NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
PER RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI FORTUITI E SIMILI
Il
privato cittadino, in buona fede, nel caso in cui effettui un ritrovamento
fortuito può fare riferimento a quanto segue. In quanto gli articoli
in materia, soprattutto dei soliti funzionari statali o chi ne fa le
veci non sono esaustivi, in prevenzione, che per la paura, lo scopritore
fortuito, nasconda o distrugga il reperto.
Stralcio delle leggi 1 giugno 1939,
n. 1089 e del 29 ottobre 1999, n. 490 dalla raccolta in files di leggi
della collezione C.R.S. 1 giugno 1939, n. 1089 Aggiornamento alla GU
06/01/98 CAPO V Disciplina dei ritrovamenti e delle scoperte.
(Giurisprudenza) 48.
Chiunque scopra fortuitamente cose mobili o immobili di cui all'art.
1 deve farne immediata denuncia all'autorità competente e provvedere
alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni
e nel luogo in cui sono state rinvenute. Ove si tratti di cose mobili
di cui non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore
ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione
sino alla visita della autorità competente, e, ove occorra, di chiedere
l'ausilio della forza pubblica. Agli stessi obblighi è soggetto ogni
detentore delle cose scoperte fortuitamente. Le eventuali spese sostenute
per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministro per la educazione
nazionale.
49.
Le cose scoperte fortuitamente appartengono allo Stato. Allo scopritore
è corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio in una parte
delle cose scoperte, un premio che in ogni caso non può superare il
quarto del valore delle cose stesse. Eguale premio spetta al proprietario
della cosa in cui avvenne la scoperta. In caso di non accettazione del
premio fissato dal Ministro, si applicano le disposizioni del terzo
comma dell'art. 44. Quando solo lo scopritore non accetti il premio
fissato dal Ministro, il secondo membro della commissione è nominato
dallo scopritore, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi
alla commissione stessa.
50.
Nessun premio spetta allo scopritore che siasi introdotto e abbia ricercato
nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
Decreto
Legislativo del 29 ottobre 1999, n. 490
Art. 85. Ricerca di beni culturali (Legge 1 giugno 1939, n. 1089,art.
43)
1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento
di beni culturali indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a), in qualunque
parte del territorio nazionale, sono riservate allo Stato.
Art. 86. Concessione di ricerca (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt.
45 e 47)
1. Il Ministero può dare in concessione ad enti o privati l'esecuzione
di ricerche e di opere indicate nell'articolo 85 ed emettere a favore
del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono
eseguirsi i lavori.
Art. 87. Scoperta fortuita (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 48)
1. Chiunque scopra fortuitamente beni mobili o immobili indicati nell'articolo
2 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco,
ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione
temporanea di essi, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui
sono stati rinvenuti.
2. Ove si tratti di beni mobili dei quali non si possa altrimenti assicurare
la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverli per meglio garantirne
la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente,
e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e
2 è soggetto ogni detentore dei beni scoperti fortuitamente.
4. Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate
dal Ministero .
Alleghiamo i testi di legge
Il Presidente Roberto Smacchia
Decreto
Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
"Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352"
Legge del 1 giugno 1939, n. 1089 Aggiornamento alla GU 06/01/98 17.
ANTICHITA', BELLE ARTI, MOSTRE D'ARTE E MUSEI A) Norme generali sulla
tutela delle cose di interesse storico ed artistico
Capo I
Disposizioni generali
1. Sono soggette alla presente
legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico,
storico, archeologico o etnografico, compresi: a) le cose che interessano
la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le
cose d'interesse numismatico; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi,
i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe
e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio. Vi sono
pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse
artistico o storico. Non sono soggette alla disciplina della presente
legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad
oltre cinquanta anni.
Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili
che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare,
della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state
riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano
formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero
per la educazione nazionale. La notifica, su richiesta del Ministro,
è trascritta nei registri delle Conservatorie delle ipoteche
ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore
o detentore della cosa a qualsiasi titolo.
3. Il Ministro per l'educazione nazionale notifica in forma amministrativa
ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le
cose indicate all'art. 1 che siano di interesse particolarmente importante.
Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si applicano le
norme di cui al secondo comma dell'articolo precedente. L'elenco delle
cose mobili, delle quali si è notificato l'interesse particolarmente
importante, è conservato presso il Ministero dell'educazione
nazionale e copie dello stesso sono depositate presso le prefetture
del Regno. Chiunque abbia interesse può prendere visione.
