regolarizzazione del lavoro nero sommerso

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FINANZIARIA 2002 regolarizzazione del lavoro nero sommerso

- Rivalutazione beni impresa
- Estromissione beni impresa
- Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice
- Riserve e fondi in sospensione di imposta
- Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate
- Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola

- Regolarizzazione sommerso
- Soppressione dell'INVIM
- Altre disposizioni


La rivalutazione dei beni di impresa può essere eseguita anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31/12/2000, nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade dopo l’entrata in vigore della presente legge. Il maggiore valore attribuito con la rivalutazione è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e Irap dal 2° esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita. Le società di capitali computano l’importo dell’imposta sostitutiva liquidata nell’ammontare delle imposte di cui all’art. 105, c. 2 e 3, dpr 917/86, (attribuzione del credito di imposta ai soci sugli utili distribuiti).

Estromissione di beni immobili dall’impresa: L’imprenditore individuale che al 30/11/2001 usa beni immobili strumentali può optare, entro il 30/4/2002, per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso al 10/1/2002, con il pagamento di una imposta sostitutiva dell’Irpef, Irap, iva, pari al 10% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all’iva, l’imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30% dell’iva applicabile al valore normale con l’aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali. L’imprenditore deve versare il 40% dell’imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 10/1/2001 e la restante parte in 2 rate di pari importo entro il 16/12/2002 e il 16/3/2003. Sulle rate sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice L’art. 29 L. 27/12/97, n. 449 si applica anche alle assegnazioni poste in essere e alle trasformazioni effettuate entro il 30/11/2002. Tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci al 30/9/2001, o devono essere iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 10/10/2001. Le disposizioni si applicano anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, (art. 64 cpc) redatta da dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, revisori contabili. Il valore periziato è riferito all’intero patrimonio sociale esistente a una data compresa nei 30 giorni che precedono quella dell’assegnazione o della cessione. Le società devono versare il 40% dell’imposta sostitutiva entro il 16/11/2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16/2/2003 e il 16/5/2003.

Riserve e fondi in sospensione di imposta: Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2001 possono essere soggetti a imposta sostitutiva irpeg-irpef del 19%. L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio di cui sopra ed è versata in 3 rate annuali, entro il versamento del saldo Irpeg-irpef dell’esercizio di cui sopra e dei 2 successivi, rispettivamente nella misura del 45%, del 35% e del 20%. Sulla II e III rata dovuti gli interessi del 3% annuo. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all’imposta non formano il reddito imponibile dell’impresa però generano un credito di imposta limitato; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 % di detto reddito. L’imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata alle riserve o altri fondi del bilancio. Se l’imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all’art. 2365 cc, con le modalità di cui all’art. 2445 cc, 2° c. L’ammontare delle riserve assoggettate, la denominazione di bilancio, gli eventuali utilizzi, devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

Regolarizzazione sommerso: ulteriori modifiche Termine per la regolarizzazione: 30 giugno 2002. Gli imprenditori che si impegnano nel programma di emersione e incrementano il reddito imponibile dichiarato rispetto a quello relativo al periodo d’imposta precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, all’applicazione sull’incremento stesso di un’imposta sostitutiva Irpef e Irpeg, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione del 10% per il I periodo d’imposta, del 15% per il II e del 20% per il III. L’Irap non è dovuta fino a concorrenza dell’incremento del reddito imponibile dichiarato.
La contribuzione e l’imposta sostitutiva dovute per il I periodo d’imposta sono versate in una soluzione, entro il 30/06/2002 o in 24 rate mensili, maggiorate degli interessi legali.
Per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell’Iva per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attività, e non sono dovuti interessi a condizione che il versamento dell’imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione annuale dell’Iva. Per il medesimo periodo non si applicano le sanzioni previste per le analoghe violazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap né quelle previste per l’omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.

Codice tributo
Sez. Erario
Causale del versamento
1802
Imp. sostitutiva irpef-irpeg-irap per la regolarizzazione lavoro sommerso Art. 1 c.2 lett.a) L. 18/10/2001 n.383
1803
Imp. sost. Irpef dovuta dai datori di lavoro per la regolarizzazione dei loro redditi di lavoro emersi Art. 1 c.2 lett.b) L. 18/10/2001 n.383
1804
Imp. sost. Irpef, irpeg, Irap, Iva e contrib.prev. e INAILper la regolarizzaz. del lavoro sommerso dovuta dai datori di lavoro per la definizione degli anni pregressi Art. 1 c.3 L. 18/10/2001 n.383
1805
Contribuzione sostitutivadei debiti fiscali eprevidenziali dovuta dai lavoratori per l'emersione del lavoro irregolare prestato in anni pregressi Art. 1 c.4 L. 18/10/2001 n.383

Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali

Soppressione dell’Invim: L’Invim non è dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere dal 10/01/2002. Per gli immobili assoggettati all’invim straordinaria è escluso l’obbligo della dichiarazione se il valore finale al 31/10/91 è stato dichiarato in misura non inferiore a quella che risultava applicando all’ammontare della rendita catastale i moltiplicatori previsti dal dl 299/91, e se non è dovuta imposta.

