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Concordato preventivo

Manovra economica 2004
dl 30/09/03 n.269 conv. L. 24/11/2003 n.326
e legge finanziaria 2004 maxi emendamento

Il Concordato preventivo biennale è introdotto per il periodo di imposta in corso al 1/01/2003 e per quello successivo e riguarda: gli imprenditori, gli artisti e i professionisti.
Il concordato comporta:
a La determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in alcuni casi, dei contributi. Per i periodi di imposta oggetto del concordato (2003 e 2004):
- sul reddito che eccede il reddito del 2001 l’imposta è pari al 23% (33% per le società di capitali e per i soggetti con redditi superiori a 100.000 Euro).
- sul reddito che eccede quello minimo non sono dovuti contributi previdenziali.
b La sospensione dell’emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale. La sospensione dello scontrino opera dopo la domanda di ammissione al concordato preventivo. L’iva viene comunque calcolata normalmente.
c La limitazione del potere di accertamento infatti
non sono possibili accertamenti per il 2003 e il 2004:
-
sulla base di presunzioni semplici
- sulla base di determinate irregolarità formali
- sulla base di alcune infedeltà della dichiarazione IVA
- qualora il maggior reddito accertabile sia inferiore o pari al 50% di quello dichiarato


Ricavi e redditi minimi da dichiarare ai fini del concordato preventivo:
1° periodo di imposta (2003):
- i ricavi devono essere incrementati del 8% rispetto al 2001.
- il reddito deve essere aumentato del 7% ripetto al 2001, minimo 1.000 Euro, anche con adeguamento.
2° periodo di imposta (2004):
- i ricavi devono essere aumentati del 5% rispetto ai ricavi minimi concordati per il 2003
- il reddito deve essere aumentato del 3,5% rispetto al reddito minimo concordato per il 2003, minimo 1.000 Euro, anche con adeguamento; l'adeguamento dei ricavi-compensi è consentito solo se la soglia del 4,5% è raggiunta con un incremento non superiore al 10% dei ricavi-compensi annotati sulle scritture contabili con una sanzione del 5% delle imposte correlate alla differenza.

Ai fini Iva sull'adeguamento si applica l'aliquota media.
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Se i ricavi del 2001 sono inferiori agli studi/parametri, l’adesione al concordato preventivo è subordinata all’adeguamento agli stessi (senza sanzioni) da effettuarsi prima della presentazione della domanda di adeguamento.

Si tiene inoltre conto degli accertamenti definitivi anche per adesione e delle integrazioni per condono. Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative (art. 2 dpr 332/98) che abbiano comportato una riduzione del reddito.

Il contribuente che non raggiunge i redditi e i ricavi minimi lo comunica in dichiarazione dei redditi di conseguenza:
- decade dai benefici previsti
- l’ufficio emette accertamento parziale sulla base dei ricavi minimi (salve le ipotesi di accadimenti straordinari e imprevedibili e quindi salvo accertamento con adesione)
- l’obbligo dello scontrino riprende dal periodo di imposta successivo a quello in cui non sono state soddisfatte le condizioni.

Sanzioni per omesso rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale (naturalmente per chi non aderisce al concordato): In caso di 3 distinte violazioni compiute in giorni diversi nell'arco di 5 anni la Direz. reg. dell'Agenzia delle Entrate dispone la sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo da 15 giorni a due mesi; il provvedimento è immediatamente esecutivo. La sospensione non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50 Euro. Il decreto non ha efficacia retroattiva.

 

Viene eliminata la sanzione a carico del destinatario (cliente) per omessa esibizione dello scontrino fiscale.

Non sono ammessi al concordato:
- chi non era in attività al 31/12/2000
- chi ha dichiarato ricavi maggiori a 5.164.569 Euro nel 2001.
- chi ha determinato forfettariamente il reddito nel 2001 o nel 2003
- chi non rispetta i ricavi e redditi minimi nei due periodi di imposta.

L’adesione si esprime con comunicazione tra il 01/01/2004 e il 16/03/2004.

* * *
ARTICOLO 6 Legge finanziaria 2003
È istituito il concordato triennale preventivo.
Al concordato possono accedere i contribuenti titolari di reddito
di impresa e di lavoro autonomo
soggetti all'irpef, nonché all'irap
che hanno realizzato, nel periodo di imposta che precede quello in corso alla data della definizione del concordato, ricavi o compensi, non superiori a 5 milioni di euro.
Il concordato ha per oggetto la definizione per tre anni della base imponibile delle imposte di cui sopra.
Gli eventuali maggiori imponibili, rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti a imposta
e quest'ultima non è ridotta per gli imponibili eventualmente minori.
Con regolamento del Min. Economia e Finanze da emanare ex art. 17, c. 3, L. 23/8/88, n. 400, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente si applicano le disposizioni, a decorrere dalle date stabilite con il medesimo regolamento e sono emanate le relative norme di attuazione.

Manovra economica 2004

Finanziaria 2003

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