4. I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e degli istituti
legalmente riconosciuti devono presentare l'elenco descrittivo delle
cose indicate nell'art. 1 di spettanza degli enti o istituti che essi
rappresentano. I rappresentanti anzidetti hanno altresì l'obbligo
di denunziare le cose non comprese nella prima elencazione e quelle
che in seguito vengano ad aggiungersi per qualsiasi titolo al patrimonio
dell'ente o istituti. Le cose indicate nell'art. 1 restano sottoposte
alle disposizioni della presente legge, anche se non risultino comprese
negli elenchi e nelle dichiarazioni di cui al presente articolo.
5. Il Ministro per l'educazione nazionale,
sentito il Consiglio nazionale della educazione, delle scienze e delle
arti può procedere alla notifica delle collezioni o serie di
oggetti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali,
rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo
essere smembrate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione
nazionale..
6. Sono soggette alla vigilanza del
Ministro per l'educazione nazionale le cose che hanno l'interesse di
cui agli artt. 1, 2 e 5. Le cose immobili e mobili di proprietà
dello Stato le quali hanno l'interesse di cui agli articoli 1, 2 e 5
della presente legge sono sottoposte alla vigilanza del Ministro per
l'educazione nazionale per quanto riguarda la loro conservazione, da
chiunque siano tenute in uso o in consegna.
7. Il Ministro per l'educazione nazionale
vigila perché siano rispettati i diritti di uso e di godimento
che il pubblico abbia acquisito sulle cose soggette alla presente legge.
8. Quando si tratti di cose appartenenti
ad enti ecclesiastici, il Ministro per l'educazione nazionale, nell'esercizio
dei suoi poteri, procederà per quanto riguarda le esigenze del
culto, d'accordo con l'autorità ecclesiastica.
9. I sopraintendenti possono in ogni
tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare
l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia delle cose soggette
alla presente legge. Nei confronti con i privati la presente disposizione
si applica alle sole cose che abbiano formato oggetto di notificazione
ai sensi degli articoli 2, 3 e 5.
10. I provvedimenti adottati dal
Ministro per l'educazione nazionale, sono definitivi. Contro i provvedimenti
delle autorità inferiori è ammesso, entro trenta giorni,
ricorso gerarchico al Ministro per l'educazione nazionale.
CAPO II
Disposizioni per la conservazione, integrità e sicurezza delle
cose.
11. Le cose previste dagli artt. 1 e 2, appartenenti alle province,
ai comuni, agli enti e istituti legalmente riconosciuti, non possono
essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l'autorizzazione
del Ministro per l'educazione nazionale. Le cose medesime non possono
essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere storico
od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione
o integrità. Esse debbono essere fissate al luogo di loro destinazione
nel modo indicato dalla Soprintendenza competente.
12. Le disposizioni di cui al 1°
e 2° comma dell'art. precedente si applicano anche alle cose di proprietà
privata notificate ai sensi degli artt. 2, 3 e 5 della presente legge.
Nel caso in cui il trasporto di cose mobili notificate sia in dipendenza
del cambiamento di dimora del detentore, questi dovrà darne notizia
alla competente Sovraintendenza, la quale potrà prescrivere le
misure che ritenga necessarie perché le cose medesime non subiscano
danno.
13. Chi dispone e chi esegue il distacco
di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti
di edifici, esposti o non alla pubblica vista, deve ottenere l'autorizzazione
dal Ministro per l'educazione nazionale, anche se non sia intervenuta
la notifica del loro interesse.
14. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle
scienze e delle arti, ha facoltà di provvedere direttamente alle
opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento
delle cose indicate negli articoli 1 e 2, appartenenti a provincie,
comuni, enti o istituti, legalmente riconosciuti, e, se trattasi di
cose mobili, di farle anche trasportare e temporaneamente custodire
in pubblici istituti. In caso di urgenza il Ministro può adottare
senz'altro i provvedimenti conservativi di cui al comma precedente.
15. Le disposizioni di cui all'art. precedente si applicano anche alle
cose di proprietà privata, che abbiano formato oggetto di notificazione
ai sensi degli articoli 2, 3 e 5.
