Rivalutazione dei terreni
delle aree edificabili terreni
con destinazione agricola

Rivalutazione delle partecipazioni

Rivalutazione del valore di acquisto
dei terreni
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aree edificabili terreni
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rivalutazione dei terreni e delle aree edificabili rivalutazione delle partecipazioni non quotate posseduti da privati

- Rivalutazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate
- Rivalutazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola

NOVITA' 2004!

Decreto 355/2003 decreto milleproroghe
Nuovi termini: 30/09/2004

E’ possibile rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili (art.5 e 7 Legge 448/2001) posseduti alla data del 01/07/2003.
Il versamento può avvenire in tre rate annuali.
La prima rata e il giuramento della perizia devono avvenire entro il 30/09/2004.

Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
Per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze irpef di titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti al 01/07/2003, può essere assunto il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società determinato sulla base di una perizia giurata di stima (art 64 cpc) redatta da soggetti iscritti all’albo di: dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 4% per le partecipazioni qualificate, al 1/07/2003, e al 2% per le non qualificate qualificate; l’imposta è versata entro il 16/03/2004 o in tre rate annuali a partire dal 30/09/2004. Sulla II e III rata sono dovuti gli interessi del 3% annuo. Il valore periziato è riferito all’intero patrimonio sociale; la perizia, con i dati identificativi dell’estensore della perizia, il codice fiscale della società periziata e le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, sono conservati dai contribuente ed esibiti a richiesta dell’amministrazione finanziaria. La redazione e il giuramento della perizia devono avvenire entro il 30/09/2004. Se la relazione è predisposta per conto della stessa società nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibiie dal reddito d’impresa in 5 anni. Se la relazione è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli al 01/07/2003, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno. L’assunzione del valore di cui sopra non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai fini fiscali. Per i titoli, le quote ecc.. non negoziati nei mercati regolamentati, per i quali il contribuente si è avvalso della perizia, gli intermediari abilitati all’applicazione dell’imposta sostitutiva, tengono conto del nuovo valore, solo se prima della realizzazione delle plus/minusvalenze ricevono copia della perizia, con i dati identificativi dell’estensore della perizia e con il cod. fisc. della società periziata.

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola
Per la determinazione delle plus/minusvalenze irpef di terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 01/7/2003, può essere assunto il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima (art 64 cpc) redatta da soggetti iscritti agli albi di: ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari, periti industriali edili. Il predetto valore deve essere assoggettato a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 4% del valore periziato da versarsi entro il 30/09/2004 o in 3 rate annuali a partire dal 30/9/2004. Sulla II e III rata sono dovuti gli interessi del 3% annuo. La perizia, con i dati identificativi dell’estensore della perizia, con il cod. fisc. del titolare del bene e con le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita a richiesta dell’amministrazione finanziaria. La redazione e il giuramento della perizia devono avvenire entro il 30/09/2004. Il costo per la relazione è portato in aumento del valore di acquisto del bene nella misura in cui è stato sostenuto ed è rimasto a carico. La rideterminazione del valore di acquisto dei beni costituisce valore normale minimo di riferimento per irpef, imposta di registro, ipotecaria e catastale.

 

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