| Chiusura
delle liti fiscali pendenti
condono - sanatoria
delle
liti fiscali pendenti
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Legge
finanziaria 2004 :
Sono stati riaperti i termini al 16/04/2004 (decreto mille proroghe)
inoltre
E' stata
prevista l'estensione
al 01/01/2004
L’art.
16 L. 289/02 si applica anche alle liti
pendenti al 01/01/04; si intende pendente
la lite per la quale, al 30/10/03, non sia intervenuta sentenza
passata in giudicato. Versamenti entro il 16/03/04 e possono avvenire
in 6 rate trimestrali di pari importo o in 12 rate trimestrali se
le somme dovute superano i 50.000 euro. La 1a rata scade il 16/03/04.
Gli interessi legali decorrono dal 17/03/04 sulle rate successive.
ARTICOLO
16
Legge finanziaria 2003 Le
modifiche apportate alla Legge 27/12/2002 n. 282 e modifiche febbraio
2003
Le liti fiscali pendenti dinanzi
alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio
(ricorsi, appelli, ricorso alla commissione tributaria provinciale,
appello alla commissione tributaria di secondo grado) o dinanzi
al giudice ordinario - sono ammessi anche i ricorsi alla Corte di
cassazione.
possono essere definite con il pagamento:
- di 150 euro, se il
valore della lite è di importo fino a 2.000 euro;
o se il valore della
lite è superiore a 2.000 euro:
- 10% del valore della
lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria alla
data di presentazione della domanda di definizione della lite.
- 50% in caso di di
soccombenza del contribuente.
- 30% nel caso in cui
la lite penda ancora in primo grado e non sia stata ancora resa
alcuna pronuncia.
Versamento
entro il 16/04/2003, secondo le modalità previste per i tributi
cui la lite si riferisce, è esclusa la compensazione, oppure
in 6 rate trimestrali oppure in 12 rate trimestrali se le somme
superano 50.000 euro. Gli interessi legali sono calcolati dal 17/04/2003.
L’omesso versamento
delle rate successive alla prima non determina l’inefficacia della
definizione; si applica l’art. 14 DPR 602/73, una sanzione del 30%,
(15% se si paga entro 30 giorni) e gli interessi legali. Per ogni
lite pendente è effettuato un separato versamento.
Oggetto:
- avvisi di accertamento,
- provvedimenti di irrogazione delle
sanzioni
- e ogni altro atto di imposizione,
per i quali al 01/01/2003
è stato proposto l’atto introduttivo del giudizio o per i
quali sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata
in giudicato.
- Inoltre sono pendenti le liti per
le quali, al 29/9/2002, non sia intervenuta sentenza passata,
in giudicato;
Il valore della
lite è l’importo
dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione al netto degli
interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni;
in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni, delle stesse
si tiene conto ai fini del valore; il valore della lite è
determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio,
indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi
in esso indicati.
Domanda di
definizione
Per ciascuna lite pendente è presentata, entro il 21 aprile
2003, una domanda in carta libera (modalità da stabilire).
La definizione effettuata da parte di uno dei coobbligati è
efficace verso gli altri.
Somme
dovute a titolo definitivo: non sono più dovute
le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti
disposizioni in pendenza di lite, anche se non ancora iscritte a
ruolo o liquidate.
Sospensione
dei termini
Le liti fiscali in oggetto sono sospese fino al 30/06/2003;
qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel
suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente
che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni in oggetto.
Sono sospesi fino al 17/04/2003 i termini per impugnare le sentenze
delle commissioni tributarie nonché quelle dei tribunali
e delle Corti di appello.
Procedura
Le liti pendenti per le quali è stata presentata domanda
di definizione sono sospese fino al 31/07/2004.
L’estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione
degli uffici attestante la regolarità della domanda e il
pagamento integrale di quanto dovuto.
Entro il 31/07/2004 l’eventuale diniego della definizione viene
notificato all’interessato, il quale entro 60 giorni lo può
impugnare.
Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in
pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere
impugnata unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni
dalla sua notifica.
In caso di pagamento
in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la
scusabilità dell’errore, è consentita la regolarizzazione
del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento
della relativa comunicazione dell’ufficio.
Nautilaus
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