16. Il Ministro, sentito il Consiglio
nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ha facoltà
d'imporre, per le cose di cui all'art. 14, le provvidenze necessarie
per assicurarne la conservazione ed impedirne il deterioramento. La
spesa occorrente è a carico dell'ente proprietario. Qualora l'ente
dimostri di non essere in condizione di sostenerla, il Ministro può,
con suo decreto, stabilire che l'onere sia assunto in tutto o in parte
dallo Stato.
17. Nei casi di cui agli artt. 14
e 15 e ultimo comma dell'art. precedente, gli enti e privati in teressati
hanno l'obbligo di rimborsare allo to la spesa sostenuta per la conservazione
della cosa. L'ammontare della spesa è determinato con decreto
del Ministro. Qualora la spesa non sia rimborsata, il Ministro ha facoltà
di acquistare la cosa al prezzo di stima che essa aveva prima delle
riparazioni. Ove il Ministro non ritenga di avvalersi di detta facoltà,
l'ammontare della spesa sarà riscosso con le forme previste per
la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
18. I proprietari, possessori e detentori,
a qualsiasi titolo, delle cose mobili od immobili, contemplate dalla
presente legge, hanno l'obbligo di sottoporre alla competente Soprintendenza
i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al
fine di ottenerne la preventiva approvazione. La disposizione del comma
precedente si applica alle cose di proprietà privata nel solo
caso in cui sia intervenuta la notificazione di cui agli artt. 3 e 5.
In sede di ricorso gerarchico avverso i provvedimenti del Soprintendente,
il Ministro per l'educazione nazionale decide sentito il Consiglio nazionale
dell'educazione, delle scienze e delle arti.
19. Nel caso di assoluta urgenza
possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare
danni notevoli all'opera, purché ne sia data immediata comunicazione
alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati,
nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.
20. Il Soprintendente può
ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli
artt. 18 e 19. La stessa facoltà spetta al Soprintendente per
i lavori relativi alle cose di cui agli artt. 2, 3 e 5, anche quando
non sia per esse intervenuta la notifica. In tal caso la notifica deve
essere fatta dal Ministro non più tardi di 60 giorni dall'ordine
di sospensione. Trascorso tale termine senza che il Ministro abbia provveduto
alla notifica, l'ordine di sospensione si intende revocato.
21. Il Ministro per l'educazione
nazionale ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e
le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrità
delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge,
ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni
di ambiente e di decoro. L'esercizio di tale facoltà è
indipendente dalla applicazione dei regolamenti edilizi o dalla esecuzione
di piani regolatori. Le prescrizioni dettate in base al presente art.
devono essere, su richiesta del Ministro, transcritte nei registri delle
Conservatorie delle ipoteche ed hanno efficacia nei confronti di ogni
successivo proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo,
della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
22. Con disposizione dei competenti
Soprintendenti, sarà vietato il collocamento o l'affissione di
manifesti, cartelli, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità,
che danneggino l'aspetto, il decoro o il pubblico godimento degli immobili
indicati negli artt. 1, 2 e 3.
CAPO III
Disposizioni sulle alienazioni e gli altri modi di trasmissione delle
cose
Sezione I - Delle cose
appartenenti allo Stato o ad altri enti morali.
23. Le cose indicate negli artt.
1 e 2 sono inalienabili quando appartengono allo Stato o ad altro ente
o istituto pubblico.
24. Il Ministro per l'educazione,
sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle
arti, può autorizzare l'alienazione di cose di antichità
e d'arte, di proprietà dello Stato o di altri enti o istituti
pubblici, purché non ne derivi danno alla loro conservazione
e non ne sia menomato il pubblico godimento. Il Ministro può
altresì autorizzare la alienazione di duplicati e, in genere,
di cose di antichità e d'arte che non abbiano interesse per le
collezioni dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.
25. Il Ministro per l'educazione
nazionale, sentito il Consiglio nazionale della educazione, delle scienze
e delle arti, può autorizzare, con le cautele da determinarsi
col regolamento, la permuta di cose d'antichità e d'arte con
altre appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri.
26. Le cose appartenenti ad enti
o istituti legalmente riconosciuti, diversi da quelli indicati nell'art.
23, possono essere alienate, previa autorizzazione del Ministro per
l'educazione nazionale. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale
dell'educazione delle scienze e delle arti può rifiutare l'autorizzazione
qualora ritenga che l'alienazione produca un grave danno al patrimonio
nazionale tutelato dalla presente legge o al pubblico godimento della
cosa.
