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Concordato preventivo
Manovra economica 2004
dl 30/09/03 n.269 conv. L. 24/11/2003 n.326
e legge finanziaria 2004 maxi emendamento
Il Concordato
preventivo biennale è
introdotto per il periodo di imposta in corso al 1/01/2003 e per
quello successivo e riguarda: gli imprenditori, gli artisti e i
professionisti.
Il concordato comporta:
a La determinazione agevolata delle imposte sul
reddito e, in alcuni casi, dei contributi. Per i periodi di imposta
oggetto del concordato (2003 e 2004):
- sul reddito che eccede il reddito del 2001 l’imposta è
pari al 23% (33% per le società di capitali e per i soggetti
con redditi superiori a 100.000 Euro).
- sul reddito che eccede quello minimo non sono dovuti contributi
previdenziali.
b La sospensione dell’emissione dello scontrino
e della ricevuta fiscale. La sospensione dello scontrino opera dopo
la domanda di ammissione al concordato preventivo. L’iva viene
comunque calcolata normalmente.
c La limitazione del potere di accertamento infatti
non sono
possibili accertamenti per il 2003 e il 2004:
-
sulla base di presunzioni semplici
- sulla base di determinate irregolarità formali
- sulla base di alcune infedeltà della dichiarazione IVA
- qualora il maggior reddito accertabile sia inferiore o pari al
50% di quello dichiarato
Ricavi e redditi minimi da dichiarare ai fini del concordato preventivo:
1° periodo di imposta (2003):
- i ricavi devono essere incrementati del 8% rispetto
al 2001.
- il reddito deve essere aumentato del 7% ripetto al 2001, minimo
1.000 Euro, anche con adeguamento.
2° periodo di imposta (2004):
- i ricavi devono essere aumentati del 5% rispetto ai ricavi
minimi concordati per il 2003
- il reddito deve essere aumentato del 3,5% rispetto al reddito
minimo concordato per il 2003, minimo 1.000 Euro, anche
con adeguamento; l'adeguamento dei ricavi-compensi è consentito
solo se la soglia del 4,5% è raggiunta con un incremento
non superiore al 10% dei ricavi-compensi annotati
sulle scritture contabili con una sanzione del 5% delle
imposte correlate alla differenza.
Ai
fini Iva sull'adeguamento si applica l'aliquota media.
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Se i ricavi del 2001 sono inferiori agli studi/parametri,
l’adesione al concordato preventivo è subordinata all’adeguamento
agli stessi (senza sanzioni) da effettuarsi prima della presentazione
della domanda di adeguamento.
Si tiene inoltre conto degli accertamenti definitivi anche per adesione
e delle integrazioni per condono. Non si tiene conto delle dichiarazioni
integrative (art. 2 dpr 332/98) che abbiano comportato una riduzione
del reddito.
Il contribuente
che non raggiunge i redditi e i ricavi minimi lo comunica in dichiarazione
dei redditi di conseguenza:
- decade dai benefici previsti
- l’ufficio emette accertamento parziale sulla base dei ricavi
minimi (salve le ipotesi di accadimenti straordinari e imprevedibili
e quindi salvo accertamento con adesione)
- l’obbligo dello scontrino riprende dal periodo di
imposta successivo a quello in cui non sono state soddisfatte le
condizioni.
Sanzioni
per omesso rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale (naturalmente
per chi non aderisce al concordato): In caso di 3 distinte violazioni
compiute in giorni diversi nell'arco di 5 anni la Direz. reg. dell'Agenzia
delle Entrate dispone la sospensione dell'esercizio dell'attività
per un periodo da 15 giorni a due mesi; il provvedimento è
immediatamente esecutivo. La sospensione non si applica se i corrispettivi
non documentati sono complessivamente inferiori a 50 Euro. Il decreto
non ha efficacia retroattiva.
Viene eliminata
la sanzione a carico del destinatario (cliente) per omessa esibizione
dello scontrino fiscale.
Non sono ammessi
al concordato:
- chi non era in attività al 31/12/2000
- chi ha dichiarato ricavi maggiori a 5.164.569
Euro nel 2001.
- chi ha determinato forfettariamente il reddito nel 2001 o nel
2003
- chi non rispetta i ricavi e redditi minimi nei due periodi di
imposta.
L’adesione
si esprime con comunicazione tra il 01/01/2004 e il 16/03/2004.
* * *
ARTICOLO 6 Legge finanziaria 2003
È
istituito il concordato triennale preventivo.
Al
concordato possono accedere i contribuenti titolari di reddito
di impresa e di lavoro autonomo
soggetti all'irpef, nonché all'irap
che hanno realizzato, nel periodo di imposta che precede quello
in corso alla data della definizione del concordato, ricavi o compensi,
non superiori a 5 milioni di euro.
Il concordato
ha per oggetto la definizione per tre anni della base imponibile
delle imposte di cui sopra.
Gli eventuali maggiori imponibili, rispetto a quelli oggetto del
concordato, non sono soggetti a imposta
e quest'ultima non è ridotta per gli imponibili eventualmente minori.
Con regolamento
del Min. Economia e Finanze da emanare ex art. 17, c. 3, L. 23/8/88,
n. 400, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei
cui riguardi progressivamente si applicano le disposizioni, a decorrere
dalle date stabilite con il medesimo regolamento e sono emanate
le relative norme di attuazione.
Manovra
economica 2004
Finanziaria
2003
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