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LE
NOVITA' FISCALI:
La
legge finanziaria
Comunicato
N° 1/2001
Di
seguito pubblichiamo un estratto delle modifiche apportate dalla
legge finanziaria alla normativa fiscale. Le norme riportate attendono,
come sempre, le relative norme di attuazione (non ancora emanate)
e le circolari esplicative. Si consiglia di contattare il proprio
consulente fiscale prima di attuare quanto sotto esposto in estrema
sintesi.
Oggetto:
Finanziaria 2001
La
legge finanziaria per il 2001 prevede numerose disposizioni di differente
natura. Si riportano, in sintesi, le principali novità fiscali.
Imposte dirette
(IRPEF-IRPEG)
- Dal
2000 la deduzione irpef per l’abitazione principale
spetta fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità
immobiliare stessa e delle relative pertinenze. Non si tiene conto
della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero
permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che
l’unità immobiliare non risulti locata.
- Le nuove
aliquote irpef per i prossimi anni saranno le seguenti:
Scaglione
(in ml) 2000 2001 2002 2003
Da 0 a 20 18% 18% 18% 18%
Da 20 a 30 24,5% 24% 23% 22%
Da 30 a 60 33,5% 32% 32% 32%
Da 60 a 135 39,5% 39% 38,5% 38%
Oltre 135 45,5% 45% 44,5% 44%
- Aumentano
le detrazioni irpef per figli a carico: L. 552.000 nel
2001 e L. 588.000 nel 2002 per i contribuenti con redditi inferiori
a L. 100.000.000; La detrazione aumenta a L. 616.00 per il 2001
e L. 652.000 per il 2002 per i figli a carico successivi al primo.
- Aumentano
le detrazioni per lavoro dipendente e per lavoratore autonomo.
- Sono
detraibili gli interessi passivi su mutui per l’acquisto dell’abitazione
principale (dove dimora abitualmente il contribuente o i suoi
familiari) qualora vi si porti la residenza entro 1 anno (non
più sei mesi). Anche il mutuo deve essere stipulato prima/dopo
un anno dall’acquisto. Sono previste norme specifiche per l’acquisto
di abitazioni attualmente locate, per le abitazioni da ristrutturare
(la residenza deve essere trasferita entro 2 anni dall’acquisto)
e per trasferimenti di residenza per motivi di lavoro.
- Aumentano
le detrazioni derivanti da canoni di locazione per fabbricati
destinati ad abitazione principale se i contratti sono stati redatti
ai sensi della L. 431/98 art. 2 c.3 e art. 4 c. 2 e 3.
- Aumentano
al 25% le detrazioni per determinazione del reddito del
personale dipendente del SSN per l’attività libero professionale
intramuraria esercitata presso studi professionali privati.
- La
detrazione del 36% per interventi di ristrutturazione del
patrimonio edilizio è prorogata al 2001 e potrà
riguardare ascensori e montacarichi e le opere volte ad evitare
gli infortuni domestici e atti illeciti da parte di terzi.
Per
i lavori iniziati entro il 30/06/2000 si considerano validamente
presentate le comunicazioni trasmesse entro 90gg dall’inizio dei
lavori
- Cooperative
edilizie a proprietà indivisa: deducibile dal reddito
la rendita catastale dei fabbricati assegnati ai soci.
- La legge
Visco, è stata prorogata al 31/12/2001 per le sole
società di capitali.
- Sono
ridotte le aliquote irpeg: 36% dal periodo di imposta
in corso al 01/01/2001
35%
dal periodo di imposta in corso al 01/01/2003
- Acconto
irpeg: per il periodo di imposta in corso al 31/12/2001
l’acconto sarà pari al 93,5%.
per
il periodo di imposta in corso al 31/12/2002 l’acconto sarà
pari al 98,5%.
per
il periodo di imposta in corso al 31/12/2003 l’acconto sarà
pari al 99%.
- Dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2000
alle imprese autorizzate all’autotrasporto compete una
deduzione forfettaria annua di L. 300.000 per ciascun motoveicolo/autoveicolo
avente massa complessiva non superiore a 3500 kg.
- Le
deduzioni forfettarie per esercenti impianti di distribuzione
carburante ex art. 21 l. 448/98 si applicano per il periodo
di imposta in corso al 31/12/2001 e per i due successivi.