27. E' vietata l'alienazione delle
collezioni o serie di oggetti, di proprietà di enti o istituti
legalmente riconosciuti, per le quali sia intervenuta la notificazione
di cui all'art. 5. Il Ministro per l'educazione nazionale può
autorizzare l'alienazione, anche parziale, nei casi e modi di cui all'art.
24.
28. Le disposizioni degli artt. 23,
24, 26 e 27 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno
e, in generale, a tutti i negozi giuridici che possono importare alienazioni.
Ove si tratti di alienazione a titolo oneroso è riservato allo
Stato il diritto di prelazione, da esercitarsi nel termine e nei modi
di cui agli articoli 31 e 32. Tale diritto può essere esercitato
anche nel caso in cui la cosa sia, a qualunque titolo, data in pagamento.
29. Quando si proceda per conto dello
Stato o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile,
non si intendono comprese, fra i materiali di risulta che per contratto
siano stati riservati all'imprenditore dei lavori di demolizione, le
cose che abbiano l'interesse di cui all'art. 1 anche se vengano in luce
soltanto per il fatto dell'abbattimento. E' nullo ogni patto contrario.
Sezione II - Delle cose
appartenenti a privati.
30. Il proprietario e chiunque a
qualsiasi titolo detenga una delle cose che abbiano formato oggetto
di notifica a norma degli articoli precedenti è tenuto a denunziare
al Ministro per l'educazione nazionale ogni atto, a titolo oneroso o
gratuito, che ne trasmetta, in tutto o in parte, la proprietà
o la detenzione. Nel caso che la trasmissione avvenga per successione
a causa di morte, l'obbligo della denunzia spetta all'erede.
31. Nel caso di alienazione a titolo
oneroso, il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di
acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.
Qualora la cosa sia alienata con altre per un unico corrispettivo, il
prezzo è determinato d'ufficio dal Ministro. Ove l'alienante
non ritenga di accettare il prezzo determinato dal Ministro, il prezzo
stesso sara stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una
commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro
dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative
sono anticipate dall'alienante. Nel caso in cui il Ministro eserciti
il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore
ha facoltà di recedere dal contratto.
32. Il diritto di prelazione deve
essere esercitato nel termine di mesi due dalla data della denuncia.
In pendenza di detto termine, il contratto rimane condizionato sospensivamente
all'esercizio del diritto di prelazione: all'alienante è vietato
di effettuare la tradizione della cosa. La proprietà passa allo
Stato alla data del provvedimento col quale è esercitata la prelazione.
Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
33. Il diritto di prelazione può
essere esercitato dal Ministro per l'educazione nazionale nei modi indicati
negli articoli precedenti, anche quando la cosa sia a qualunque titolo
data in pagamento.
34. Il Ministro per l'educazione
nazionale, sentito il Consiglio nazionale, della educazione, delle scienze
e delle arti, può vietare l'alienazione delle collezioni e serie
di oggetti di proprietà privata, notificate ai sensi dell'art.
5, quando ne derivi danno, alla loro conservazione o ne sia menomato
il pubblico godimento. In caso di alienazione, totale o parziale, è
riservato allo Stato il diritto di prelazione, da esercitarsi nei termini
e modi di cui agli artt. 31 e 32. Tale diritto può essere esercitato
anche nel caso in cui la collezione o serie, in tutto o in parte, sia
a qualunque titolo data in pagamento.
CAPO IV
Disposizioni sulla esportazione ed importazione
Sezione I - Esportazione.
35. E' vietata nei casi in cui costituisca danno per il patrimonio storico
e culturale nazionale, l'esportazione dal territorio della Repubblica
delle cose di cui all'articolo 1 della presente legge ed al decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che, o considerate
in se stesse o in relazione al contesto storico-culturale di cui fanno
parte, presentano interesse artistico, storico archeologico, etnografico,
bibliografico, documentale o archivistico, a motivato giudizio dei competenti
uffici di esportazione delle soprintendenze alle antichità e
belle arti, nonché delle soprintendenze ai beni librari e delle
soprintendenze archivistiche. Nella valutazione da compiere ai sensi
del precedente comma i competenti uffici si attengono ad indirizzi di
carattere generale stabiliti rispettivamente dalla Direzione generale
delle antichità e belle arti dalla Direzione generale delle accademie
e biblioteche e per la diffusione della cultura del Ministero della
pubblica istruzione e della Direzione generale degli archivi di Stato
del Ministero dell'interno. Non possono comunque essere oggetto di esportazione
le cose considerate dal presente articolo se non siano state preventivamente
inventariate presso le competenti soprintendenze.
