Rivalutazione
dei terreni
delle aree edificabili terreni
con destinazione agricola
Rivalutazione
delle partecipazioni
Rivalutazione
del valore di acquisto
dei terreni
del valore di acquisto delle
aree edificabili terreni
con destinazione agricola
Rivalutazione
del valore di acquisto
delle partecipazioni
Rivalutazione
terreni
aree edificabili terreni
con destinazione agricola
Rivalutazione
partecipazioni
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terreni
aree edificabili terreni
con destinazione agricola
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terreni
aree edificabili terreni
con destinazione agricola
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FINANZIARIA
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rivalutazione
dei terreni e delle aree edificabili rivalutazione delle partecipazioni
non quotate posseduti da privati
- Rivalutazione
dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate
- Rivalutazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e
con destinazione agricola
NOVITA'
2004!
Decreto 355/2003 decreto milleproroghe
Nuovi termini: 30/09/2004
E’
possibile rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni
e dei terreni edificabili (art.5 e 7 Legge 448/2001) posseduti alla
data del 01/07/2003.
Il versamento può avvenire in tre rate annuali.
La prima rata e il giuramento della perizia devono avvenire entro
il 30/09/2004.
Rideterminazione
dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati
Per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze irpef di
titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati,
posseduti al 01/07/2003, può essere assunto il valore a tale
data della frazione del patrimonio netto della società determinato
sulla base di una perizia giurata di stima (art 64 cpc) redatta
da soggetti iscritti all’albo di: dottori commercialisti, ragionieri
e periti commerciali, revisori contabili, a condizione che il predetto
valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi pari al 4% per le partecipazioni qualificate, al 1/07/2003,
e al 2% per le non qualificate qualificate; l’imposta è versata
entro il 16/03/2004 o in tre rate annuali a partire dal 30/09/2004.
Sulla II e III rata sono dovuti gli interessi del 3% annuo. Il valore
periziato è riferito all’intero patrimonio sociale; la perizia,
con i dati identificativi dell’estensore della perizia, il codice
fiscale della società periziata e le ricevute di versamento
dell’imposta sostitutiva, sono conservati dai contribuente ed esibiti
a richiesta dell’amministrazione finanziaria. La redazione e il
giuramento della perizia devono avvenire entro il 30/09/2004. Se
la relazione è predisposta per conto della stessa società
nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa
è deducibiie dal reddito d’impresa in 5 anni. Se la relazione
è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori
dei titoli al 01/07/2003, la relativa spesa è portata in
aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione
al costo effettivamente sostenuto da ciascuno. L’assunzione del
valore di cui sopra non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili
ai fini fiscali. Per i titoli, le quote ecc.. non negoziati nei
mercati regolamentati, per i quali il contribuente si è avvalso
della perizia, gli intermediari abilitati all’applicazione dell’imposta
sostitutiva, tengono conto del nuovo valore, solo se prima della
realizzazione delle plus/minusvalenze ricevono copia della perizia,
con i dati identificativi dell’estensore della perizia e con il
cod. fisc. della società periziata.
Rideterminazione
dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione
agricola
Per la determinazione delle plus/minusvalenze irpef di terreni
edificabili e con destinazione agricola posseduti al 01/7/2003,
può essere assunto il valore a tale data determinato sulla
base di una perizia giurata di stima (art 64 cpc) redatta da soggetti
iscritti agli albi di: ingegneri, architetti, geometri, dottori
agronomi, agrotecnici, periti agrari, periti industriali edili.
Il predetto valore deve essere assoggettato a una imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi pari al 4% del valore periziato da versarsi
entro il 30/09/2004 o in 3 rate annuali a partire dal 30/9/2004.
Sulla II e III rata sono dovuti gli interessi del 3% annuo. La perizia,
con i dati identificativi dell’estensore della perizia, con il cod.
fisc. del titolare del bene e con le ricevute di versamento dell’imposta
sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita a richiesta
dell’amministrazione finanziaria. La redazione e il giuramento della
perizia devono avvenire entro il 30/09/2004. Il costo per la relazione
è portato in aumento del valore di acquisto del bene nella
misura in cui è stato sostenuto ed è rimasto a carico.
La rideterminazione del valore di acquisto dei beni costituisce
valore normale minimo di riferimento per irpef, imposta di registro,
ipotecaria e catastale.
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