Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo



regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo

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LE NOVITA' FISCALI:

La legge finanziaria

Comunicato N° 1/2001

Di seguito pubblichiamo un estratto delle modifiche apportate dalla legge finanziaria alla normativa fiscale. Le norme riportate attendono, come sempre, le relative norme di attuazione (non ancora emanate) e le circolari esplicative. Si consiglia di contattare il proprio consulente fiscale prima di attuare quanto sotto esposto in estrema sintesi.

Oggetto: Finanziaria 2001

La legge finanziaria per il 2001 prevede numerose disposizioni di differente natura. Si riportano, in sintesi, le principali novità fiscali.

Imposte dirette (IRPEF-IRPEG)

- Dal 2000 la deduzione irpef per l’abitazione principale spetta fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata.

- Le nuove aliquote irpef per i prossimi anni saranno le seguenti:

Scaglione

(in ml) 2000 2001 2002 2003

Da 0 a 20 18% 18% 18% 18%

Da 20 a 30 24,5% 24% 23% 22%

Da 30 a 60 33,5% 32% 32% 32%

Da 60 a 135 39,5% 39% 38,5% 38%

Oltre 135 45,5% 45% 44,5% 44%

- Aumentano le detrazioni irpef per figli a carico: L. 552.000 nel 2001 e L. 588.000 nel 2002 per i contribuenti con redditi inferiori a L. 100.000.000; La detrazione aumenta a L. 616.00 per il 2001 e L. 652.000 per il 2002 per i figli a carico successivi al primo.

- Aumentano le detrazioni per lavoro dipendente e per lavoratore autonomo.

- Sono detraibili gli interessi passivi su mutui per l’acquisto dell’abitazione principale (dove dimora abitualmente il contribuente o i suoi familiari) qualora vi si porti la residenza entro 1 anno (non più sei mesi). Anche il mutuo deve essere stipulato prima/dopo un anno dall’acquisto. Sono previste norme specifiche per l’acquisto di abitazioni attualmente locate, per le abitazioni da ristrutturare (la residenza deve essere trasferita entro 2 anni dall’acquisto) e per trasferimenti di residenza per motivi di lavoro.

- Aumentano le detrazioni derivanti da canoni di locazione per fabbricati destinati ad abitazione principale se i contratti sono stati redatti ai sensi della L. 431/98 art. 2 c.3 e art. 4 c. 2 e 3.

- Aumentano al 25% le detrazioni per determinazione del reddito del personale dipendente del SSN per l’attività libero professionale intramuraria esercitata presso studi professionali privati.

- La detrazione del 36% per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio è prorogata al 2001 e potrà riguardare ascensori e montacarichi e le opere volte ad evitare gli infortuni domestici e atti illeciti da parte di terzi.

Per i lavori iniziati entro il 30/06/2000 si considerano validamente presentate le comunicazioni trasmesse entro 90gg dall’inizio dei lavori

  • Cooperative edilizie a proprietà indivisa: deducibile dal reddito la rendita catastale dei fabbricati assegnati ai soci.
  • La legge Visco, è stata prorogata al 31/12/2001 per le sole società di capitali.

- Sono ridotte le aliquote irpeg: 36% dal periodo di imposta in corso al 01/01/2001

35% dal periodo di imposta in corso al 01/01/2003

- Acconto irpeg: per il periodo di imposta in corso al 31/12/2001 l’acconto sarà pari al 93,5%.

per il periodo di imposta in corso al 31/12/2002 l’acconto sarà pari al 98,5%.

per il periodo di imposta in corso al 31/12/2003 l’acconto sarà pari al 99%.

- Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2000 alle imprese autorizzate all’autotrasporto compete una deduzione forfettaria annua di L. 300.000 per ciascun motoveicolo/autoveicolo avente massa complessiva non superiore a 3500 kg.

- Le deduzioni forfettarie per esercenti impianti di distribuzione carburante ex art. 21 l. 448/98 si applicano per il periodo di imposta in corso al 31/12/2001 e per i due successivi.

