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|
Le
motivazioni
della sentenza 10-21 Maggio 2001 156
della Corte Costituzionale
(omissis)
Considerato
in diritto
1. Con le ordinanze indicate in epigrafe vengono sollevate,
sotto profili e con riferimento a parametri in buona parte coincidenti,
questioni di legittimità costituzionale di singole norme
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di
una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino
della disciplina dei tributi locali), ovvero dell’intero testo
normativo. I giudizi, stante l’evidente connessione, vanno pertanto
riuniti per essere unitariamente decisi.
2. Va
preliminarmente dichiarata l’inammissibilità delle questioni
sollevate, con riferimento all’intero D.Lgs. n. 446/1997,
dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con l’ordinanza
emessa il 6 ottobre 1999, dalla Commissione tributaria provinciale
di Como, con entrambe le ordinanze, dalla Commissione tributaria
provinciale di Lecco e dalla Commissione tributaria provinciale
di Piacenza. E ciò in quanto secondo la costante giurisprudenza
di questa Corte, il rimettente - salvo il caso in cui specificamente
argomenti che il vu/nus derivi da un intero corpo normativo
- è tenuto ad individuare, a pena appunto di inammissibilità,
la norma, o la parte di essa, la cui presenza nell’ordinamento
determinerebbe la lamentata lesione della Costituzione (cfr.,
ex multis, ordinanze n. 208 del 2000 e n. 185 del 1996).
3.
L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce inoltre l’inammissibilità,
per difetto di rilevanza, delle questioni riferite all’art. i
del D.Lgs. n. 446/1997, nella parte in cui dispone la non deducibilità
dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
ai fini delle imposte sui redditi, sollevate dalla Commissione
tributaria provinciale di Milano, dalla Commissione tributaria
provinciale di Parma, dalla Commissione tributaria di primo grado
di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze, dalla Commissione tributaria
provinciale di Genova, dalla Commissione tributaria provinciale
di Reggio Emilia e dalla Commissione tributaria provinciale di
Piacenza. L’eccezione va accolta. Quella prospettata, in termini
sostanzialmente coincidenti, dai suddetti rimettenti è
infatti questione che attiene al regime giuridico ed alla fase
applicativa delle imposte sui redditi, ed è perciò
irrilevante nei giudizi a quibus, aventi tutti ad oggetto controversie
in tema di rimborso dell’acconto IRAP (cfr. sentenze n. 111 del
1997 e n. 21 del 1996).
- Del pari
inammissibile è la questione di legittimità
costituzionale riguardante l’art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 446
1997, sollevata, in riferimento all’art. 23 Cost., dalla Commissione
tributaria provinciale di Como, con l’ordinanza emessa il 18 ottobre
1999, dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano,
con l’ordinanza emessa il 10 maggio 2000, dalla Commissione tributaria
provinciale di Reggio Emilia e dalla Commissione tributaria provinciale
di Piacenza. La norma denunciata prevede che "con decreto
del Ministro delle finanze sono stabiliti (...) gli ammontari
in valore assoluto e percentuale del maggior carico impositivo
rispetto a quello derivante dai tributi e contributi soppressi
ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare
l’entità della riduzione dell’acconto dovuto ai fini
della stessa imposta determinato ai sensi dell’articolo 31".
L’eventuale caducazione di detta norma, richiesta dai rimettenti,
comporterebbe il venir meno della stessa possibilità di
riduzione dell’acconto, ma non certo la restituzione dell’acconto
già versato, che costituisce l’oggetto dei giudizi a quibus.
La questione risulta, pertanto, del tutto irrilevante.
5.
L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce ancora l’inammissibilità
della questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale
di Genova, in considerazione dell’asserito difetto di legittimazione
passiva della Regione Liguria, unica convenuta nel giudizio
a quo, avente ad oggetto il ricorso proposto da un contribuente
avverso il provvedimento di reiezione di un’istanza di rimborso
dell’acconto IRAP versato. L’eccezione va disattesa. La questione
riguardante la legittiinazione passiva della Regione Liguria risulta
già introdotta, in via di eccezione, nel giudizio a quo,
ed il rimettente motiva specificamente, nell’ordinanza, riguardo
alle ragioni per le quali egli ritiene invece la Regione medesima
passivamente legittimata al giudizio. Ciò è sufficiente
per escludere che questa Corte possa pervenire, sovrapponendo
il proprio giudizio a quello del giudice del merito, ad una declaratoria
di inammissibilità della questione di costituzionalità
per difetto di rilevanza, rimanendo ovviamente impregiudicata
ogni ulteriore valutazione, da compiersi nel giudizio a quo, riguardo
all’esattezza delle conclusioni cui il rimettente è pervenuto
sul punto.