36. Chiunque intenda esportare dal
Regno cose di cui all'art. 1 deve ottenere licenza. A tale scopo deve
fare denunzia e presentare all'ufficio di esportazione le cose che intende
esportare, dichiarando per ciascuna di esse il valore venale. Le contestazioni
tra l'esportatore e l'ufficio di esportazione sul pregio della cosa
sono decise dal Ministro per l'educazione nazionale sentito il Consiglio
nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.
37. Salvo quanto è stabilito
dalle leggi doganali e valutarie, la esportazione verso i Paesi non
appartenenti alla Comunità economica europea è soggetta
all'imposta progressiva sul valore della cosa, secondo la tabella seguente:
fino a lire 1.000.000: otto per cento; da lire 1.000.001 a lire 6.000.000:
quindici per cento; da lire 6.000.001 a lire 21.000.000: venticinque
per cento; oltre lire 21.000.000; trenta per cento. Le stesse disposizioni
si applicano alle cose di interesse bibliografico di cui agli articoli
128 e 131 del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913,
n. 363, nonché a quelle di interesse documentale e archivistico.
38. Il Ministro per l'educazione
nazionale, di concerto con quello per gli scambi e le valute, può,
di volta in volta, prescrivere che la tassa di esportazione di cui al
precedente articolo venga pagata in una determinata valuta estera.
39. Entro il termine di novanta giorni
dalla denuncia, il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà
di acquistare per il valore dichiarato nella denuncia stessa, le cose
che presentino interesse per il patrimonio tutelato dalla presente legge.
Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al precedente comma,
nei confronti dei beni per i quali viene richiesta licenza di esportazione
verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea il
prezzo di acquisto è proposto dal Ministro stesso. Ove l'esportatore
ritenga di non accettare il prezzo offerto dal Ministro e non rinunzi
alla esportazione, il prezzo stesso sarà stabilito secondo le
modalità di cui all'art. 37.
40. Le disposizioni dei precedenti
articoli della presente sezione si applicano anche nei casi di esportazione
temporanea. La licenza di esportazione temporanea è concessa
per un periodo di tempo determinato e puo essere prorogata dal Ministro
su richiesta dell'interessato. La tassa di esportazione è riscossa
a titolo cauzionale. Essa è incamerata ove gli oggetti ammessi
alla temporanea esportazione non siano reimportati nel termine stabilito.
41. Il Ministro per l'educazione
nazionale, di concerto con quello per le finanze, può concedere
l'esportazione temporanea in franchigia di oggetti indicati nell'art.
1, destinati a mostre o esposizioni d'arte all'estero oppure all'arredamento
delle regie sedi diplomatiche o consolari. Può inoltre concedere
l'esportazione temporanea in franchigia agli agenti diplomatici e consolari
che si rechino all'estero per servizio per gli oggetti di cui all'art.
1 costituenti il mobilio privato.
Sezione II - Importazione
temporanea.
42. Le cose indicate nell'art. 1, che siano importate dall'estero, non
sono soggette alla tassa di esportazione qualora la loro importazione
sia temporanea, risulti da certificato dell'ufficio di esportazione
e la riesportazione avvenga nel termine di anni cinque. Detto termine
sarà prorogato di cinque anni su richiesta dell'interessato.
CAPO V
Disciplina dei ritrovamenti e delle scoperte.
43. Il Ministro per l'educazione
nazionale ha facoltà di eseguire ricerche archeologiche o, in
genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualungue
parte del territorio del Regno. A tale scopo può, con suo decreto,
ordinare l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.
Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni
subiti, che, in caso di disaccordo, è determinato con le norme
stabilite dagli artt. 65 e seguenti della L. 25 giugno 1865, n. 2359.
Invece dell'indennizzo, il Ministro può rilasciare al proprietario,
che ne faccia richiesta, le cose ritrovate, o parte di esse, quando
non interessino le collezioni dello Stato.
