immobili.
In sostanza, l’atto impugnato enuncia formalmente
una volontà di messa in sicurezza della zona di cui trattasi che non
può essere realizzata con gli interventi che nell’atto stesso sono
contemplati ed approvati, mentre gli effetti dell’atto sono destinati
ad essere in realtà del tutto diversi e contrastanti con quelli enunciati.
Ovviamente, non è necessario, ai fini della
configurazione del vizio di eccesso di potere, che vi sia malafede
da parte dell’amministrazione che ha emanato l’atto. Nel caso di specie,
la malafede –che qui non si ipotizza- sarebbe da attribuire al singolo
estensore dell’atto e non certo all’organismo collegiale, qual è la
Giunta Comunale, che, deliberando, lo ha approvato. Sufficiente è,
invece, che sia ravvisabile, oggettivamente, lo “sviamento” di potere,
cioè il dato inoppugnabile che, anche a prescindere dall’effettiva
volontà di chi l’atto ha emanato, l’effetto, che esso è destinato
a produrre, è diverso da quello enunciato e posto formalmente a fondamento
di esso.
Come è noto, sono da ricondursi alla nozione
di eccesso di potere tutti i vizi che inficiano la volontà manifestato
con l’atto amministrativo: vizi
attinenti ai presupposti, alla formazione e ai fini della volontà
amministrativa. Sotto questo profilo, l’incessante elaborazione della
giurisprudenza ha identificato le più svariate figure di eccesso di
potere, con una incessante esemplificazione, che costituisce una casistica
sempre aperta ed in perenne movimento. Si può, quindi, affermare che
possono e debbono rientrare nelle nozioni di eccesso di potere anche
quei vizi che attengono non alla volontà formalmente manifestata nell’atto,
ma al rapporto fra l’atto stesso e la realtà effettiva, ove sia possibile
accertare che, nella suddetta realtà, gli effetti dell’atto sarebbero
diversi, o addirittura opposti, rispetto alla finalità manifestata
dall’amministrazione.
Non a caso, dunque, le principali ipotesi di
eccesso di potere si riferiscono a vizi della causa dell’atto, in
quanto -esattamente come nella fattispecie che ci occupa- la volontà
amministrativa risulta ispirata ad una finalità di pubblico interesse
diversa da quella prevista dalla legge o dalla natura dell’atto medesimo,
oppure del tutto insussistente in realtà.
Nel caso di specie, poi, si può aggiungere che
il denunciato eccesso di potere si manifesta nella forma subdola e
fuorviante dello sviamento di potere, ipotesi classica di un eccesso
di potere che tende a mimetizzare se stesso ricorrendo alla proclamazione
(talvolta anche enfatica) di fini istituzionali commendevoli, ma che
sono apocrifi e servono a mascherare l’effettivo e ben diverso scopo
perseguito.
Si tratta di un’ipotesi classica di eccesso
di potere che si manifesta essenzialmente quando un determinato atto
sia stato adottato nell’esercizio di un potere discrezionale per raggiungere
una finalità che, pur potendo essere lecita, non è conforme al fine
assegnato all’atto dalla legge che lo disciplina. Nel caso di specie
è ben evidente che l’amministrazione ha enunciato un fine (previsto
dalla legge) di messa in sicurezza della zona interessata dall’intervento
idrogeologico di cui è causa, ma, in realtà, si è ispirata ad un intendimento
diverso, che, nel caso di specie, è facile identificare nel proposito
di mostrare condiscendenza verso un grande gruppo commerciale, magari
per un malinteso spirito di utilità sociale (del tutto diverso da
quello dichiarato), che potrebbe
consistere nella creazione di nuovi posti di lavoro alle dipendenze
dell’ipermercato che il progetto edilizio prevede in quella zona.
Ci troviamo, quindi, di fronte ad un atto amministrativo
che autorizza un intervento edilizio di rilevante impatto idrogeologico
per un fine diverso da quello di pubblica utilità dichiarato, cioè
il fine di privilegiare un interesse privato a scapito e detrimento
degli interessi collettivi. Già questo elemento –costituendo eccesso
di potere nelle forme dello sviamento- sarebbe sufficiente ad inficiare
l’atto in sé e tutti quelli che ne discendono, comportandone la nullità
assoluta ed insanabile. Se poi si pensa che l’atto è destinato a produrre
effetti gravi ed irreparabili di danno e pericolo per l’intera collettività,
allora è evidente che ci troviamo di fronte al più grande indizio
che possa sussistere di sviamento di potere: vale a dire la c.d. ingiustizia
manifesta. Essa sussiste ogni qualvolta l’azione dell’amministrazione,
come nel caso di specie, pretende di imporre un sacrificio esagerato
ed intollerabile alla collettività dei consociati, palesemente stridente
con il proclamato raggiungimento del pubblico interesse posto a fondamento
dell’atto. L’azione dell’amministrazione, nel caso di specie, appare
nel suo complesso contraddittoria ed irrazionale e rende di intuitiva
evidenza il dato di fatto che la deliberazione in questione è stato
adottata al di fuori dei fini assegnati dalla legge, nel che consiste,
specificamente, lo sviamento di potere.