- Sono definiti investimenti ambientali: i costi di acquisto di immobilizzazioni materiali necessarie (ma non obbligatorie per legge) a prevenire, ridurre o riparare danni causati all’ambiente. Dal 01/01/2000 devono essere evidenziati in bilancio gli investimenti ambientali realizzati. A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo al quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste specifiche norme per gli investimenti ambientali realizzati in eccedenza rispetto agli anni precedenti.

Dal 2002 saranno possibili particolari deduzioni per le imprese a fronte di erogazioni liberali a favore di enti che tutelino parchi o riserve naturali.

- Tassazione del reddito di impresa con aliquota proporzionale: a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 01/01/2001 il reddito delle imprese individuali, delle snc e delle sas può essere escluso dalla formazione del reddito complessivo e può essere tassato separatamente ai fini irpef come segue: Viene applicata l’aliquota IRPEG e si tiene conto della DIT, le perdite sono riportabili per 5 anni.

Il regime è applicato su opzione revocabile nella dichiarazione dei redditi ed ha effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.

Gli utili dei periodi di imposta in cui è stata applicata l’aliquota IRPEG, se prelevati, costituiscono redditi di capitale e quindi generano un credito di imposta.

Per le imprese familiari valgono le disposizioni di cui sopra in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.

Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo: le persone fisiche che intraprendono una attività imprenditoriale o di lavoro autonomo, nel periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e nei due periodi successivi, possono avvalersi di un regime fiscale agevolato che comporta l’applicazione di una imposta sostitutiva sull’IRPEF pari al’10% del reddito.

Condizioni necessarie:

  1. il soggetto non deve aver esercitato nei 3 anni precedenti attività artistica o professionale o di impresa anche in forma associata o familiare
  2. l’attività non costituisce in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
  3. i compensi o i ricavi devono essere minori a 60 milioni di lire per imprese servizi o professionisti; 120 milioni per le altre attività.
  4. in caso di prosecuzione attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto: il venditore non deve aver superato i fatturati di cui sopra.
  5. devono essere regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

I contribuenti possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall’ufficio delle entrate competente in ragione del loro domicilio fiscale che predispone la dichiarazione e liquida le imposte in base alla documentazione e ai dati comunicati dal contribuente. In tal caso devono munirsi di una apposita apparecchiatura informatica per l’accesso al sistema informatico del Ministero. A tali contribuenti è attribuito un credito di imposta pari al 40% del prezzo di acquisto dell’apparecchiatura informatica e accessori: max L. 800.000 anche se in leasing.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito.

Il regime agevolato cessa:

  1. nel periodo di imposta successivo a quello in cui i ricavi superano i limiti.
  2. dal periodo di imposta nel quale i compensi superano del 50% i limiti.

I contribuenti: devono conservare i documenti emessi e ricevuti, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta dei registri contabili IVA IIDD e IRAP e delle dichiarazioni periodiche IVA. Ai fini INPS, INAIL la base imponibile è pari alla base imponibile dell’imposta sostitutiva.

Tali contribuenti saranno comunque tenuti al versamento IVA (annuale) e sono assogettati ad IRAP. Presumibilmente l’imposta sostitutiva impedisce l’applicazione di detrazioni Irpef.

Si attendono le istruzioni ministeriali al fine di poterne valutare le implicazioni procedurali.

- Regime fiscale per le attività marginali Possono scegliere il regime delle attività marginali le persone fisiche che esercitano attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore con ricavi non superiori a 50 milioni di lire. I contribuenti devono dichiarare come minimo i ricavi determinati in base agli studi di settore. I contribuenti devono essere stati in precedenza normalizzati (coerenti, ecc…): Per il primo anno di attività si prendono in considerazione i ricavi conseguiti nell’anno precedente. La domanda va presentata all’ufficio delle entrate entro gennaio (31/03/2001 per il 2001); idem per la rinuncia.