6. Nel
merito, un primo gruppo di questioni riguarda la conformità
ai principi di eguaglianza e capacità contributiva delle
norme del decreto legislativo relative alla stessa individuazione
del presupposto d’imposta ed alla determinazione della base imponibile.
Rientrano in questo gruppo le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 4 del decreto legislativo sollevate,
in riferimento all’art. 53 Cost., dalla Commissione tributaria
provinciale di Torino, con le due ordinanze in data 23 settembre
1999, e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza;
la questione di legittimità costituzionale degli artt.
8 e 11, comma 1, lett. c), nn. 1), 2), 3) e 4), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria
provinciale di Genova; le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 2, 4, 8 e 11 sollevate, in riferimento agli artt.
3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Milano
e, in riferimento al solo art. 53 Cost., dalla Commissione tributaria
di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze; la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 4, 8 e 11 del
decreto legislativo sollevata, in riferimento all’art. 53 Cost.,
dalla Commissione tributaria provinciale di Parma; la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 8 del
decreto legislativo sollevata, in riferimento all’art. 53 Cost.,
dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia. Deducono
in buona sostanza i rimettenti che le norme denunciate, assumendo
quale presupposto dell’imposta il mero esercizio abituale di una
attività economica organizzata diretta alla produzione
o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (art.
2), indipendentemente dal risultato economico di tale attività,
ed indicando quale base imponibile il valore della produzione
netta, al netto degli ammortamenti, costituita dalla differenza
tra ricavi e costi, esclusi tuttavia gli interessi passivi ed
i costi relativi al personale (artt. 4, 8 e 11), si porrebbero
in contrasto con il principio di capacità contributiva
e perciò, in definitiva, con il principio di eguaglianza,
in quanto assoggetterebbero il contribuente ad un prelievo fiscale
basato su una mera potenzialità di capacità contributiva,
suscettibile di non tradursi in reddito nel caso in cui l’ammontare
di retribuzioni ed interessi passivi sia uguale o superiore al
valore della suddetta produzione netta, attesa anche la mancata
previsione di qualsivoglia meccanismo di rivalsa.
6.1. Le
questioni sono infondate.
6.2. E’
costante nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo
la quale rientra nella discrezionalità del legislatore,
con il solo limite della non arbitrarietà, la determinazione
dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva
che, quale idoneità del soggetto all’obbligazione di imposta,
può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore
di ricchezza e non solamente dal reddito individuale - sentenze
n. 111 del 1997, n. 21 del 1996, n. 143 del 1995, n. 159 del 1985.
Nel caso dell’IRAP il legislatore, nell’esercizio di tale discrezionalità,
ha individuato quale nuovo indice di capacità contributiva,
diverso da quelli utilizzati ai fini di ogni altra imposta, il
valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate.
La scelta di siffatto indice - diversamente da quanto i rimettenti
assumono - non può dirsi irragionevole, né comunque
lesiva del principio di capacità contributiva, atteso che
il valore aggiunto prodotto altro non è che la nuova
ricchezza creata dalla singola unità produttiva, che viene,
mediante l’IRAP assoggettata ad imposizione ancor prima che sia
distribuita al fine di remunerare i diversi fattori della produzione,
trasformandosi in reddito per l’organizzatore dell’attività,
i suoi finanziatori, i suoi dipendenti e collaboratori. L’imposta
colpisce perciò, con carattere di realità, un fatto
economico, diverso dal reddito, comunque espressivo di capacità
di contribuzione in capo a chi, in quanto organizzatore dell’attività,
è autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione
della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti che, in varia
misura, concorrono alla sua creazione. Irrilevante, ai fini della
valutazione della conformità dell’imposta al principio
di capacità contributiva, è d’altro canto la mancata
previsione del diritto di rivalsa da parte del soggetto passivo
dell’imposta stessa nei confronti di coloro cui pure il valore
aggiunto prodotto è, pro quota, riferibile (e cioè
i lavoratori ed i finanziatori). Come si verifica per qualsiasi
altro costo (anche di carattere fiscale) gravante sulla produzione,
l’onere economico dell’imposta potrà essere, infatti, trasferito
sul prezzo dei beni o servizi prodotti, secondo le leggi del mercato,
o essere totalmente o parzialmente recuperato attraverso opportune
scelte organizzative.