- Sono
definiti investimenti ambientali: i costi di acquisto di immobilizzazioni
materiali necessarie (ma non obbligatorie per legge) a prevenire,
ridurre o riparare danni causati all’ambiente. Dal 01/01/2000
devono essere evidenziati in bilancio gli investimenti ambientali
realizzati. A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo
al quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono previste specifiche norme per gli investimenti ambientali
realizzati in eccedenza rispetto agli anni precedenti.
Dal
2002 saranno possibili particolari deduzioni per le imprese a
fronte di erogazioni liberali a favore di enti che tutelino parchi
o riserve naturali.
- Tassazione
del reddito di impresa con aliquota proporzionale: a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 01/01/2001
il reddito delle imprese individuali, delle snc e delle sas può
essere escluso dalla formazione del reddito complessivo e può
essere tassato separatamente ai fini irpef come segue: Viene applicata
l’aliquota IRPEG e si tiene conto della DIT, le perdite sono riportabili
per 5 anni.
Il
regime è applicato su opzione revocabile nella dichiarazione
dei redditi ed ha effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo
a quello cui si riferisce la dichiarazione.
Gli
utili dei periodi di imposta in cui è stata applicata l’aliquota
IRPEG, se prelevati, costituiscono redditi di capitale e quindi
generano un credito di imposta.
Per
le imprese familiari valgono le disposizioni di cui sopra in proporzione
alle quote di partecipazione agli utili.
Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali
e di lavoro autonomo: le persone fisiche che intraprendono
una attività imprenditoriale o di lavoro autonomo, nel
periodo di imposta in cui l’attività è iniziata
e nei due periodi successivi, possono avvalersi di un regime fiscale
agevolato che comporta l’applicazione di una imposta sostitutiva
sull’IRPEF pari al’10% del reddito.
Condizioni
necessarie:
- il soggetto
non deve aver esercitato nei 3 anni precedenti attività
artistica o professionale o di impresa anche in forma associata
o familiare
- l’attività
non costituisce in nessun modo mera prosecuzione di altra attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
- i compensi
o i ricavi devono essere minori a 60 milioni di lire per imprese
servizi o professionisti; 120 milioni per le altre attività.
- in caso di
prosecuzione attività d’impresa svolta in precedenza da
altro soggetto: il venditore non deve aver superato i fatturati
di cui sopra.
- devono essere
regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi
e amministrativi.
I
contribuenti possono farsi assistere negli adempimenti tributari
dall’ufficio delle entrate competente in ragione del loro domicilio
fiscale che predispone la dichiarazione e liquida le imposte in
base alla documentazione e ai dati comunicati dal contribuente.
In tal caso devono munirsi di una apposita apparecchiatura informatica
per l’accesso al sistema informatico del Ministero. A tali contribuenti
è attribuito un credito di imposta pari al 40% del prezzo
di acquisto dell’apparecchiatura informatica e accessori: max
L. 800.000 anche se in leasing.
Il
credito di imposta non concorre alla formazione del reddito.
Il
regime agevolato cessa:
- nel periodo
di imposta successivo a quello in cui i ricavi superano i limiti.
- dal periodo
di imposta nel quale i compensi superano del 50% i limiti.
I
contribuenti: devono conservare i documenti emessi e ricevuti,
sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta dei
registri contabili IVA IIDD e IRAP e delle dichiarazioni periodiche
IVA. Ai fini INPS, INAIL la base imponibile è pari
alla base imponibile dell’imposta sostitutiva.
Tali
contribuenti saranno comunque tenuti al versamento IVA (annuale)
e sono assogettati ad IRAP. Presumibilmente l’imposta sostitutiva
impedisce l’applicazione di detrazioni Irpef.
Si
attendono le istruzioni ministeriali al fine di poterne valutare
le implicazioni procedurali.
- Regime
fiscale per le attività marginali Possono scegliere
il regime delle attività marginali le persone fisiche che
esercitano attività per le quali risultano applicabili
gli studi di settore con ricavi non superiori a 50 milioni di
lire. I contribuenti devono dichiarare come minimo i ricavi determinati
in base agli studi di settore. I contribuenti devono essere stati
in precedenza normalizzati (coerenti, ecc…): Per il primo anno
di attività si prendono in considerazione i ricavi conseguiti
nell’anno precedente. La domanda va presentata all’ufficio delle
entrate entro gennaio (31/03/2001 per il 2001); idem per la rinuncia.
I
contribuenti versano una imposta sostitutiva IRPEF pari al 15%
del reddito.
I
contribuenti possono farsi assistere negli adempimenti tributari
dall’Ufficio delle entrate, in tal caso devono munirsi della relativa
attrezzatura informatica; in tal caso viene loro riconosciuto
un credito di imposta.
