nautilaus
INTEGRATIVA SEMPLICE integrazione degli imponibili dichiarazione
INTEGRATIVA SEMPLICE INTEGRATIVA SEMPLICE condono fiscale

concordato

INTEGRATIVA SEMPLICE
CONDONO FISCALE
LA LEGGE FINANZIARIA 2003
INTEGRATIVA SEMPLICE
SANATORIE FISCALI
definizione
versamento
presentazione
dichiarazione
INTEGRATIVA SEMPLICE
SANATORIA FISCALE
soggetti ammessi
adempimenti
INTEGRATIVA SEMPLICE

LE SCADENZE
DELLA
DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA
SEMPLICE
per il 2002

16/04/2004
Versamento

17/05/2004
Comunicazione
ai soci di SNC ecc..

31/05/2004
Dichiarazione


16/06/2004
Versamento dei
soci di SNC ecc..

20/07/2004
Versamento
eventuale 1a rata

18/10/2004
Versamento
eventuale 2a rata

* * *

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INTEGRATIVA SEMPLICE
per gli anni pregressi

RIAPERTURA DEI TERMINI al 16/03/2004 ED ESTENSIONE al 2002

Legge finanziaria 2004:
riapertura dei termini al 16/04/2004 ed estensione al 2002
Sono stati riaperti i termini al 16/04/2004 (decreto mille proroghe)


ARTICOLO 8
Legge finanziaria 2003 Le modifiche apportate alla Legge 27/12/2002 n. 282
Aggiornamenti clicca qui

Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi (dichiarazione integrativa)

ATTENZIONE!
Versione superata dalle modifiche di febbraio 2003:
Vedi le modifiche a piè pagina!

Possono essere integrate le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta i cui termini di presentazione sono scaduti entro il 31/10/2002. L’integrazione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive, imposta sul patrimonio netto, IVA, IRAP, contributi previdenziali e SSN. I sostituti di imposta, possono integrare le ritenute.

Dichiarazione e versamenti L’integrazione si perfeziona dichiarando e pagando i maggiori importi entro il 16/03/2003 (ora 16/04/03), sulla base delle disposizioni vigenti in ogni periodo di imposta, nonché dell’intero ammontare delle ritenute e contributi. La dichiarazione è presentata in via telematica direttamente o avvalendosi degli intermediari salvo che per i periodi d’imposta 1996 e 1997.

Rate Qualora per ciascun periodo di imposta gli importi eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro (ora 3.000) e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro (ora 6.000) , gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 16/03/04 (ora 30/11/03) e il 16/03/05 (ora 20/06/04) maggiorati degli interessi legali dal 17/03/03 (ora 17/04/03). L’omesso versamento delle eccedenze non rende inefficace l’integrazione; si applica l’art 14 dpr 602/73, si deve una sanzione del 30%, (15% se versamento nei 30 giorni) e gli interessi legali. E’ esclusa la compensazione.

La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste, o di detrazioni d’imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; E’ preclusa la deducibilità delle maggiori imposte e contributi versati. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non può essere esercitata la rivalsa.

Dichiarazione in forma riservata Salvo che per i soggetti che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d’imposta, è possibile presentare la dichiarazione integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati (art. 19 dlgs 241/97) che rilasciano copia della dichiarazione riservata, versano, entro il 21/03/03 (ora 24/4/03), le maggiori somme dovute e comunicano all’ agenzia delle Entrate l’ammontare delle somme senza indicazione nominativa. È esclusa la rateazione.

Per i redditi e gli imponibili conseguiti all’estero con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, è dovuta un’imposta sostitutiva di quelle di cui sopra del 13 % (ora 6%) (dichiarazione e versamento come sopra)

Effetti il perfezionamento comporta, limitatamente alle annualità oggetto di integrazione e ai maggiori imponibili ovvero alle maggiori ritenute risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati, rispettivamente, del 100% e del 50% per ciascun periodo d’imposta:

a) la preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo;

b) l’estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, comprese le accessorie, nonché, ove siano stati integrati i redditi conseguiti all’estero, e in alcuni casi, le sanzioni sul monitoraggio fiscale dl 167/90, conv. L. 227/90;

c) l’esclusione della punibilità per i reati tributari: art da 2 a 5 e 10 dlgs 74/2000;

d) l’esclusione della punibilità per i reati previsti art 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del Codice penale, nonché art 2621, 2622 e 2623 del cc, quando commessi per eseguire od occultare i reati di cui alla lettera e), ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L’esclusione di cui alla presente lettera non si applica ai procedimenti in corso.