Da ultimo si può osservare che l’eccesso di
potere, nel caso di specie, consiste, in
via più generale, nel fato che esso è contrario ai principi
generali del nostro ordinamento. Secondo la giurisprudenza consolidata
del Consiglio di Stato, infatti, è da considerarsi illegittimo l’esercizio
di un potere senza le guarentigie essenziali derivanti dall’applicazione
dei principi generali di diritto. Nella fattispecie che ci occupa
siamo di fronte alla più plateale esasperazione di tale vizio, in
quanto, con l’atto in questione, l’amministrazione comunale pretenderebbe
di mandare a mollo periodicamente, un paio di volte all’anno, le migliaia
di cittadini che abitano nella zona a forte vocazione alluvionale
che risulterebbe compresa fra la sponda destra del fiume Adda e gli
argini da erigere sulle rogge Gelata e Gaetana.
Ciò non può assolutamente essere consentito,
finché viviamo in uno stato di diritto.
Tutto ciò premesso e ritenuto, i ricorrenti,
ut supra
generalizzati, rappresentati e domiciliati, impugnano la deliberazione
della Giunta Comunale di Lodi n. 114 del 17 giugno 2003, pubblicata
il giorno 18 giugno 2003 all’albo pretorio del Comune, avente ad oggetto:
“Realizzazione delle opere e dei lavori necessari
alla messa in opera di n. 2 chiaviche con idrovore sulle rogge Gaetana
e Gelata previste ai punti A.1.5 e A.1.6 della tabella A delle N.T.A.
della variante adeguamento al P.A.I. approvata con D.C.C. n. 139 del
14.11.2002 – Approvazione del progetto preliminare”;
nonché tutti gli atti presupposti, preparatori,
connessi e consequenziali,
e rassegnano
le seguenti
conclusioni
Nel
merito:
Voglia il Tribunale Amministrativo Regionale
della Lombardia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
valutando ed accogliendo i motivi di ricorso nell’ordine graduato
in cui figurano proposti, annullare e/o revocare l’impugnata deliberazione
della Giunta Comunale di Lodi.
In
via istruttoria:
Voglia il Tribunale Amministrativo Regionale,
in applicazione dell’art. 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio
di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054, come
modificato dall’art. 16 delle legge 21 luglio 2000 n. 204, ammettere
consulenza tecnica d’ufficio in ordine alla realizzazione delle due
chiuse sulle rogge Gaetana e Gelata qual è previsto nel progetto preliminare
approvato con l’impugnata deliberazione della Giunta Comunale di Lodi,
onde accertare: 1) se il progetto de quo sia effettivamente
funzionale alla messa in sicurezza del rione del territorio di Lodi
denominato Pratello; 2) se il progetto sia funzionale, come si asserisce
nel ricorso, esclusivamente alla messa in sicurezza del rione del
Pratello e non sia in grado di risolvere nessuno dei problemi idrogeologici
delle altre zone alluvionali del Comune di Lodi; 3) se l’esecuzione
del progetto può avere ripercussioni di carattere idrogeologiche sui
rioni limitrofi, quali quelli della Martinetta, del Capanno, di via
Milano, ecc. e se tali ripercussioni possono essere quelle negative,
indicate nel ricorso, consistenti nel determinare, in caso di piena
dell’Adda, un fenomeno di riflusso (con effetti di incremento delle
conseguenze alluvionali) ai danni dei suddetti rioni; 4) se l’ubicazione
prevista dal progetto per le due chiuse in questione sia, come è asserito
nel ricorso, funzionale solo alla messa in sicurezza del rione del
Pratello, per conseguenza diretta degli interessi privati della concessionaria
“Immobiliare Severiana” s.r.l., la quale si è obbligata a realizzare
le opere in questione a scomputo degli oneri urbanistici previsti
a suo carico dalla concessione edilizia rilasciata in suo favore dall’amministrazione
comunale; 5) se non fosse e non sia tecnicamente possibile, praticamente
con l’impiego delle medesime risorse finanziarie, prevedere l’ubicazione
delle due chiuse in questione non al livello del corso delle due rogge
stabilito nel progetto preliminare, ma più a valle, aldilà dei rioni
della Martinetta, del Capanno, di via Milano e delle altre zone alluvionali
limitrofe, con ciò consentendo la messa in sicurezza dell’intera area
di riva destra dell’Adda; 6) se, stante la sua progettazione e la
sua ubicazione, decise ed adottate in considerazione pressoché esclusiva
dell’interesse privato e speculativo della “Immobiliare Severiana”
s,r.l., la realizzazione delle due chiuse in questione possa effettivamente
considerarsi di “pubblica utilità” e/o di “interesse generale”.
Si
allegano i seguenti documenti: 1) deliberazione della Giunta Comunale
di Lodi n. 114 del 17 giugno 2003 pubblicata il giorno 18 giugno 2003
all’albo pretorio del Comune; 2) deliberazione n. 70 del Consiglio
Comunale nella sua seduta del 3 giugno 2003; 3) atto costitutivo del
Comitato Alluvionati Lodi; 4) statuto nazionale di Legambiente; 5)
statuto di Legambiente Lombardia; 6) verbale di deliberazione del
direttivo regionale di Legambiente Lombardia n. 11 del 14 gennaio
2001; 7) verbale della seduta del Consiglio Comunale di Lodi del 3
giugno 2003.
Con riserva di ulteriormente dedurre, allegare
e concludere sia nel merito che in via istruttoria e con generale
salvezza di diritti.
Lodi,
16 ottobre 2003.
Avv. Vito Lombardo