7.
Un secondo gruppo di questioni riguarda specificamente l’inclusione
tra i soggetti passivi dell’imposta degli esercenti arti e professioni
di cui all’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
8.
Vengono in primo luogo in considerazione, a tale proposito.
le questioni di legittimità costituzionale - da intendersi
evidentemente riferite all’art. 3, comma 1, lett. c), del decreto
legislativo - sollevate, in riferimento all’art. 76 Cost., dalla
Commissione tributaria provinciale di Como, con I ordinanza emessa
il 23 marzo 2000, e dalla Commissione tributaria di primo grado
di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze. Assumono i rimettenti
che, attraverso l’assoggettamento ad IRAP dei lavoratori autonomi,
si sarebbe violato il criterio direttivo stabilito dall’art. 3,
comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), rappresentato dalla riduzione del costo
del lavoro e del prelievo complessivo che grava sul lavoro autonomo.
8.1.
Anche tale censura è infondata.
8.2. L’assunto
da cui i rimettenti muovono - che cioè l’onere derivante
dall’IRAP sia, per i lavoratori autonomi, maggiore di quello da
cui erano precedentemente gravati per effetto dei tributi e contributi
soppressi dall’art. 36 del decreto legislativo - è, infatti,
apodittico ed indimostrato. Oltre a ciò va considerato
che il criterio direttivo cui i medesimi rimettenti fanno riferimento
riguarda non solamente l’istituzione dell’IRAP, ma il complesso
delle riforme del sistema tributario indicate nello stesso art.
3, comma 143, della legge n. 662/1996, tra le quali, ad esempio,
figura anche, alla lett. b), la revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell’imposta sul reddito delle persone
tisiche. Con la conseguenza che la comparazione andrebbe semmai
effettuata con riguardo non alla sola IRAP, ma all’intero carico
fiscale gravante sul lavoro autonomo prima e dopo la riforma.
Da ultimo - ed il rilievo è di per sé decisivo -
va comunque osservato che è la stessa legge delega n. 662/1996
a prevedere, all’art. 3, comma 144, lett. b), che l’istituenda
imposta regionale sulle attività produttive venga applicata
anche nei confronti degli esercenti arti e professioni.
9.
Altri rimettenti dubitano della legittimità costituzionale
della normativa istitutiva dell’IRAP nella parte in cui questa
opererebbe una ingiustificata equiparazione, ai fini del trattamento
fiscale, tra redditi di impresa e redditi di lavoro autonomo,
con violazione vuoi del principio di eguaglianza, vuoi del principio
di capacità contributiva, vuoi, infine, del principio di
tutela del lavoro in tutte le sue forme. Vengono sotto tale profilo
in considerazione le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 3, comma 1, lett. c), del decreto legislativo sollevate
dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l’ordinanza
emessa il 18 ottobre 1999, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.,
dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con le due
ordinanze emesse il 23 settembre 1999, in riferimento all’art.
53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Milano,
in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., e dalla Commissione tributaria
di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze, in riferimento
all’art. 3 Cost.; le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 2 e 3 del medesimo decreto legislativo sollevate dalla
Commissione tributaria provinciale di Parma, in riferimento all’art.
3 Cost., e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza,
in riferimento all’art. 53 Cost.; la que stione di legittimità
costituzionale degli artt. 3, comma 1, lett. c), 4 e 8 del medesimo
decreto legislativo sollevata dalla Commissione tributaria provinciale
di Como, con l’ordinanza emessa il 23 marzo 2000, in riferimento
agli artt. 3 e 53 Cost.; la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2, 3, comma 1, lett.. c), e 8 del medesimo decreto
sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani,
in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost.; la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3, comma 1, lett. c), 8 e 11 del medesimo
decreto legislativo sollevata dalla Commissione tributaria provinciale
di Reggio Emilia in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost.
