
INTEGRATIVA
SEMPLICE
CONDONO FISCALE
LA LEGGE FINANZIARIA 2003
INTEGRATIVA
SEMPLICE
SANATORIE FISCALI
definizione
versamento
presentazione
dichiarazione
INTEGRATIVA
SEMPLICE
SANATORIA FISCALE
soggetti ammessi
adempimenti
INTEGRATIVA
SEMPLICE
LE
SCADENZE
DELLA
DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA
SEMPLICE
per il 2002
16/04/2004
Versamento
17/05/2004
Comunicazione
ai soci di SNC ecc..
31/05/2004
Dichiarazione
16/06/2004
Versamento dei
soci di SNC ecc..
20/07/2004
Versamento
eventuale 1a rata
18/10/2004
Versamento
eventuale 2a rata
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INTEGRATIVA SEMPLICE
per gli anni pregressi
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Legge finanziaria
2004:
riapertura dei termini al 16/04/2004 ed
estensione al 2002
Sono stati riaperti i termini al 16/04/2004 (decreto mille proroghe)
ARTICOLO 8
Legge finanziaria 2003 Le
modifiche apportate alla Legge 27/12/2002 n. 282
Aggiornamenti clicca qui
Integrazione degli imponibili
per gli anni pregressi (dichiarazione integrativa)
ATTENZIONE!
Versione superata dalle modifiche di febbraio 2003:
Vedi le modifiche a piè pagina!
Possono essere integrate
le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta i cui termini di
presentazione sono scaduti entro il 31/10/2002. L’integrazione ha
effetto ai fini delle imposte sui redditi, addizionali,
imposte sostitutive, imposta sul patrimonio netto, IVA, IRAP, contributi
previdenziali e SSN. I sostituti di imposta, possono integrare
le ritenute.
Dichiarazione
e versamenti L’integrazione si perfeziona dichiarando
e pagando i maggiori importi entro il 16/03/2003 (ora 16/04/03),
sulla base delle disposizioni vigenti in ogni periodo di imposta,
nonché dell’intero ammontare delle ritenute e contributi.
La dichiarazione è presentata in via telematica direttamente
o avvalendosi degli intermediari salvo che per i periodi d’imposta
1996 e 1997.
Rate
Qualora per ciascun periodo di imposta gli importi eccedano, per
le persone fisiche, la somma di 2.000 euro (ora 3.000) e, per gli
altri soggetti, la somma di 5.000 euro (ora 6.000) , gli importi
eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro
il 16/03/04 (ora 30/11/03) e il 16/03/05 (ora 20/06/04) maggiorati
degli interessi legali dal 17/03/03 (ora 17/04/03). L’omesso versamento
delle eccedenze non rende inefficace l’integrazione; si applica
l’art 14 dpr 602/73, si deve una sanzione del 30%, (15% se versamento
nei 30 giorni) e gli interessi legali. E’ esclusa la compensazione.
La dichiarazione integrativa
non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti
d’imposta non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni
o agevolazioni non richieste, o di detrazioni d’imposta diverse
da quelle originariamente dichiarate; E’ preclusa la deducibilità
delle maggiori imposte e contributi versati. Per le ritenute indicate
nelle dichiarazioni integrative non può essere esercitata
la rivalsa.
Dichiarazione
in forma riservata Salvo che per i soggetti che hanno omesso
la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi
d’imposta, è possibile presentare la dichiarazione integrativa
in forma riservata ai soggetti convenzionati (art. 19 dlgs 241/97)
che rilasciano copia della dichiarazione riservata, versano, entro
il 21/03/03 (ora 24/4/03), le maggiori somme dovute e comunicano
all’ agenzia delle Entrate l’ammontare delle somme senza indicazione
nominativa. È esclusa la rateazione.
Per i redditi
e gli imponibili conseguiti all’estero con qualunque modalità,
anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte,
è dovuta un’imposta sostitutiva di quelle di cui sopra del
13 % (ora 6%) (dichiarazione e versamento come sopra)
Effetti
il perfezionamento comporta, limitatamente alle annualità
oggetto di integrazione e ai maggiori imponibili ovvero alle maggiori
ritenute risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati, rispettivamente,
del 100% e del 50% per ciascun periodo d’imposta:
a) la preclusione
di ogni accertamento tributario e contributivo;
b) l’estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali,
comprese le accessorie, nonché, ove siano stati integrati
i redditi conseguiti all’estero, e in alcuni casi, le sanzioni sul
monitoraggio fiscale dl 167/90, conv. L. 227/90;
c) l’esclusione della punibilità per i reati tributari:
art da 2 a 5 e 10 dlgs 74/2000;
d) l’esclusione della punibilità per i reati previsti
art 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del Codice penale,
nonché art 2621, 2622 e 2623 del cc, quando commessi per
eseguire od occultare i reati di cui alla lettera e), ovvero per
conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o
situazione tributaria. L’esclusione di cui alla presente lettera
non si applica ai procedimenti in corso.
