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Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella
misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie
di recupero del patrimonio edilizio relative:
a)
agli interventi di cui all’art. 2 comma 5 legge 27/12/2002
n. 289, per le spese sostenute dal 01/01/2004 al 31/12/05
La detrazione fiscale spettante per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio di cui all' art. 1 L. 27/12/97
n. 449, e succ. mod., ivi compresi gli interventi di bonifica
dall'amianto, compete, per un ammontare complessivo non superiore
a 48.000 euro, per una quota pari al 36
% degli importi rimasti a carico del contribuente,
da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
realizzati fino al 31 dicembre 2005 consistano nella mera prosecuzione
di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998,
ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute
negli stessi anni.
Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità
immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio
edilizio, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unità
immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto
o in parte dal venditore.
In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio
fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che
conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile
oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore
a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita,
rispettivamente, in 5 e 3 quote annuali costanti di pari importo.
Art.1
L. 27/12/97, n. 449
Le spese sostenute:
- per la realizzazione degli interventi
di cui alle lettere a), b), c) e d) art. 31 L. 5/8/78, n. 457
, sulle parti comuni di condominio residenziale (il suolo su
cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti
e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli,
gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti
dell'edificio necessarie all'uso comune),
- nonché per la realizzazione degli interventi di cui
alle lettere b), c) e d) art. 31 L.
5/8/78, n. 457 , effettuati sulle singole unità immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali,
possedute o detenute e sulle loro pertinenze.
Tra le spese sostenute sono comprese:
- quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse
all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli
edifici L. 5/3/90, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici,
e delle norme UNI-CIG, L. 6/12/71, n. 1083, per gli impianti
a metano.
- gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse
o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.
- gli interventi relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche,
aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione
di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica
e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto
a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione
per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità,
art. 3, c. 3, L. 104/92,
- gli interventi relativi all'adozione di misure finalizzate
a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte
di terzi,
- gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate
alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento
acustico,
- al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo
all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti
rinnovabili di energia, nonché all'adozione di misure
antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere
per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali.
Gli
interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione
di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati
sulle parti strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad
evitare gli infortuni domestici degli edifici o complessi di
edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici
e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla
base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute
per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare
la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonchè
per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio
della suddetta documentazione.
b)
agli interventi di cui all’art. 9 comma 2 legge 28/12/2001
n. 448, nel testo vigente al 31/12/2003 eseguiti entro il 31/12/2005
dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione
o assegnazione dell’immobile entro il 30/06/2006.
L'incentivo fiscale, si applica anche nel caso
di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia di cui all'articolo 31, primo
comma, lettere c) e d), L. 5/8/78, n. 457, riguardanti interi
fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2005
da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione
o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2006.
In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori
di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario
delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota
del 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume
pari al 25 % del prezzo dell'unità immobiliare risultante
nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque,
entro l'importo massimo di 48.000 Euro.
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