44. Le cose ritrovate appartengono
allo Stato. Al proprietario dell'immobile sarà corrisposta dal
Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate,
un premio, che in ogni caso non può superare il quarto del valore
delle cose stesse. In caso di disaccordo, il premio è determinato
insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta
di tre membri danominarsi uno dal Ministro, l'altro dal proprietario
ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate
dal proprietario.
45. Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale
dell'educazione, delle sciene e delle arti, può fare concessione
a enti o privati di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere
per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte del
territorio del Regno, e, a tale scopo, autorizzare, con suo decreto,
l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori. Il concessionario
deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di concessione, tutte
le altre che l'Amministrazione ritenga di prescrivere. In caso di inosservanza,
la concessione è revocata. La concessione può altresì
essere revocata quando il Ministro intenda sostituirsi nell'esecuzione
o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato
le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo
è fissato dal Ministro. Ove il concessionario non ritenga di
accettare la determinazione delle spese fatte dal Ministro, le spese
stesse saranno determinate insindacabilmente e in modo irrevocabile
da una commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal Ministro,
l'altro dal concessionario ed il terzo dal presidente del tribunale.
Le spese relative sono anticipate dal proprietario.
46. Nel caso di cui all'articolo
precedente, le cose ritrovate appartengono allo Stato. Al proprietario
dell'immobile è corrisposto dal Ministro in denaro o mediante
rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso
non può superare il quarto del valore delle cose stesse. Eguale
premio spetta al concessionario, salvo quanto possa essere stato stabilito
fra concessionario e proprietario dell'immobile. In caso di non accettazione
del premio fissato dal Ministro, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 44, terzo comma. Quando solo il concessionario non accetti
il premio fissato dal Ministro, il secondo membro della commissione
è nominato dal concessionario, il quale deve anticipare le spese
del giudizio innanzi alla commissione stessa.
47. Chiunque intenda eseguire su
immobile proprio ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento
di cose di cui all'art. 1 deve ottenere autorizzazione dal Ministro
per l'educazione nazionale. Si applicano in questo caso le disposizioni
di cui all'art. 45 per quanto riguarda la osservanza delle norme imposte
per i lavori, la revoca dell'autorizzazione ed il rimborso delle spese
occorse per le opere eseguite. Le cose ritrovate appartengono allo Stato.
Al proprietario è corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante
rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso
non può superare la metà del valore delle cose stesse.
In caso di disaccordo, si applicano le disposizioni del terzo comma
dell'art. 44.
48. Chiunque scopra fortuitamente
cose mobili o immobili di cui all'art. 1 deve farne immediata denuncia
all'autorità competente e provvedere alla conservazione temporanea
di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state
rinvenute. Ove si tratti di cose mobili di cui non si possa altrimenti
assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle
per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita
della autorità competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio
della forza pubblica. Agli stessi obblighi è soggetto ogni detentore
delle cose scoperte fortuitamente. Le eventuali spese sostenute per
la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministro per la educazione
nazionale.
49. Le cose scoperte fortuitamente
appartengono allo Stato. Allo scopritore è corrisposto dal Ministro,
in denaro o mediante rilascio in una parte delle cose scoperte, un premio
che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle
cose stesse. Eguale premio spetta al proprietario della cosa in cui
avvenne la scoperta. In caso di non accettazione del premio fissato
dal Ministro, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art.
44. Quando solo lo scopritore non accetti il premio fissato dal Ministro,
il secondo membro della commissione è nominato dallo scopritore,
il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla commissione
stessa.
50. Nessun premio spetta allo scopritore
che siasi introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso
del proprietario o del possessore.
CAPO VI
Disciplina delle riproduzioni e del godimento pubblico
51. E' vietato di trarre
calchi dagli originali di cose indicate nell'art. 1 di proprietà
dello Stato o di altro ente o istituto pubblico. Il Ministro per l'educazione
nazionale sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze
e delle arti, può autorizzare la esecuzione di calchi qualora
le condizioni dell'originale lo consentono.
52. Il pubblico è ammesso
alla visita delle cose indicate nell'art. 1 di proprietà dello
Stato o di altro ente o legalmente riconosciuto, secondo le norme che
saranno stabilite nel regolamento.
53. Il Ministro per l'educazione nazionale
può fare obbligo ai privati proprietari di cose immobili di eccezionale
interesse, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui agli
articoli 2 e 3, e di collezioni o serie notificate a' sensi dell'art.