Per i redditi conseguiti
all’estero non opera l’aumento del 100% e gli effetti di cui alle
lettere c) e d) operano a condizione che, ricorrendo l’ipotesi,
si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività
detenute all’ estero.
Gli effetti di cui
sopra si estendono anche nei confronti dei soggetti diversi dal
dichiarante se considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.
In caso di
accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività
di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione
riservata può opporre agli organi competenti gli effetti
preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità con
invito a controllare la congruità delle somme, in relazione
all’ammontare dei maggiori redditi e imponibili nonché delle
ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa.
Esclusioni
Le disposizioni non si applicano qualora:
- al 01/01/03, sia stato notificato
processo verbale di constatazione con esito positivo, o avviso
di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA ovvero
dell’IRAP, nonché invito al contraddittorio di cui all’art.
5 del dlgs 218/97; in caso di avvisi di accertamento di cui all’art.
4l bis dpr 600/73, relativamente ai redditi oggetto di integrazione,
ovvero di cui all’art. 54, 5° comma, Dpr 633/72, l’integrazione
è ammessa a condizione che il contribuente versi entro
il 16/03/2003 le somme derivanti dall’accertamento parziale notificato
entro la predetta data;
- alla data di presentazione della
dichiarazione integrativa sia stato già avviato un procedimento
penale di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto
formale conoscenza.
Soci di società
di persone (e impresa familiare e simili) Le società
di persone, nonché i titolari dell’azienda coniugale non
gestita in forma societaria e dell’impresa familiare, che hanno
presentato la dichiarazione integrativa comunicano, entro il 16/04/2003
(ora 16/05/03) , alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti
in forma associata l’avvenuta presentazione della relativa dichiarazione.
L’integrazione da parte delle persone fisiche titolari dei redditi
prodotti in forma associata si perfeziona presentando, entro il
20/06/2003 (ora 16/09/03), la dichiarazione integrativa e versando
contestualmente le imposte e i relativi contributi.
La presentazione della
dichiarazione integrativa da parte delle società (titolare)
costituisce titolo per l’accertamento art 41-bis dpr 600/73, nei
confronti dei soci (collaboratori) che non hanno integrato i redditi
prodotti in forma associata.
La conoscenza dell’intervenuta
integrazione dei redditi e degli imponibili ai sensi del presente
articolo non genera obbligo o facoltà della segnalazione
di cui all’art. 331 del Cpp. L’integrazione effettuata ai sensi
del presente articolo non costituisce notizia di reato.
Le
modifiche apportate alla Legge 27/12/2002 n. 282
Art.8 (Integrativa)
Comma 1
Ha effetto anche ai fini del contributo per l’Europa
Comma 3
Il pagamento deve avvenire entro il 16/04/03.
Devono essere indicati, a pena di nullità, maggiori importi
dovuti almeno pari a 300Euro per ogni periodo di imposta.
Le dichiarazioni 1997 e 1996 dovranno essere inviate telematicamente.
Se gli importi da versare eccedono per ogni periodo di imposta,
per le persone fisiche 3.000 Euro, per gli altri soggetti 6.000
Euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate entro
il 30/11/03 e il 20/06/04 maggiorati con gli interessi legali dal
17/04/03.
Comma 4
Versamenti intermediari per dichiarazione riservata entro il 24/4/03.
Comma 5
Per i redditi conseguiti all’estero l’imposta sostitutiva
ammonta al 6%
Comma 6
Le esclusioni dall’azione penale non si applicano nel caso
in cui il contribuente sia venuto a conoscenza della stessa entro
la data di presentazione della dichiarazione integrativa.
Comma 6-bis
In caso di accertamento le maggiori imposte e le maggiori ritenute
dovute sono comunque limitate all’eccedenza rispetto alle
maggiori imposte corrispondenti agli imponibili integrati, all’eccedenza
rispetto all’Iva e ll’eccedenza rispetto alle ritenute
aumentate rispettivamente del 100% e del 50%.
Comma 10
Possono aderire all’integrativa coloro che hanno ricevuto
un PVC con esito positivo, un avviso di accertamento o un invito
al contraddittorio purchè siano sanati in base agli art.
15 o 16.
Per chi ha ricevuto
accertamenti ex art. 41-bis divenuti definitivi la definizione è
ammessa se versa le somme derivanti dall’accertamento con
esclusione di sanzioni e interessi entro la prima data di pagamento
degli importi derivanti dall’integrativa.
nautilaus
Comma
11
Le società comunica entro il 16/05/03 ai partecipanti l’avvenuta
integrazione.
I soci dovranno aderire entro il 16/09/03.
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