I contribuenti versano una imposta sostitutiva IRPEF pari al 15% del reddito.

I contribuenti possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall’Ufficio delle entrate, in tal caso devono munirsi della relativa attrezzatura informatica; in tal caso viene loro riconosciuto un credito di imposta.

I contribuenti: devono conservare i documenti emessi e ricevuti sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta dei registri contabili IVA IIDD e IRAP e delle dichiarazioni periodiche IVA. Ai fini INPS, INAIL e addizionale irpef la base imponibile è pari alla base imponibile dell’imposta sostitutiva.

I contribuenti saranno comunque tenuti al versamento IVA (annuale) e sono assogettati ad IRAP.

Presumibilmente l’imposta sostitutiva impedisce l’applicazione di detrazioni Irpef.

Il regime agevolato cessa:

  1. nel periodo di imposta successivo a quello in cui i ricavi superano i limiti calcolati in funzione degli studi di settore.
  2. dal periodo di imposta nel quale i compensi superano del 50% i limiti di cui sopra.
  3. per rinuncia del contribuente entro il 31/01 dell’anno in cui si intende rinunciare.

Si attendono le istruzioni ministeriali al fine di poterne valutare le implicazioni procedurali.

- Anche per le associazioni pro-loco vale il limite di L. 360.000.000 per la tassazione nei modi agevolati. (vedi società sportive dilettantistiche)

Disposizioni IRAP

- Sono stabilite delle deduzioni dalla base imponibile in funzione dell’entità della base imponibile stessa.

Modifica alla disciplina dei versamenti ICI

- Il versamento prima rata Ici sarà pari al 50% dell’ICI dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente; la seconda rata sarà a saldo.

- I versamenti potranno essere effettuati anche tramite versamenti su c/c postale con bollettini conformi al modello indicato con Circolare Ministeriale.

- E’ prevista una proroga al 31/12/2001 per la verifica delle dichiarazioni ICI ’95.

- ICI in caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale. In questo caso il versamento ICI è effettuato dall’amministratore di condominio o della comunione. L’Amministratore è autorizzato a prelevare l’importo necessario al pagamento dalle disponibilità finaniziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale

Incentivi per l’incremento dell’occupazione

- Ai datori di lavoro (imprese e liberi professionisti) che nel periodo compreso tra 01/10/2000 e il 31/12/2003 assumono nuovi dipendenti con contratto a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Il credito di imposta spetta per ogni mese compreso nel periodo di cui sopra nel quale è realizzato un incremento del numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato rispetto alla media del periodo 1/10/1999 30/09/2000 ed è pari a L. 800.000 per ogni mese per ogni nuovo assunto. Per le assunzioni part-time il credito di imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.

Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 01/10/2000 ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione (IRAP) né ai fini del rapporto di cui all’art. 63 dpr 917/86. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 01/01/2001 solo in compensazione.

- I dipendenti devono essere di età non inferiore a 25 anni.

- Non devono aver svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi.

- Deve essere osservato il contratto collettivo nazionale

- Devono essere rispettate le norme 626

- Non devono però essere accertate violazioni fiscali o previdenziali.

Le agevolazioni sono cumulabili

I soci di cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori

- Dal 01/01/2001 e fino al 30/06/2001 l’aliquota per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di L. 100 per mille di prodotto.

I destinatari dell’agevolazione presentano entro il 31/08/2001 una dichiarazione agli uffici del dipartimento delle dogane e delle imposte dirette (vd reg. di cui all’art. c. 13 L. 23/12/98 n. 448). E’ possibile presentare una prima dichiarazione per il primo trimestre 2001.

Disposizioni IVA

- E’ prorogata al 31/12/2001 l’applicazione dell’aliquota iva 10% per alcune operazioni, ad esempio: manutenzioni anche ordinarie su fabbricati ad uso abitativo.