9.1.
Le questioni stesse sono infondate alla stregua delle considerazioni
che seguono.
9.2.
Va innanzitutto ribadito che l’IRAP non è un’imposta
sul reddito, bensì un’imposta di carattere reale che colpisce
- come già si è osservato - il valore aggiunto prodotto
dalle attività autonomamente organizzate. Non riguardando,
dunque, la normativa denunciata la tassazione dei redditi personali,
le censure riferite all’asserita equiparazione del trattamento
fiscale dei redditi di lavoro autonomo a quello dei redditi di
impresa risultano fondate su un presupposto palesemente erroneo.
L’assoggettamento all’imposta in esame del valore aggiunto prodotto
da ogni tipo di attività autonomamente organizzata, sia
essa di carattere imprenditoriale o professionale, è d’altro
canto pienamente conforme ai principi di eguaglianza e di capacità
contributiva - identica essendo, in entrambi i casi, l’idoneità
alla contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta
- né appare in alcun modo lesivo della garanzia costituzionale
del lavoro. È tuttavia vero - come taluni rimettenti rilevano
- che mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla
nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per
quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo, ancorché
svolta con carattere di abitualità, nel senso che è
possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in
assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui. Ma è
evidente che nel caso di una attività professionale che
fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione - il cui
accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative,
costituisce questione di mero fatto - risulterà mancante
il presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive,
per l’appunto rappresentato, secondo l’art. 2, dall’ "esercizio
abituale di un ‘attività autonomamente organizzata diretta
alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione
di servizi", con la conseguente inapplicabilità dell’imposta
stessa.
10. L’art.
3, comma 1, lett. c), del decreto legislativo - in combinato disposto,
secondo la prospettazione di taluni rimettenti, con l’art. 2 -
è ancora fatto oggetto di censura, in riferimento
all’art. 3 Cost., per l’ingiustificata disparità di
trattamento che ne deriverebbe in danno dei lavoratori autonomi
rispetto ai lavoratori subordinati, non assoggettati all’ imposta.
10.1. L’infondatezza
della questione - sollevata dalla Commissione tributaria provinciale
di Torino, con entrambe le ordinanze, dalla Commissione tributaria
provinciale di Milano, dalla Commissione tributaria provinciale
di Parma, dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano,
con l’ordinanza emessa il 10 maggio 2000, e dalla Commissione
tributaria provinciale di Piacenza - risulta evidente sulla base
delle medesime considerazioni sopra svolte riguardo alla natura
e all’oggetto dell’imposta. Una volta chiarito, infatti, che l’IRAP
non colpisce il reddito personale del contribuente, bensì
il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente
organizzate, nessuna ingiustificata disparità di trattamento
può ravvisarsi nella inclusione tra i soggetti passivi
dell’imposta dei lavoratori autonomi — in quanto appunto esercenti
attività autonomamente organizzate - e non anche dei lavoratori
dipendenti, la cui attività è per definizione priva
del connotato rappresentato dall’autonoma organizzazione.
- La Commissione
tributaria provinciale di Como, con entrambe le ordinanze, la
Commissione tributaria provinciale di Milano, la Commissione tributaria
di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze, e la
Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ritengono,
sotto altro aspetto, in contrasto con il principio di eguaglianza
l’inclusione tra i soggetti passivi dell’imposta degli esercenti
arti e professioni di cui all’art. 49, comma 1, del Testo Unico
delle imposte sui redditi e non anche degli altri lavoratori autonomi
indicati ai commi 2 e 3 della stessa norma.
- Anche
in tal caso la censura è priva di fondamento, in
quanto l’assoggettamento ad IRAP dei soli soggetti che svolgono
un’attività di lavoro autonomo per professione abituale,
ancorché non esclusiva, trova fondamento in una non irragionevole
presunzione circa la mancanza del requisito dell’autonoma organizzazione
nelle diverse ipotesi, previste dai commi 2 e 3 del menzionato
art. 49, di lavoro autonomo occasionale o comunque non abituale.