Per i redditi conseguiti all’estero non opera l’aumento del 100% e gli effetti di cui alle lettere c) e d) operano a condizione che, ricorrendo l’ipotesi, si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività detenute all’ estero.

Gli effetti di cui sopra si estendono anche nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.

In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità con invito a controllare la congruità delle somme, in relazione all’ammontare dei maggiori redditi e imponibili nonché delle ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa.

Esclusioni Le disposizioni non si applicano qualora:

  1. al 01/01/03, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, o avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA ovvero dell’IRAP, nonché invito al contraddittorio di cui all’art. 5 del dlgs 218/97; in caso di avvisi di accertamento di cui all’art. 4l bis dpr 600/73, relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all’art. 54, 5° comma, Dpr 633/72, l’integrazione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 16/03/2003 le somme derivanti dall’accertamento parziale notificato entro la predetta data;
  2. alla data di presentazione della dichiarazione integrativa sia stato già avviato un procedimento penale di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza.

Soci di società di persone (e impresa familiare e simili) Le società di persone, nonché i titolari dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria e dell’impresa familiare, che hanno presentato la dichiarazione integrativa comunicano, entro il 16/04/2003 (ora 16/05/03) , alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l’avvenuta presentazione della relativa dichiarazione. L’integrazione da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona presentando, entro il 20/06/2003 (ora 16/09/03), la dichiarazione integrativa e versando contestualmente le imposte e i relativi contributi.

La presentazione della dichiarazione integrativa da parte delle società (titolare) costituisce titolo per l’accertamento art 41-bis dpr 600/73, nei confronti dei soci (collaboratori) che non hanno integrato i redditi prodotti in forma associata.

La conoscenza dell’intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili ai sensi del presente articolo non genera obbligo o facoltà della segnalazione di cui all’art. 331 del Cpp. L’integrazione effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce notizia di reato.

Le modifiche apportate alla Legge 27/12/2002 n. 282

Art.8 (Integrativa)

Comma 1
Ha effetto anche ai fini del contributo per l’Europa

Comma 3
Il pagamento deve avvenire entro il 16/04/03.
Devono essere indicati, a pena di nullità, maggiori importi dovuti almeno pari a 300Euro per ogni periodo di imposta.
Le dichiarazioni 1997 e 1996 dovranno essere inviate telematicamente.
Se gli importi da versare eccedono per ogni periodo di imposta, per le persone fisiche 3.000 Euro, per gli altri soggetti 6.000 Euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate entro il 30/11/03 e il 20/06/04 maggiorati con gli interessi legali dal 17/04/03.

Comma 4

Versamenti intermediari per dichiarazione riservata entro il 24/4/03.

Comma 5

Per i redditi conseguiti all’estero l’imposta sostitutiva ammonta al 6%

Comma 6
Le esclusioni dall’azione penale non si applicano nel caso in cui il contribuente sia venuto a conoscenza della stessa entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa.

Comma 6-bis
In caso di accertamento le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono comunque limitate all’eccedenza rispetto alle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili integrati, all’eccedenza rispetto all’Iva e ll’eccedenza rispetto alle ritenute aumentate rispettivamente del 100% e del 50%.

Comma 10
Possono aderire all’integrativa coloro che hanno ricevuto un PVC con esito positivo, un avviso di accertamento o un invito al contraddittorio purchè siano sanati in base agli art. 15 o 16.

Per chi ha ricevuto accertamenti ex art. 41-bis divenuti definitivi la definizione è ammessa se versa le somme derivanti dall’accertamento con esclusione di sanzioni e interessi entro la prima data di pagamento degli importi derivanti dall’integrativa.
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Comma 11
Le società comunica entro il 16/05/03 ai partecipanti l’avvenuta integrazione.
I soci dovranno aderire entro il 16/09/03.

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