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FINANZIARIA 2002
regolarizzazione del lavoro nero sommerso
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Rivalutazione beni impresa
- Estromissione beni impresa
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Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società
semplice
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Riserve e fondi in sospensione di imposta
- Rideterminazione dei valori di acquisto
di partecipazioni non negoziate
- Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili
e con destinazione agricola
- Regolarizzazione sommerso
- Soppressione dell'INVIM
- Altre disposizioni
La rivalutazione dei
beni di impresa può essere eseguita anche con riferimento
a beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro
il 31/12/2000, nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo,
per il quale il termine di approvazione scade dopo l’entrata in
vigore della presente legge. Il maggiore valore attribuito con la
rivalutazione è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi
e Irap dal 2° esercizio successivo a quello con riferimento al quale
è stata eseguita. Le società di capitali computano
l’importo dell’imposta sostitutiva liquidata nell’ammontare delle
imposte di cui all’art. 105, c. 2 e 3, dpr 917/86, (attribuzione
del credito di imposta ai soci sugli utili distribuiti).
Estromissione di beni
immobili dall’impresa: L’imprenditore individuale che al 30/11/2001
usa beni immobili strumentali può optare, entro il 30/4/2002,
per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con
effetto dal periodo di imposta in corso al 10/1/2002, con il pagamento
di una imposta sostitutiva dell’Irpef, Irap, iva, pari al 10% della
differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore
fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è
soggetta all’iva, l’imposta sostitutiva è aumentata di un
importo pari al 30% dell’iva applicabile al valore normale con l’aliquota
propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello
risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle
singole leggi di imposta alle rendite catastali. L’imprenditore
deve versare il 40% dell’imposta sostitutiva entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta
in corso alla data del 10/1/2001 e la restante parte in 2 rate di
pari importo entro il 16/12/2002 e il 16/3/2003. Sulle rate sono
dovuti interessi nella misura del 3% annuo
Assegnazione agevolata
di beni ai soci e trasformazione in società semplice
L’art. 29 L. 27/12/97, n. 449 si applica anche alle assegnazioni
poste in essere e alle trasformazioni effettuate entro il 30/11/2002.
Tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci al 30/9/2001,
o devono essere iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento
avente data certa anteriore al 10/10/2001. Le disposizioni si applicano
anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci. Per le partecipazioni
non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio
netto deve risultare da relazione giurata di stima, (art. 64 cpc)
redatta da dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali,
revisori contabili. Il valore periziato è riferito all’intero
patrimonio sociale esistente a una data compresa nei 30 giorni che
precedono quella dell’assegnazione o della cessione. Le società
devono versare il 40% dell’imposta sostitutiva entro il 16/11/2002
e la restante parte in quote di pari importo entro il 16/2/2003
e il 16/5/2003.
Riserve e fondi in
sospensione di imposta: Le riserve e i fondi in sospensione
di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2001
possono essere soggetti a imposta sostitutiva irpeg-irpef del 19%.
L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei
redditi relativa all’esercizio di cui sopra ed è versata
in 3 rate annuali, entro il versamento del saldo Irpeg-irpef dell’esercizio
di cui sopra e dei 2 successivi, rispettivamente nella misura del
45%, del 35% e del 20%. Sulla II e III rata dovuti gli interessi
del 3% annuo. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all’imposta
non formano il reddito imponibile dell’impresa però generano
un credito di imposta limitato; a tal fine si considera come provento
non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 % di detto
reddito. L’imposta sostitutiva è indeducibile e può
essere imputata alle riserve o altri fondi del bilancio. Se l’imposta
sostitutiva è imputata al capitale sociale, la corrispondente
riduzione è operata, anche in deroga all’art. 2365 cc, con
le modalità di cui all’art. 2445 cc, 2° c. L’ammontare delle
riserve assoggettate, la denominazione di bilancio, gli eventuali
utilizzi, devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
Regolarizzazione
sommerso: ulteriori modifiche Termine per la regolarizzazione:
30 giugno 2002. Gli imprenditori
che si impegnano nel programma di emersione e incrementano il reddito
imponibile dichiarato rispetto a quello relativo al periodo d’imposta
precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo
del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, all’applicazione
sull’incremento stesso di un’imposta sostitutiva Irpef e Irpeg,
con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta
in ragione del 10% per il I periodo d’imposta, del 15% per il II
e del 20% per il III. L’Irap non è dovuta fino a concorrenza
dell’incremento del reddito imponibile dichiarato.
La contribuzione e l’imposta
sostitutiva dovute per il I periodo d’imposta sono versate in una
soluzione, entro il 30/06/2002 o in 24 rate mensili, maggiorate
degli interessi legali.
Per il periodo d’imposta in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano
le sanzioni previste ai fini dell’Iva per le violazioni concernenti
gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di
inizio attività, e non sono dovuti interessi a condizione
che il versamento dell’imposta sia effettuato entro il termine previsto
per il versamento dovuto in base alla dichiarazione annuale dell’Iva.
Per il medesimo periodo non si applicano le sanzioni previste per
le analoghe violazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap
né quelle previste per l’omessa effettuazione delle ritenute
e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione
della dichiarazione di emersione.
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Codice
tributo
Sez. Erario
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Causale
del versamento
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1802
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Imp.
sostitutiva irpef-irpeg-irap per la regolarizzazione lavoro
sommerso Art. 1 c.2 lett.a) L. 18/10/2001
n.383 |
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1803
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Imp.
sost. Irpef dovuta dai datori di lavoro per la regolarizzazione
dei loro redditi di lavoro emersi Art.