12. L’art.
3 del decreto legislativo è infine ulteriormente censurato,
in riferimento all’art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria
provinciale di Como, con entrambe le ordinanze, dalla Commissione
tributaria di primo grado di Bolzano, con l’ordinanza emessa il
10 maggio 2000, e dalla Commissione tributaria provinciale di
Parma in quanto porrebbe a carico solamente di alcune categorie
di contribuenti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
essendo stati soppressi dall’art. 36 del decreto legislativo,
contestualmente all’entrata in vigore dell’IRAP, i previgenti
contributi. Sotto il medesimo profilo la Commissione tributaria
provinciale di Piacenza solleva, invece, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 36 del decreto legislativo, sempre in
riferimento all’art. 3 Cost., mentre la Commissione tributaria
provinciale di Reggio Emilia dubita, in riferimento allo stesso
parametro, della legittimità costituzionale sia dell’art.
3 che dell’art. 36.
12.1.
Le questioni sono prive di fondamento. La circostanza che
i contributi per il Servizio sanitario nazionale - unitamente
ad altre imposte e contributi - siano stati soppressi a decorrere
dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 446/1997 e che il
servizio sanitario sia finanziato anche dalla nuova imposta non
esclude che il prelievo operato dall’IRAP si inquadri nella fiscalità
generale e che nessuna identificazione sia perciò richiesta
tra i soggetti passivi dell’imposta ed i beneficiari dei servizi
pubblici al cui finanziamento il gettito è, in parte, destinato.
P.Q.M.
La
Corte costituzionale riuniti i giudizi,
- dichiara
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di
una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino
della disciplina dei tributi locali), sollevate dalla Commissione
tributaria provinciale di Torino, con l’ordinanza emessa il 6
ottobre 1999, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione;
dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l’ordinanza
emessa il 18 ottobre 1999, in riferimento agli artt. 3, 32 e 76
della Costituzione, e con l’ordinanza emessa il 23 marzo 2000,
in riferimento all’art. 53 della Costituzione; dalla Commissione
tributaria provinciale di Lecco, in riferimento agli artt. 3,
53 e 76 della Costituzione, e dalla Commissione tributaria provinciale
di Piacenza, in riferimento all’art. 76 della Costituzione;
- dichiara
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. i del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sollevate dalla
Commissione tributaria provinciale di Milano, in riferimento agli
artt. 3 e 53 della Costituzione; dalla Commissione tributaria
provinciale di Parma, in riferimento all’art. 53 della Costituzione;
dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte
e tre le ordinanze, in riferimento all’art. 53 della Costituzione;
dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, in riferimento
agli artt. 3 e 53 della Costituzione; dalla Commissione tributaria
provinciale di Reggio Emilia, in riferimento all’art. 53 della
Costituzione, e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza,
in riferimento all’art. 3 della Costituzione;
- dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 45, comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata,
in riferimento all’art. 23 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria provinciale di Como, con l’ordinanza emessa il 18 ottobre
1999; dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano,
con l’ordinanza emessa il 10 maggio 2000; dalla Commissione tributaria
provinciale di Reggio Emilia e dalla Commissione tributaria provinciale
di Piacenza;
- dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale:
dell’art. 3, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione,
dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l’ordinanza
emessa il 18 ottobre 1999; degli artt. 3, comma 1, lett. c), e
4 del medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Torino, con le due ordinanze emesse il 23 settembre
1999; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 111 del medesimo decreto legislativo
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,
dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; degli artt.
2, 3, 4, 8 e 11 del medesimo decreto legislativo sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria provinciale di Parma; degli artt. 3, comma 1, lettera
c), 4 e 8 del medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Como, con l’ordinanza emessa il 23 marzo 2000;
degli artt. 2, 3, comma 1, lett. c), e 8 del medesimo decreto
legislativo sollevata dalla Commissione tributaria provinciale
di Trapani, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione;
degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11 del medesimo decreto legislativo sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e
tre le ordinanze; degli artt. 8 e 11, comma 1, lett. c), numeri
1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto legislativo sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria provinciale di Genova; degli artt. 2, 3, comma I, lett.
c), 4, 8 e 11 del medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Reggio Emilia; degli artt. 2, 3, 4 e 36 del medesimo
decreto legislativo sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di
Piacenza.
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