Detrazioni per carichi di famiglia Per ogni figlio e per ogni altro familiare (art. 433 cc) che conviva con il contribuente, spettano complessivamente L. 516.000 per il 2001 e 285,08 euro dal 10/1/2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno; l’importo è aumentato di L. 240.000 per ogni figlio di età inferiore a 3 anni. Per il 2001 l’importo di L. 516.000 è aumentato a L. 552.000, o a L. 616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al 1°, se il reddito complessivo non supera L. 100.000.000. Dal 10/01/2002 l’importo di 285,08 euro è aumentato a 303,68 euro, o a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al 1° se il reddito complessivo non supera 51.645,69 euro. Dal 2002 la detrazione è stabilita n 516,46 euro per ogni figlio a carico, nei seguenti casi:
- reddito complessivo < 36.151,98 euro con 1 figli a carico;
- reddito complessivo < 41.316,55 euro con 2 figli a carico;
- reddito complessivo < 46.481,12 euro con 3 figli a carico;
- con almeno 4 figli a carico.
Per ogni figlio portatore di handicap (art.3 L.104/92) la detrazione è aumentata a 774,69 euro.

Sono detraibili le spese sostenute per i servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordomuti

Proroga detrazione 36%: La detrazione fiscale compete per le spese sostenute nell’anno 2002, per una quota pari al 36%, da ripartire in 10 quote annuali costanti. Se gli interventi realizzati nel 2002 proseguono interventi iniziati dopo il 10/1/98, per il computo del limite massimo, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. L’incentivo si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31/12/2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile entro il 30/06/2003: la detrazione spetta al successivo acquirente delle unità irnmobiliari, in ragione deI 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita ed entro l’importo massimo.

Aliquota Irap in agricoltura: è applicata nella misura dell’ 1,9%

Proroga IVA 10% su manutenzionie edilizie Viene prorogata al 31/12/2002 l’applicazione dell’IVA al 10% sulle manutenzioni edilizie.

Iva autovetture E’ prorogata al 31/12/2002 l’indetraibilità iva sulle autovetture: salvo il 10% su acquisto.

Iva Agricola Il regime speciale iva per il settore agricolo è prorogato al 31/12/2002.

Aggiornamento tariffe d’estimo: Con DM Economia e delle Finanze sono stabilite le nuove tariffe d’estimo. Glii uffici finanziari provvedono all’inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove tariffe.

Adeguamento agli studi di settore: Per il 2001 e 2002 non si applicano sanzioni ai contribuenti che si adeguano agli studi di settore. L’adeguamento può essere operato, ai fini IVA, senza sanzioni effettuando il versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Consociate estere: Le disposizioni antielusive non si applicano quando le imprese residenti provano che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, o che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto esecuzione.

Proroga definizione agevolata delle liti fiscali relative l’imposta sugli spettacoli: Le liti pendenti al 30/11/2001 potranno essere sanate (art. 82 L. 21/11/2000, n.342) con il pagamento entro il 30/6/2002 o in 3 rate di pari importo: la I entro il 30/6/2002, la II entro il 30/9/2002 e la III entro il 16/12/2002". I giudizi sono sospesi fino al 30/06/2003.

Esonero dal misuratore fiscale: Le disposizioni di cui all’art 6, c. 3-bis, dpr 26/10/72. n. 640, si applicano anche alle associazioni pro loco.

Plusvalenze società sportive professionistiche. Dal 2001 le plusvalenze sono tassate in 5 anni anche se il bene è posseduto da solo un anno.

Contributo unificato atti giudiziari: entra in vigore il 1° marzo 2002

Modifica all’imposta sulle insegne di esercizio L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Interventi per il potenziamento della giustizia tributaria dlgs 31/12/92, n. 545: Viene ampliata la cerchia delle controversie che rietrano nella giurisdizione tributaria.

Modifica all’articolo 2474 CC Le quote di conferimento dei soci, relativamente alle società di nuova costituzione, non possono essere inferiori ad un euro.

Pratiche cciaa: L’invio telematico delle pratiche è obbligatorio dal 06/12/2002

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