detrazione 36 % per cento in edilizia
Detrazioni fiscali, detrazioni irpef, detrazioni di imposta, detrazioni sulle imposte sul reddito,
detrazioni dal modello unico 2004
detrazioni dal modello 730/2004
o mod. 730/04

Detrazioni fiscali per lavori edilizi
Detrazioni fiscali  irpef per lavori edili,
detrazione fiscale in edilizia,
detrazione sulle imposte per lavori edili su parti comuni condominiali,
detrazione di imposta per opere edilizie in condominio.
Detrazione d’imposta per lavori sulla casa di
abitazione,
detrazione fiscale delle spese per interventi edilizi su appartamenti condominiali,
detrazione irpef per fabbricati ad uso abitativo

Sino al 31/12/05

Agevolazioni tributarie

Agevolazioni fiscali

Detrazione irpef 41%

Detrazione 36% irpef

Legge n. 449 del 12/12/97

 

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Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’art. 2 comma 5 legge 27/12/2002 n. 289, per le spese sostenute dal 01/01/2004 al 31/12/05
La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all' art. 1 L. 27/12/97 n. 449, e succ. mod., ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 % degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 31 dicembre 2005 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore.
In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in 5 e 3 quote annuali costanti di pari importo.

Art.1 L. 27/12/97, n. 449
Le spese sostenute:
- per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) art. 31 L. 5/8/78, n. 457 , sulle parti comuni di condominio residenziale (il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune),
- nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) art. 31 L. 5/8/78, n. 457 , effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze.
Tra le spese sostenute sono comprese:
- quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici L. 5/3/90, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, L. 6/12/71, n. 1083, per gli impianti a metano.
- gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.
- gli interventi relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, art. 3, c. 3, L. 104/92,
- gli interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi,
- gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico,
- al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali.

Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonchè per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

b) agli interventi di cui all’art. 9 comma 2 legge 28/12/2001 n. 448, nel testo vigente al 31/12/2003 eseguiti entro il 31/12/2005 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30/06/2006.
L'incentivo fiscale, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), L. 5/8/78, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2005 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2006. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 % del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 Euro.

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