I
contribuenti: devono conservare i documenti emessi e ricevuti
sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta dei
registri contabili IVA IIDD e IRAP e delle dichiarazioni periodiche
IVA. Ai fini INPS, INAIL e addizionale irpef la base imponibile
è pari alla base imponibile dell’imposta sostitutiva.
I
contribuenti saranno comunque tenuti al versamento IVA (annuale)
e sono assogettati ad IRAP.
Presumibilmente
l’imposta sostitutiva impedisce l’applicazione di detrazioni Irpef.
Il
regime agevolato cessa:
- nel periodo
di imposta successivo a quello in cui i ricavi superano i limiti
calcolati in funzione degli studi di settore.
- dal periodo
di imposta nel quale i compensi superano del 50% i limiti di cui
sopra.
- per rinuncia
del contribuente entro il 31/01 dell’anno in cui si intende rinunciare.
Si
attendono le istruzioni ministeriali al fine di poterne valutare
le implicazioni procedurali.
- Anche
per le associazioni pro-loco vale il limite di L. 360.000.000
per la tassazione nei modi agevolati. (vedi società sportive
dilettantistiche)
Disposizioni
IRAP
- Sono
stabilite delle deduzioni dalla base imponibile in funzione dell’entità
della base imponibile stessa.
Modifica
alla disciplina dei versamenti ICI
- Il versamento
prima rata Ici sarà pari al 50% dell’ICI dovuta calcolata
sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno
precedente; la seconda rata sarà a saldo.
- I versamenti
potranno essere effettuati anche tramite versamenti su c/c postale
con bollettini conformi al modello indicato con Circolare
Ministeriale.
- E’ prevista
una proroga al 31/12/2001 per la verifica delle dichiarazioni
ICI ’95.
- ICI
in caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale.
In questo caso il versamento ICI è effettuato dall’amministratore
di condominio o della comunione. L’Amministratore è autorizzato
a prelevare l’importo necessario al pagamento dalle disponibilità
finaniziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare
dei diritti con addebito nel rendiconto annuale
Incentivi
per l’incremento dell’occupazione
- Ai
datori di lavoro (imprese e liberi professionisti) che nel periodo
compreso tra 01/10/2000 e il 31/12/2003 assumono nuovi dipendenti
con contratto a tempo indeterminato è concesso un credito
di imposta. Il credito di imposta spetta per ogni mese compreso
nel periodo di cui sopra nel quale è realizzato un incremento
del numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato
rispetto alla media del periodo 1/10/1999 30/09/2000 ed è
pari a L. 800.000 per ogni mese per ogni nuovo assunto. Per le
assunzioni part-time il credito di imposta spetta in misura proporzionale
alle ore prestate.
Per
i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere
dal 01/10/2000 ogni lavoratore dipendente assunto costituisce
incremento della base occupazionale. Il credito di imposta non
concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione
(IRAP) né ai fini del rapporto di cui all’art. 63 dpr 917/86.
Il credito è utilizzabile a decorrere dal 01/01/2001 solo
in compensazione.
- I
dipendenti devono essere di età non inferiore a 25 anni.
- Non
devono aver svolto attività di lavoro dipendente a tempo
indeterminato da almeno 24 mesi.
- Deve
essere osservato il contratto collettivo nazionale
- Devono
essere rispettate le norme 626
- Non
devono però essere accertate violazioni fiscali o previdenziali.
Le
agevolazioni sono cumulabili
I
soci di cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
Agevolazioni
sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori
- Dal
01/01/2001 e fino al 30/06/2001 l’aliquota per il gasolio per
autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di
autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore
a 3,5 tonnellate è ridotta di L. 100 per mille di prodotto.
I
destinatari dell’agevolazione presentano entro il 31/08/2001 una
dichiarazione agli uffici del dipartimento delle dogane e delle
imposte dirette (vd reg. di cui all’art. c. 13 L. 23/12/98 n.
448). E’ possibile presentare una prima dichiarazione per il primo
trimestre 2001.
Disposizioni
IVA
- E’
prorogata al 31/12/2001 l’applicazione dell’aliquota iva 10%
per alcune operazioni, ad esempio: manutenzioni anche ordinarie
su fabbricati ad uso abitativo.
- E’ prorogata
al 31/12/2001 indetraibilità iva per auto e motocicli.