  • E’ prorogata al 31/12/2001 indetraibilità iva per auto e motocicli. Tuttavia l’acquisto, l’importazione, l’acquisto in leasing, il noleggio di detti veicoli comporta l’indetraibilità del 90%. Le relative cessioni avranno una base imponibile pari al 10%. L’indetraibilità è del 50% nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna (auto elettriche). Le relative cessioni avranno una base imponibile pari al 50%. L’iva su carburanti, e manutenzioni dovrebbe essere indetraibile.
  • E’ detraibile l’Iva per gli impianti di telefonia fissa installati su autocarri utilizzati da imprese di autotraporto.

- Dal 01/01/2001 è detraibile l’Iva su omaggi di valore inferiore a L. 50.000.

- Il regime speciale agricoltori è prorogato al 31/12/2001

- Chi versa l’iva trimestralmente dovrà maggiorare l’importo a debito a titolo di interessi dell’1% (anziché 1,5%).

Disposizioni fiscali varie

- Dal 01/01/2001 il limite massimo di crediti di imposta e dei contributi compensabili (dlgs 241/97) ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è fissato in L. 1.000.000.000 per ciascun anno solare.

- Agevolazioni acquisto prima casa: la residenza deve essere portata entro 18 mesi dall’acquisto nel comune dove è ubicato l’immobile.

- Il termine per chiedere il rimborso di ritenute o imposte non dovute è di 48 mesi

Pensioni

- Sono state riviste le possibilità di cumulo fra pensione e lavoro autonomo o dipendente.

- Incentivi all’occupazione dei lavoratori dipendenti anziani Dal 01/04/2001 ai dipendenti privati che hanno già maturato i requisiti minimi per l’accesso al pensionamento di anzianità è data la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo: di conseguenza viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro. E’ previsto un obbligo di rinuncia alla pensione per almeno 2 anni.

Disposizioni varie per agevolare l’innovazione

- Viene istituita la carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono 18 anni nel corso del 2001. Per l’acquisto di beni e servizi nel settore delle tecnologie e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza da effettuare entro il 2005.

- Viene potenziato il progetto "Pc per gli studenti".

- Viene istituto un credito di imposta non rimborsabile per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico.(utilizzabile in tre anni dal provvedimento di concessione). Alla selezione delle iniziative finanziabili si provvede tramite bandi pubblici nei quali sono indicate le tipologie dei soggetti destinatari degli interventi, con priorità verso forme associative e consortili tra piccole e medie imprese, mirando a favorire iniziative comuni alle stesse.Tra le spese ammissibili dovranno essere incluse spese per interventi di formazione e per i portali internet.

Interventi vari

- I cittadini affetti dalla sindrome di Down e disabili (art. 24 L. 328/2000) sono esonerati dalla ripetizione annuale delle visite mediche finalizzate all’accertamento della disabilità. E’ istituito un fondo per il riordino dell’indennità di accompagnamento.

- Video poker Sono state riviste le normative relative ai video poker. Vengono previste delle limitazioni alle giocate, ai premi, ala durata: dal 01/01/2001 di fatto i video poker esistenti dovranno essere rimossi in quanto non conformi

- Lotto La giocata minima è di 787 lire dal 01/01/2001 e di 1 euro dal 01/01/2002. Viene istituito un contributo una tantum di L. 2.500.000 sui terminali per la raccolta del gioco del lotto.

- Erogazioni a favore delle emittenti televisive locali Sono stati previsti dei fondi da destinarsi alle emittenti locali: saranno erogati entro il 30/06/2001 alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti.

- Imprese editrici di quotidiani e periodici I quotidiani e i periodici telematici organi di movimenti politici debbono essere comunque registrati presso i tribunali. Per tali testate è previsto un contributo pari al 50% dei costi di bilancio d’esercizio dell’impresa editrice certificati ai sensi di legge. Sono previste specifiche forme societarie e di certificazione dei bilanci al fine dell’ottenimento del contributo.

- Norme per la sostituzione della Lira con l’Euro: Le banconote e le monete metalliche denominate in Lire continuano ad avere corso legale fino al 28/02/2002.

 

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