5, di ammettere e visitare per scopi culturali le cose, le collezioni
e le serie stesse, con le modalità da stabilirsi caso per caso,
inteso il proprietario.
CAPO VII
Disciplina delle espropriazioni.
54. Le cose, mobili o immobili,
soggette alla presente legge, possono essere espropriate dal Ministro
per l'educazione nazionale per ragioni di pubblica utilità, quando
l'espropriazione stessa risponda ad un importante interesse in relazione
alla conservazione o incremento del patrimonio nazionale tutelato dalla
presente legge. Il Ministro per l'educazione nazionale può autorizzare
l'espropriazione a favore delle province, dei comuni o di altro ente
o istituto legalmente riconosciuti.
55. Possono essere espropriate per
causa di pubblica utilità aree ed edifici quando il Ministro
per l'educazione nazionale ravvisi ciò necessario per isolare
o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne
o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne
l'accesso.
56. Il Ministro per l'educazione
nazionale può procedere alla espropriazione di immobili al fine
di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento
di cose di cui all'art. 1.
57. Nei casi di cui al presente capo,
la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto
del Ministro per l'educazione nazionale.
CAPO VIII
Sanzioni
58. I rappresentanti delle province, dei
comuni, degli enti ed istituti legalmente riconosciuti, che entro il
termine prescritto dal Ministro non presentino senza giustificato motivo
l'elenco di cui all'art. 4 o presentino una denuncia inesatta, sono
puniti con la sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 6.000.000,
senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale. Indipendentemente
dall'azione penale, il Ministro può disporre la compilazione
dell'elenco a spese degli inadempienti. La nota delle spese è
resa esecutoria con provvedimento del Ministro e rimessa, a mezzo dell'Intendenza
di finanza, all'esattore delle imposte che provvede alla riscossione
con le forme e la procedura privilegiata stabilite per l'esazione delle
imposte dirette.
59. Chiunque trasgredisce le disposizioni
contenute negli articoli 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21 della presente
legge è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda
da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 (8/b). Il trasgressore è
tenuto inoltre ad eseguire quei lavori che il Ministro per la educazione
nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze
e delle arti, riterrà di prescrivergli per riparare ai danni
da lui prodotti alla cosa. Quando la riduzione della cosa in pristino
non sia possibile, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo
Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione
di valore subita dalla cosa per effetto della trasgressione. Ove il
trasgressore non accetti la determinazione della somma fatta dal Ministro,
la somma stessa è stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile
da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro,
l'altro dal trasgressore ed il terzo dal presidente del tribunale. Le
spese relative sono anticipate dal trasgressore.
60. Chiunque, contro il divieto del
Soprintendente, proceda al collocamento o all'affissione di manifesti,
di cartelli, pitture, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità,
è punito con la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire
5.000.000 . Indipendentemente dall'azione penale, il Soprintendente
può disporre la rimozione d'ufficio dei sopraindicati mezzi di
pubblicità chiedendo all'uopo, ove occorra, l'ausilio della forza
pubblica. Le spese sono a carico del trasgressore.
61. Le alienazioni, le convenzioni
e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti
dalla presente legge o senza l'osservanza delle condizioni e modalità
da esse prescritte, sono nulli di pieno diritto. Resta sempre salva
la facoltà del Ministro per l'educazione nazionale di esercitare
il diritto di prelazione a norma degli artt. 31 e 32 .
62. I rappresentanti delle province,
dei comuni, degli enti e istituti legalmente riconosciuti, che, in violazione
delle disposizioni della presente legge, alienino cose di antichità
e d'arte, sono puniti con la reclusione fino ad un anno e la multa da
lire 3.000.000 a lire 150.000.000.
63. Chiunque ometta la denuncia prevista
dall'art. 30 e chiunque contravvenga alla disposizione contenuta nel
secondo comma dell'articolo 32 è punito con la reclusione fino
ad un anno e la multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000. La stessa
pena si applica a chiunque trasgredisca il divieto di cui all'art. 34.
64. Senza pregiudizio di quanto è
disposto con l'art. 66, se per effetto della violazione degli artt.