1 c.2 lett.b) L. 18/10/2001 n.383 |
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1804
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Imp.
sost. Irpef, irpeg, Irap, Iva e contrib.prev. e INAILper la
regolarizzaz. del lavoro sommerso dovuta dai datori di lavoro
per la definizione degli anni pregressi Art.
1 c.3 L. 18/10/2001 n.383 |
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1805
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Contribuzione
sostitutivadei debiti fiscali eprevidenziali dovuta dai lavoratori
per l'emersione del lavoro irregolare prestato in anni pregressi
Art. 1 c.4 L. 18/10/2001 n.383 |
Ulteriori effetti di precedenti
disposizioni fiscali
Soppressione dell’Invim:
L’Invim non è dovuta per i presupposti che si verificano
a decorrere dal 10/01/2002. Per gli immobili assoggettati all’invim
straordinaria è escluso l’obbligo della dichiarazione se
il valore finale al 31/10/91 è stato dichiarato in misura
non inferiore a quella che risultava applicando all’ammontare della
rendita catastale i moltiplicatori previsti dal dl 299/91, e se
non è dovuta imposta.
Detrazioni per carichi
di famiglia Per ogni figlio e per ogni altro familiare (art.
433 cc) che conviva con il contribuente, spettano complessivamente
L. 516.000 per il 2001 e 285,08 euro dal 10/1/2002 da ripartire
tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all’effettivo
onere sostenuto da ciascuno; l’importo è aumentato di L.
240.000 per ogni figlio di età inferiore a 3 anni. Per il
2001 l’importo di L. 516.000 è aumentato a L. 552.000, o
a L. 616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi
al 1°, se il reddito complessivo non supera L. 100.000.000. Dal
10/01/2002 l’importo di 285,08 euro è aumentato a 303,68
euro, o a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai figli
successivi al 1° se il reddito complessivo non supera 51.645,69
euro. Dal 2002 la detrazione è stabilita n 516,46 euro per
ogni figlio a carico, nei seguenti casi:
- reddito complessivo < 36.151,98
euro con 1 figli a carico;
- reddito complessivo < 41.316,55
euro con 2 figli a carico;
- reddito complessivo < 46.481,12
euro con 3 figli a carico;
- con almeno 4 figli a carico.
Per ogni figlio portatore di
handicap (art.3 L.104/92) la detrazione è aumentata a 774,69
euro.
Sono detraibili
le spese sostenute per i servizi di interpretariato dei soggetti
riconosciuti sordomuti
Proroga detrazione
36%: La detrazione fiscale
compete per le spese sostenute nell’anno 2002, per una quota pari
al 36%, da ripartire in 10 quote annuali costanti. Se gli interventi
realizzati nel 2002 proseguono interventi iniziati dopo il 10/1/98,
per il computo del limite massimo, si tiene conto anche delle spese
sostenute negli stessi anni. L’incentivo si applica anche nel caso
di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31/12/2002
da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative
edilizie, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile
entro il 30/06/2003: la detrazione spetta al successivo acquirente
delle unità irnmobiliari, in ragione deI 36% del valore degli
interventi eseguiti, che si assume pari al 25% del prezzo dell’unità
immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita ed entro
l’importo massimo.
Aliquota Irap in
agricoltura: è applicata nella misura dell’ 1,9%
Proroga IVA 10%
su manutenzionie edilizie Viene prorogata al 31/12/2002 l’applicazione
dell’IVA al 10% sulle manutenzioni edilizie.
Iva autovetture
E’ prorogata al 31/12/2002 l’indetraibilità iva sulle autovetture:
salvo il 10% su acquisto.
Iva Agricola
Il regime speciale iva per il settore agricolo è prorogato
al 31/12/2002.
Aggiornamento tariffe
d’estimo: Con DM Economia e delle Finanze sono stabilite le
nuove tariffe d’estimo. Glii uffici finanziari provvedono all’inserimento
negli atti catastali delle nuove rendite entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore delle nuove tariffe.
Adeguamento agli
studi di settore: Per il 2001 e 2002 non si applicano sanzioni
ai contribuenti che si adeguano agli studi di settore. L’adeguamento
può essere operato, ai fini IVA, senza sanzioni effettuando
il versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi.
Consociate estere:
Le disposizioni antielusive non si applicano quando le imprese residenti
provano che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività
commerciale effettiva, o che le operazioni poste in essere rispondono
a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto esecuzione.
Proroga definizione
agevolata delle liti fiscali relative l’imposta sugli spettacoli:
Le liti pendenti al 30/11/2001 potranno essere sanate (art.
82 L. 21/11/2000, n.342) con il pagamento entro il 30/6/2002 o in
3 rate di pari importo: la I entro il 30/6/2002, la II entro il
30/9/2002 e la III entro il 16/12/2002". I giudizi sono sospesi
fino al 30/06/2003.
Esonero dal misuratore
fiscale: Le disposizioni di cui all’art 6, c. 3-bis, dpr 26/10/72.
n. 640, si applicano anche alle associazioni pro loco.
Plusvalenze società
sportive professionistiche. Dal 2001 le plusvalenze sono tassate
in 5 anni anche se il bene è posseduto da solo un anno.
Contributo unificato
atti giudiziari: entra in vigore il 1° marzo 2002
Modifica all’imposta
sulle insegne di esercizio L’imposta non è dovuta per
le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione
di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività
cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
Interventi per il
potenziamento della giustizia tributaria dlgs 31/12/92, n. 545:
Viene ampliata la cerchia delle controversie che rietrano nella
giurisdizione tributaria.
Modifica all’articolo
2474 CC Le quote di conferimento dei soci, relativamente alle
società di nuova costituzione, non possono essere inferiori
ad un euro.
Pratiche cciaa:
L’invio telematico delle pratiche è obbligatorio dal
06/12/2002
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