CHUISURA DELLE LITI FISCALI PENDENTI VERSAMENTI chiusura delle liti fiscali pendenti DICHIARAZIONE DOMANDA chiusura delle liti fiscali pendenti

CHIUSURA DELLE
LITI FISCALI
PENDENTI
CONDONO FISCALE
LA LEGGE FINANZIARIA 2003

CHIUSURA DELLE
LITI FISCALI
PENDENTI

SANATORIE FISCALI
definizione
versamento
presentazione
dichiarazione

CHIUSURA DELLE
LITI FISCALI
PENDENTI

SANATORIA FISCALE
soggetti ammessi
adempimenti
CHIUSURA DELLE
LITI FISCALI
PENDENTI

Le Scadenze
per la chiusura
delle liti fiscali pendenti
al 01/01/04

16/04/04
1a rata

21/04/04
presentazione
domanda definizione

01/06/04
Fine sospensione
dei termini
per le liti fiscali
pendenti

20/07/04
1
a rata

18/10/04
2a rata

.......

.......

.......

* * *

Pronto
intervento
edile

Milano
Lodi
Piacenza

tel. 348-5113800

 

VUOI
RISPARMIARE
SULLE
MANUTENZIONI
CONDOMINIALI?

 

 

Fai una pausa
DIVERTITI !
Sortilegio
Streghe
Condono fiscale

TORNA AL SOMMARIO

Chiusura delle liti fiscali pendenti
condono - sanatoria
delle liti fiscali pendenti

Riapertura dei termini al 16/04/2004 - estensione al 01/01/2004

Legge finanziaria 2004 :
Sono stati riaperti i termini al 16/04/2004 (decreto mille proroghe)


inoltre

E' stata prevista l'estensione al 01/01/2004
L’art. 16 L. 289/02 si applica anche alle liti pendenti al 01/01/04; si intende pendente la lite per la quale, al 30/10/03, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Versamenti entro il 16/03/04 e possono avvenire in 6 rate trimestrali di pari importo o in 12 rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. La 1a rata scade il 16/03/04. Gli interessi legali decorrono dal 17/03/04 sulle rate successive.

 

ARTICOLO 16 Legge finanziaria 2003 Le modifiche apportate alla Legge 27/12/2002 n. 282 e modifiche febbraio 2003

Le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio
(ricorsi, appelli, ricorso alla commissione tributaria provinciale, appello alla commissione tributaria di secondo grado) o dinanzi al giudice ordinario - sono ammessi anche i ricorsi alla Corte di cassazione.
possono essere definite con il pagamento:

- di 150 euro, se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro;

o se il valore della lite è superiore a 2.000 euro:

- 10% del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria alla data di presentazione della domanda di definizione della lite.

- 50% in caso di di soccombenza del contribuente.

- 30% nel caso in cui la lite penda ancora in primo grado e non sia stata ancora resa alcuna pronuncia.

Versamento entro il 16/04/2003, secondo le modalità previste per i tributi cui la lite si riferisce, è esclusa la compensazione, oppure in 6 rate trimestrali oppure in 12 rate trimestrali se le somme superano 50.000 euro. Gli interessi legali sono calcolati dal 17/04/2003.

L’omesso versamento delle rate successive alla prima non determina l’inefficacia della definizione; si applica l’art. 14 DPR 602/73, una sanzione del 30%, (15% se si paga entro 30 giorni) e gli interessi legali. Per ogni lite pendente è effettuato un separato versamento.

Oggetto:

  • avvisi di accertamento,
  • provvedimenti di irrogazione delle sanzioni
  • e ogni altro atto di imposizione,

per i quali al 01/01/2003 è stato proposto l’atto introduttivo del giudizio o per i quali sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato.

  • Inoltre sono pendenti le liti per le quali, al 29/9/2002, non sia intervenuta sentenza passata, in giudicato;

Il valore della lite è l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni, delle stesse si tiene conto ai fini del valore; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

Domanda di definizione
Per ciascuna lite pendente è presentata, entro il 21 aprile 2003, una domanda in carta libera (modalità da stabilire).
La definizione effettuata da parte di uno dei coobbligati è efficace verso gli altri.

Somme dovute a titolo definitivo: non sono più dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni in pendenza di lite, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate.

Sospensione dei termini
Le liti fiscali in oggetto sono sospese fino al 30/06/2003;
qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni in oggetto.
Sono sospesi fino al 17/04/2003 i termini per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie nonché quelle dei tribunali e delle Corti di appello.

Procedura
Le liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione sono sospese fino al 31/07/2004.
L’estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda e il pagamento integrale di quanto dovuto.
Entro il 31/07/2004 l’eventuale diniego della definizione viene notificato all’interessato, il quale entro 60 giorni lo può impugnare.
Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla sua notifica.

In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell’errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell’ufficio.

Nautilaus

 

nautilaus avvertenze legali