Tuttavia l’acquisto, l’importazione, l’acquisto in leasing, il
noleggio di detti veicoli comporta l’indetraibilità
del 90%. Le relative cessioni avranno una base imponibile
pari al 10%. L’indetraibilità è del 50% nel caso
di veicoli con propulsori non a combustione interna (auto elettriche).
Le relative cessioni avranno una base imponibile pari al 50%.
L’iva su carburanti, e manutenzioni dovrebbe essere indetraibile.
- E’ detraibile
l’Iva per gli impianti di telefonia fissa installati su
autocarri utilizzati da imprese di autotraporto.
- Dal
01/01/2001 è detraibile l’Iva su omaggi di valore
inferiore a L. 50.000.
- Il
regime speciale agricoltori è prorogato al 31/12/2001
- Chi
versa l’iva trimestralmente dovrà maggiorare l’importo
a debito a titolo di interessi dell’1% (anziché 1,5%).
Disposizioni
fiscali varie
- Dal
01/01/2001 il limite massimo di crediti di imposta e dei
contributi compensabili (dlgs 241/97) ovvero rimborsabili ai soggetti
intestatari di conto fiscale è fissato in L. 1.000.000.000
per ciascun anno solare.
- Agevolazioni
acquisto prima casa: la residenza deve essere portata entro
18 mesi dall’acquisto nel comune dove è ubicato l’immobile.
- Il
termine per chiedere il rimborso di ritenute o imposte
non dovute è di 48 mesi
Pensioni
- Sono
state riviste le possibilità di cumulo fra pensione e lavoro
autonomo o dipendente.
- Incentivi
all’occupazione dei lavoratori dipendenti anziani Dal 01/04/2001
ai dipendenti privati che hanno già maturato i requisiti
minimi per l’accesso al pensionamento di anzianità è
data la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo:
di conseguenza viene meno ogni obbligo di versamento contributivo
da parte del datore di lavoro. E’ previsto un obbligo di rinuncia
alla pensione per almeno 2 anni.
Disposizioni
varie per agevolare l’innovazione
- Viene
istituita la carta di credito formativa per i cittadini
italiani che compiono 18 anni nel corso del 2001. Per l’acquisto
di beni e servizi nel settore delle tecnologie e della comunicazione
e di corsi di formazione a distanza da effettuare entro il 2005.
- Viene
potenziato il progetto "Pc per gli studenti".
- Viene
istituto un credito di imposta non rimborsabile per
lo sviluppo delle attività di commercio elettronico.(utilizzabile
in tre anni dal provvedimento di concessione). Alla selezione
delle iniziative finanziabili si provvede tramite bandi pubblici
nei quali sono indicate le tipologie dei soggetti destinatari
degli interventi, con priorità verso forme associative
e consortili tra piccole e medie imprese, mirando a favorire iniziative
comuni alle stesse.Tra le spese ammissibili dovranno essere incluse
spese per interventi di formazione e per i portali internet.
Interventi
vari
- I
cittadini affetti dalla sindrome di Down e disabili (art.
24 L. 328/2000) sono esonerati dalla ripetizione annuale delle
visite mediche finalizzate all’accertamento della disabilità.
E’ istituito un fondo per il riordino dell’indennità di
accompagnamento.
- Video
poker Sono state riviste le normative relative ai video poker.
Vengono previste delle limitazioni alle giocate, ai premi, ala
durata: dal 01/01/2001 di fatto i video poker esistenti dovranno
essere rimossi in quanto non conformi
- Lotto
La giocata minima è di 787 lire dal 01/01/2001 e di
1 euro dal 01/01/2002. Viene istituito un contributo una tantum
di L. 2.500.000 sui terminali per la raccolta del gioco del lotto.
- Erogazioni
a favore delle emittenti televisive locali Sono stati previsti
dei fondi da destinarsi alle emittenti locali: saranno erogati
entro il 30/06/2001 alle emittenti televisive locali titolari
di concessione che trasmettano programmi autoprodotti.
- Imprese
editrici di quotidiani e periodici I quotidiani e i periodici
telematici organi di movimenti politici debbono essere comunque
registrati presso i tribunali. Per tali testate è previsto
un contributo pari al 50% dei costi di bilancio d’esercizio dell’impresa
editrice certificati ai sensi di legge. Sono previste specifiche
forme societarie e di certificazione dei bilanci al fine dell’ottenimento
del contributo.
- Norme
per la sostituzione della Lira con l’Euro: Le banconote e
le monete metalliche denominate in Lire continuano ad avere corso
legale fino al 28/02/2002.
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