4, 23, 27, 28, 29 e 30 la cosa non si può più rintracciare
o risulti esportata dal Regno, il trasgressore è tenuto a corrispondere
allo Stato una somma pari al valore della cosa. Il Ministro per l'educazione
nazionale, in caso di violazione dell'art. 4, può disporre che
la somma sia devoluta all'ente o istituto cui la cosa apparteneva. Ove
la violazione sia imputabile a più persone, queste sono tenute
in solido al pagamento della somma. Nel caso in cui il trasgressore
non accetti la determinazione della somma fatta dal Ministro, la somma
stessa è stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da
una commissione da nominare ai sensi dell'art. 59.
65. Se la cosa, temporaneamente esportata
a' sensi degli artt. 40 e 41, non viene reimportata nel termine prescritto,
il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma
pari al valore della cosa determinato in occasione della esportazione.
La presente disposizione non si applica nei casi di mancata reimportazione
per motivi di dimostrata forza maggiore e nel caso in cui il Ministro,
a richiesta dell'interessato, conceda la trasformazione temporanea in
definitiva, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.
66. E' punita con la reclusione da
uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 9.000.000 (9/c)
l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente
legge e successive modificazioni: a) quando la cosa non sia presentata
alla dogana; b) quando la cosa sia presentata con dichiarazione falsa
o dolosamente equivoca, ovvero venga nascosta o frammista ad altri oggetti
per sottrarla alla licenza di esportazione e al pagamento della tassa
relativa (10/a). La cosa è confiscata. La confisca ha luogo in
conformità delle norme della legge doganale relativa alle cose
oggetto di contrabbando. Quando si tratti di cose di proprietà
di enti o istituti legalmente riconosciuti, il Ministro per l'educazione
nazionale può disporre che le cose stesse siano attribuite all'ente
o istituto che ne era proprietario. Ove non sia possibile recuperare
la cosa, sono applicabili le disposizioni dell'art. 64.
67. Chiunque s'impossessa di cose
di antichità e d'arte, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito
a ricerche od opere in genere, è punito ai sensi dell'art. 624
del codice penale. Quando il reato sia commesso da coloro ai quali venne
fatta la concessione o data l'autorizzazione di cui agli artt. 45 e
47, ovvero sia commesso su cose mobili di cui all'articolo 1, di proprietà
pubblica o oggetto di notifica, da parte di persona diversa dal proprietario,
sono applicabili le disposizioni dell'art. 625 del codice penale.
68. Senza pregiudizio di quanto è
disposto nell'articolo precedente, chiunque trasgredisca le disposizioni
degli artt. 45, 47 e 48 è punito con l'arresto fino a un anno
e l'ammenda da lire 600.000 a lire 6.000.000. Ove la trasgressione produca
un danno in tutto o in parte irreparabile, si applica la disposizione
dell'art. 59.
69. Chiunque contravviene alle disposizioni
di cui all'art. 51 è punito con la sanzione amministrativa fino
a lire 6.000.000.
70. Salvo che non sia prevista una pena più grave, chiunque trasgredisce
ad un ordine, dato dal Ministro per l'educazione nazionale, in conformità
della presente legge, è punito con le pene di cui all'art. 650
del codice penale.
Disposizioni transitorie.
71. Il Ministro per l'educazione
nazionale nel termine che verrà stabilito nel regolamento per
l'esecuzione della presente legge, rinnoverà le notifiche per
gli immobili di cui agli artt. 2 e 3. Frattanto continueranno ad aver
vigore, agli effetti stabiliti dalla presente legge, le notifiche precedentemente
fatte a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364, e relativo regolamento
e della legge 11 giugno 1922, n. 778. Per quanto riguarda le cose mobili
di proprietà privata il Ministro provvederà, nel termine
che sarà indicato nel regolamento per l'esecuzione della presente
legge, alla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 3 ed al suo deposito
presso le regie prefetture. Conserveranno frattanto efficacia le notifiche
di importante interesse fatte per tali cose.
72. Nulla è innovato per quanto
riguarda le raccolte artistiche ex-fidecommissarie, regolate con L.
28 giugno 1871, n. 286, L. 8 luglio 1883, n. 1461, R.D. 23 novembre
1891, n. 653, e L. 7 febbraio 1892, n. 31, nonché le bellezze
naturali panoramiche regolate con L. 11 giugno 1922, n. 778.
73. Fino a quando non entrerà
in vigore il regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente
legge, varranno, in quanto siano applicabili, le norme del Regolamento
approvato con R.D. 30 gennaio 1913, n. 363.